Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13920 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 131/25/06, depositata il 30 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale è stato riconosciuto il diritto di D.S. al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001;

che la contribuente non si è costituita;

che è stata depositata in cancelleria la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., nella quale è stata prospettata la possibilità di decisione del ricorso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo, con il quale è denunciata l’omessa pronuncia del giudice a quo sulla eccezione dell’Ufficio di preclusione del diritto al rimborso a seguito della intervenuta presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, si rivela, invece, ad avviso del Collegio, inammissibile per inidoneità del relativo quesito di diritto, del tutto generico, e, comunque, per mancanza di autosufficienza, tenuto conto che la sentenza nulla riferisce in ordine a tale eccezione;

che anche il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione della citata L. n. 289 del 2002, art. 9, è inammissibile perchè la sentenza impugnata, come detto, non contiene alcuna statuizione al riguardo (nè questa Corte è posta in grado di provvedere d’ufficio, in assenza di qualsivoglia documentazione attestante l’avvenuta definizione agevolata);

che, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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