Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13920 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 12/01/2016, dep. 07/07/2016), n.13920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28995/2013 proposto da:

D.L., (OMISSIS) in proprio e quale

procuratore speciale della Sig.ra L.T.

(OMISSIS), in proprio e quale unica erede del Sig.

D.D., e di D.P. (OMISSIS),

in proprio e quale unico erede del Sig. D.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 1,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MARVASI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CESARE PLACANICA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, società nata dalla fusione per

incorporazione di UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, MILANO ASSICURAZIONI

SPA e PREMAFIN HP SPA, in FONDIARIA SAI, in persona del suo

Dirigente Dott. Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MARIA

ANTONIETTA PERILLI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FLORIANO SOAVE giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

DA.CA. e D.I., D.T.,

D’.TO., quali eredi di D.A. e

successori della madre D.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1084/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/05/2013, R.G.N. 2013/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato TOMMASO MARVASI;

udito l’Avvocato CARLA SILVESTRI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.T., in proprio e nella qualità di tutrice del minore D.D., D.A., D.G. e D.L. nel 1991 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la Compagnia Latina di Assicurazioni S.p.a. e D.C., chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni che asserivano di aver subito a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 1986 e nel quale erano deceduti D. P., la moglie B.M.P., i loro figli D.M.T. e D.A., e un altro figlio dei predetti coniugi, D.D., aveva riportato lesioni.

Assumevano gli attori che la responsabilità del sinistro era da attribuire a T.N., il quale, alla guida dell’autocarro di proprietà del Danna e assicurato con la Compagnia Latina di Assicurazioni S.p.a. (poi La Previdente Assicurazioni S.p.a., in seguito Milano Assicurazioni S.p.a.), si era immesso in autostrada procedendo contromano e si era scontrato con l’auto su cui viaggiava la famiglia di D.P.; precisavano, altresì, gli attori che T.N. aveva confessato il furto dell’autocarro presso un’officina di autoriparazioni ed era stato condannato in sede penale a pena detentiva per il reato di omicidio colposo plurimo ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano solo il quantum debeatur.

Il Tribunale adito rigettava le domande proposte nei confronti di D.C. e condannava la compagnia La Previdente Assicurazioni, cessionaria della Latina Assicurazioni, che aveva già versato agli attori la somma di Lire 700.000.000, ricevuta quale acconto sul maggior danno, all’ulteriore versamento di Euro 201.269,18, comprensivo di capitale, svalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni, in favore degli attori.

Avverso tale decisione proponevano appello L.T., in qualità anche di successore di D.D., nel frattempo deceduto, e, in luogo del defunto D.A., gli eredi del medesimo, contestando la decisione in relazione al quantum e chiedendone la riforma con maggiorazione del risarcimento liquidato dal primo giudice.

Si costituiva il D. e veniva disposta la rinotificazione dell’appello alla società Milano Assicurazioni (che nel frattempo aveva incorporato La Previdente Assicurazioni), la quale si costituiva eccependo la tardività del gravarne e, nel merito, contestandone la fondatezza; in subordine, proponeva appello incidentale con riferimento ad alcune delle voci di danno liquidate dal Tribunale.

La Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame.

Gli appellanti proponevano ricorso per cassazione.

Questa Corte, con sentenza n. 12467 del 2012, accogliendo il ricorso proposto, riteneva ammissibile l’appello, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, per la decisione nel merito.

La causa veniva riassunta dai superstiti degli originari attori e dagli eredi di coloro che erano deceduti nel corso del giudizio.

Si costituiva la sola Milano Assicurazioni S.p.a. che si richiamava al contenuto della comparsa di costituzione nel precedente grado di appello.

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 maggio 2013, in accoglimento parziale dell’appello principale e di quello incidentale, condannava la Milano Assicurazioni S.p.a. al pagamento, in favore di L.T., in proprio e quale erede di D.D., di D.L., di D. P., quale unico erede di D.G. nonchè, pro quota, di D.I., D.T., D’.

T., quali eredi di D.A. nonchè successori della madre D.M., degli importi indicati nel dispositivo di quella sentenza (già dedotti gli acconti), oltre interessi legali, confermava nel resto l’appellata sentenza e regolava le spese.

Avverso la sentenza della Corte di merito D.L., in proprio e quale procuratore speciale di L.T. (in proprio e quale unica erede di D.D.) e di D. P. (in proprio e quale unico erede di D.G.), ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria, UnipolSai Assicurazioni S.p.a., società nata dalla fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni S.p.a., Milano Assicurazioni S.p.a. e Premafin HP S.p.a. in Fondiaria-Sai S.p.a..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223, 1224, 1226, 1284, 2056e 2059 c.c., ed ai così testualmente principi tutti in materia di risarcimento dei danni posti in relazione al diritto ad un equo processo di durata ragionevole come sancito dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (ratificata in Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848) e con riferimento ai limiti temporali di ragionevole durata di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2 bis, ed ai principi costituzionali in materia desumibili dagli artt. 111 e 117 Cost. – Art. 360 c.p.c., n. 3.

Premesso che la Corte di merito, nel liquidare il danno biologico spettante a D.D. – deceduto in data 12 luglio 2000, in pendenza del giudizio di primo grado, per causa non conseguente al sinistro -, ha ritenuto di dover tener conto non del dato probabilistico ma della durata effettiva della vita del predetto, il ricorrente sostiene che i principi cui si è attenuta al riguardo la Corte territoriale siano da applicare quando la domanda sia stata proposta iure successionis dagli eredi del danneggiato, deceduto prima della liquidazione del danno, e non anche nel caso, come quello all’esame, in cui abbia agito lo stesso danneggiato, il quale avrebbe la legittima aspettativa che il danno subito gli venga liquidato sulla base della media statistica della sua vita residua.

Peraltro – ad avviso del ricorrente – al dato probabilistico occorre far riferimento nel caso in cui il processo si protragga oltre i limiti ragionevoli di durata del giusto processo e sopravvenga in tale periodo la morte dell’attore e ciò perchè: 1) il risarcimento del danno biologico ha carattere esclusivamente personale e assume valenza patrimoniale al momento dell’esercizio in concreto del diritto potestativo da parte direttamente del danneggiato, sicchè la domanda ed il presupposto del giudizio, riassunto dagli eredi, non muta per effetto dell’evento accidentale della morte per causa diversa dal fatto da cui deriva il danno risarcibile; 2) l’intervento iure successionis degli eredi nel giudizio è dovuto unicamente alla durata del giudizio oltre i termini di ragionevolezza; se il processo fosse stato definito in tempi ragionevoli indicati dalla legge l’evento morte non si sarebbe verificato (nel corso del giudizio) e i successori avrebbero “ereditato” una sentenza non più emendabile in considerazione del decesso avvenuto; opinando diversamente, secondo la parte ricorrente, si premierebbe l’atteggiamento dilatorio dell’assicurazione. Inoltre, ad avviso della predetta parte, ulteriore argomento a conforto della sua tesi si potrebbe desumere dalla cedibilità – ormai ammessa dalla giurisprudenza di legittimità – del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale; in tal caso il credito ceduto sarebbe determinato “da ciò che era il suo contenuto al momento della cessione avvenuta con atto inter vivos” e non potrebbe essere suscettibile di modificazioni per il successivo decesso di una delle parti.

Il ricorrente sostiene, quindi, che non sia palesemente infondata la “questione… di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., con riferimento agli artt. 3, 111 e 117 Cost., nell’interpretazione che consente di limitare il risarcimento del danno da fatto illecito non con riferimento alla durata probabile della vita del soggetto danneggiato, ma alla sua durata effettiva, anche se il decesso per altra causa dello stesso danneggiato che abbia personalmente intrapreso il giudizio risarcitorio sia avvenuto durante la pendenza del processo, ma in epoca successiva al tempo della sua “ragionevole” durata”.

1.1 Il motivo è palesemente infondato, in virtù del principio già ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano “iure successionis” va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva (Cass. 9/08/2001, n. 10980;

Cass. 24/10/2007, n. 22338; Cass. 14/11/2011, n. 23739; Cass. 30/06/2015, n. 13331).

A quanto precede va aggiunto che la questione, sotto il profilo prospettato in questa sede, risulta inammissibile per novità, come eccepito dalla controricorrente. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass., ord., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 26 gennaio 2001, n. 1100; Cass. 13 aprile 2004, n. 6989;

Cass. 19 marzo 2004, n. 5561; Cass. 3 febbraio 2004, n. 1915).

Pertanto il ricorrente che proponga una questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 28 settembre 2008, n. 20518; Cass. 18/10/2013, n. 23675).

Da quanto precede consegue che la questione di costituzionalità sollevata risulta irrilevante ai fini della decisione e va, pertanto, disattesa.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., in relazione alla determinazione del tasso degli interessi di rivalutazione del danno – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dei principi relativi all’onere della prova – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti – Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Si duole il ricorrente che la Corte di merito abbia ridotto “la misura degli interessi da applicarsi per pervenire alla rivalutazione” dal 6%, come stabilito dal Tribunale, al 3%. Assume il ricorrente che gli interessi e la rivalutazione monetaria, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, devono essere riconosciuti anche d’ufficio e che per la liquidazione di tali voci non può che farsi “riferimento – con un calcolo ulteriore rispetto agli interessi legali moratori convenzionali, comunque dovuti – al rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi”, con onere di prova a carico del debitore che allega siano dovuti interessi ad un tasso inferiore a quello derivante da tale calcolo e a carico del creditore che alleghi un danno ancora maggiore, sicchè sussisterebbe anche un grave errore emendabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, consistente nell’omesso esame delle deduzioni e delle allegazioni svolte sul punto dagli attori.

2.1. Il motivo è infondato.

La Corte di merito si è attenuta ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla liquidazione del danno da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria (Cass. 9/03/2010, n. 5671; Cass. 9/10/2012, n., 17155; Cass. 10/10/2014, n. 21396), giurisprudenza che ha pure precisato che tale danno deve essere allegato e provato da chi lo invoca (Cass. 24/10/2007, n. 22347; Cass. n. 3268 del 12/02/2008; Cass. 12/02/2010, n. 3355). Si evidenzia, inoltre, che con la “memoria di replica in conclusionale” depositata nel primo giudizio di appello, richiamata in ricorso a sostegno dell’asserita avvenuta allegazione, la parte ricorrente si è limitata a richiamare quanto affermato dal Tribunale nella sentenza di primo grado. Pertanto, non sussiste la lamentata violazione o falsa applicazione delle norme richiamate nella rubrica del mezzo all’esame, nè sussiste il denunciato vizio di motivazione, avendo la Corte di merito ampiamente motivato al riguardo.

A quanto precede deve aggiungersi che, peraltro, la censura proposta neppure coglie appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata (v. p. 25) sul punto in questione, sicchè il motivo oltre che infondato, presenta pure profili di inammissibilità.

3. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223, 1224, 1226, 1284,2056 e 2059 c.c., ed ai così testualmente principi tutti in materia di risarcimento dei danni in relazione: (i) alla mancata “personalizzazione” del risarcimento ed alla conseguente errata applicazione delle tabelle di liquidazione del danno utilizzate (del Tribunale di Milano); (ii) alla unicità della considerazione delle differenti componenti del danno cd. “esistenziale” con la nulla considerazione del danno morale attinente alla sofferenza – Art. 360 c.p.c., n. 3″.

Assume il ricorrente che la Corte di merito, pur richiamando in motivazione le tabelle milanesi, avrebbe liquidato il danno senza considerare la peculiarità del sinistro, omettendo di personalizzare conseguentemente il danno ed unificando peraltro “le varie categorie che compongono il danno”.

3.1. Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha operato, con riferimento a D. D., la cd. personalizzazione del danno (v. sentenza p 11 e sgg.), ha provveduto alla liquidazione congiunta del danno non patrimoniale nelle sue varie componenti (v. sentenza impugnata p. 12) e si è correttamente attenuta ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di liquidazione del danno in questione, evidenziandosi peraltro che le doglianze sollevate con il terzo motivo sono specificamente riferite alla sola posizione di D.D., mentre risultano del tutto generiche e, quindi, inammissibili, in relazione agli altri originari attori – con riferimento ai quali, comunque, la Corte di merito risulta pure aver operato la cd. personalizzazione -, essendosi i ricorrenti limitati a sostenere al riguardo, in ricorso (p. 24), che “per quanto riguarda sempre D.D. (ma il discorso, in generale è applicabile per tutti gli attori) è mancata quella personalizzazione del danno richiesta dalla giurisprudenza prevalente”.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge;

ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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