Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13920 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. III, 20/05/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 20/05/2021), n.13920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

M.A., E Z.C., in proprio e quali esercenti la

responsabilità genitoriale nei confronti del minore

M.E., rappresentati e difesi dall’AVV. PIETRO DELL’ANNO, domiciliati

in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO (ASL TA), in persona del Commissario

straordinario, Dott. R.S., rappresentata e difesa dall’Avv.

MARIANGELA CARULLI, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio

PLACIDI, via Barnaba Tortolini, 30;

– controricorrente –

contro

MI.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Appia Nuova n.

288, presso lo studio dell’avv. VINCENZO STELLACCIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2018 della Corte d’Appello di Lecce,

sezione distaccata di Taranto, depositata il 27/03/2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 1 dicembre

2020 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.A. e Z.C., in proprio e quali titolari della responsabilità genitoriale nei confronti di M.E., ricorrono per la cassazione della sentenza n. 138/2020, emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, resa pubblica il 27/03/2018, notificata lo stesso giorno, articolando tre motivi.

Resistono con separati controricorsi l’Azienda Sanitaria Locale Taranto (Asl TA) e Mi.An.. Quest’ultimo si avvale della facoltà di depositare memoria.

I ricorrenti, assumendone la responsabilità per aver provocato, in occasione del parto, l’insorgenza di danni cerebrali a M.E., a causa del colpevole ritardo nella diagnosi di sofferenza fetale, citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, Mi.An., l’ostetrico di turno, e la struttura ospedaliera (OMISSIS), chiedendone la condanna risarcitoria, in solido, al pagamento di Euro 2.500.000,00.

Il Tribunale, con sentenza n. 1896/2018, respingeva la domanda attorea, affidandosi alla CTU che aveva individuato la causa delle patologie riportate da M.E. ad una preeclampsia cronica (gestosi ipertensiva), occorsa in fase prenatale.

La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame dagli attori soccombenti, rigettava nel merito l’appello “per non essere agli atti la documentazione probatoria fondante l’appello e quindi la domanda”, assumendo che: a) gli appellanti non avevano restituito il fascicolo di causa di primo e secondo grado, dopo averlo ritirato all’udienza di precisazione delle conclusioni; b) la sentenza di prime cure era rinvenibile nei fascicoli d’ufficio delle parti appellate; c) era suo obbligo decidere nel merito sulla base degli atti disponibili; d) la documentazione medica prodotta dagli appellanti in primo grado era solo in parte riprodotta nella CTU; e) le osservazioni dei consulenti di parte non erano rinvenibili nei fascicoli di causa delle parti appellate; f) la conoscenza integrale e diretta sia della documentazione medica che delle conclusioni dei CC.TT.PP. costituiva presupposto imprescindibile per esprimere un giudizio di merito, atteso che i motivi di appello era stati fondati sulla documentazione medica e sulle osservazioni dei CC.TT.PP.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere il giudice a quo pretestuosamente affermato, data l’indisponibilità dei fascicoli di parte degli appellanti, di non avere, dovendo decidere allo stato degli atti, la documentazione necessaria, e per avere con l’ordinanza con cui aveva rigettato la istanza di rinnovazione della CTU affermato “esaminati gli atti del giudizio… la causa può essere decisa sulla base della CTU medica e della documentazione in atti” – circostanza confermata esplicitamente anche dal controricorso di Mi.An. (p. 5 del controricorso), salvo poi rigettare nel merito l’appello ritenendo non disponibili sufficienti elementi di giudizio, gli stessi evidentemente su cui si era basata o avrebbe dovuto basarsi per disattendere la richiesta di CTU, ritenendola “scollegata dalla realtà”.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti rimproverano alla Corte d’Appello di avere omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle vistose contraddizioni della CTU che la rendevano inidonea a “consacrare la verità sulla eziologia della patologia e sulle eventuali omissioni del medico e della struttura ospedaliera”.

In particolare, la CTU aveva ritenuto che la gestante era stata colpita da preemclapsia ad insorgenza precoce, comunemente associata alla grave disfunzione placentare (p. 16, p. 18), poco prima (p. 15), però, aveva scritto “non risulta emergere alcuna patologia nè del liquido amniotico, nè della placenta”; non solo: a p. 2 aveva giustificato il comportamento attendista dell’ostetrico, in base al tracciato della puerpera; in altra parte aveva scritto: “tali evidenze erano suggestive di un feto ipossico tale da consigliare la esecuzione di un taglio cesareo non ulteriormente procrastinabile”. Aveva concluso, poi, che non erano individuabili comportamenti omissivi da parte della struttura ospedaliera e che erano state adottate tutte le precauzioni necessarie, pur rilevando che non era stata eseguita alcuna ecografia ostetrica, nè lo studio del flusso dell’arteria cerebrale del cervello fetale che avrebbe potuto fornire elementi per definire l’urgenza del taglio cesareo; precisava, inoltre, che non erano stati eseguiti altri esami strumentali, quali l’emogas arterioso, l’ecoencefalo, RMN encefalo, e che il tracciato non era stato refertato.

2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, invocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata invertito l’onere della prova, esonerando la ASL TA dall’onere di provare di avere correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte ovvero che il pregiudizio fosse dipeso da cause di forza maggiore.

3. A giudizio del Collegio merita accoglimento, per quanto di ragione, il secondo motivo.

Detto accoglimento richiede preliminarmente che, all’esito della lettura della illustrazione, la Corte, alla stregua di Cass., Sez. Un., 24/07/2013 n. 17931, provveda alla esatta qualificazione del mezzo impugnatorio.

L’illustrazione a supporto del motivo, infatti, non è conforme al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, evocato nella intestazione dello stesso, ma consente, appunto, secondo i principi indicati dalla evocata decisione a Sezioni Unite, di intendere che la censura alla sentenza impugnata si sostanzi in una violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, commessa dal giudice a quo sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione.

Per dar conto di quanto appena rilevato è sufficiente richiamare gli addebiti di contraddittorietà ed illogicità della CTU che, anzichè giustificare una sua rinnovazione, erano stati interamente condivisi dal giudice a quo.

I ricorrenti hanno sottoposto all’attenzione di Collegio, soddisfacendo le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, le plurime contraddizioni della CTU e poichè la Corte d’Appello ha recepito integralmente le dette risultanze peritali, facendo proprie le conclusioni e le argomentazioni formulate dal CTU, accettando e condividendo in pieno anche la illogica, abnorme e contraddittoria posizione assunta nei confronti della ipossia del feto e della necessità di intervenire tempestivamente con parto cesareo, ed ha rigettato l’istanza di rinnovazione dell’esame peritale, appare incontestabile la sussistenza del vizio argomentativo che ridonda in iure in una motivazione inesistente per irriducibile contraddittorietà.

A fronte di tale obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice alla formulazione del proprio convincimento, occorre ribadire il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, nel caso in cui il giudice del merito abbia deciso sulla base delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, infirmate per la presenza di affermazioni illogiche, i vizi della consulenza si riflettono sulla sentenza inficiandola sotto il profilo motivazionale (cfr. Cass. 05/05/2020, n. 8461).

La sentenza dev’essere, dunque, cassata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto risulta aver reso una motivazione per relationem rispetto all’elaborato della CTU che esprime la sua stessa intrinseca contraddittorietà e, dunque, ridonda in una motivazione nuovamente inesistente.

4.Gli altri motivi restano assorbiti.

5.Ne consegue che il ricorso deve essere accolto in relazione al secondo motivo; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA