Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13920 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2017, (ud. 24/01/2017, dep.05/06/2017),  n. 13920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27150/2015 proposto da:

M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

HERNANDEZ, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TROTTA BUS SERVICE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE

DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato GIULIA

PRIMICERIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCA POTI’, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6208/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/09/2015, R.G.N. 847/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato FEDERICO HERNANDEZ.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 14 settembre 2015, la Corte d’appello di Roma rigettava le domande di M.A. di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatogli il 7 maggio 2013 dalla datrice Trotta Bus Services s.p.a., ai sensi dell’art. 49 CCNL Autonoleggio automezzi – ANAV (per la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per almeno tre volte in un biennio, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe) e di conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria, con assorbimento del suo reclamo incidentale di illegittimità dei provvedimenti sanzionatori comportanti il licenziamento: così riformando la sentenza del primo giudice, che aveva invece dichiarato illegittimo il licenziamento.

In esito a critico e argomentato esame delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale riteneva provati tutti gli addebiti disciplinari e rettamente comminate le relative sanzioni conservative nell’arco temporale rilevante, così da legittimarne il cumulo e il conseguente licenziamento per tale ragione.

Con atto notificato il 13 novembre 2015, M.A. ricorre per cassazione con sedici motivi (suddivisi in riferimento ad ogni sanzione conservativa), illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste Trotta Bus Services s.p.a. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In ordine alla prima sanzione (tre giorni di sospensione per i fatti del 5 novembre 2012: prosecuzione da parte del lavoratore del servizio di trasporto, nonostante la comunicazione di annullamento a seguito della sua reazione telefonica alterata per l’assegnazione, temporalmente contigua, di due corse di ritorno delle maestranze ISPRA dopo la conclusione del servizio di trasporto scolastico presso un campo nomadi, nonostante la prospettazione delle inidonee condizioni di pulizia del mezzo): 1.1. con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 115, 116 c.p.c., artt. 2697, 2729, 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 53, art. 49 CCNL cit., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per difetto di allegazione e prova dalla datrice di lavoro dei fatti addebitatigli, a fronte della loro contestazione, con inammissibile ammissione dalla Corte d’appello dei mezzi di prova ad essi relativi.

1.2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 115, 116 c.p.c., artt. 2697, 2729, 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, 49 CCNL cit., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la diversità dei fatti contestati rispetto a quelli azionati e pure allegati in giudizio dalla società datrice, ridondante anche sulla loro genericità e comunque non provati (in riferimento in particolare alle telefonate e alla seconda corsa di ritorno delle maestranze ISPRA).

1.3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., artt. 2697, 2729, 2106 c.c., art. 49 CCNL cit., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancanza di prova della telefonata con frasi ingiuriose (non chiarito se indirizzate all’impiegato addetto alla programmazione dei turni di servizio o all’azienda), per contrasto tra le scrutinate dichiarazioni rese dai testi C. (impiegato diretto interlocutore della telefonata) e Sbardella.

1.4. Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c., art. 49 CCNL cit., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per eccessività della sanzione irrogata, in violazione del principio di proporzionalità, attesa la non particolare gravità del tenore della telefonata, nel contesto della vicenda (avviso della soppressione della prima corsa qualche minuto prima della sua effettuazione e della sostituzione del pullman del ricorrente con altro, quando i passeggeri erano già a bordo del primo) e l’inesistenza di alcun inadempimento in relazione alle due corse.

1.5. Con il quinto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 49 CCNL cit. e omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella selezione delle sanzioni disciplinari comminate, non rispettosa della loro gradualità nè distinzione nella loro applicazione in ragione di ciascuna diversa violazione contestata.

2. In ordine alle sanzioni disciplinari relative ai fatti dei giorni domenicali del 2 dicembre 2012 (un giorno di sospensione), del 13 gennaio 2013 (tre giorni di sospensione) e del 27 gennaio 2013 (sei giorni di sospensione), tutti relativi ad assenze ingiustificate dal servizio nonostante la programmata turnazione:

2.1. con il sesto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 115, 116 c.p.c., artt. 1460, 2697, 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 15, 20, 49 CCNL cit. e omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per l’assenza di turnazione tra i dipendenti e la sistematica assenza di tempestiva comunicazione (sempre il giorno precedente e non soltanto per occasionali ragioni di emergenza) del lavoro domenicale, mai retribuito nella sua maggiorazione contrattuale, come riferito dai numerosi testi escussi, affatto considerati dalla Corte territoriale, che pure ha travisato il senso della scrutinata deposizione del teste I.I., su cui ha fondato la sua decisione in parte qua.

2.2. Con il settimo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 115, 116 c.p.c., art. 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 15, 20, 49 CCNL cit., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per il mancato inserimento nel turno per il lavoro domenicale del 2 dicembre 2012, riferita dal teste S., ma smentita dalla comunicazione datoriale dei turni a scalare solo il 3 dicembre 2012, come da lettera in pari data.

2.3. Con l’ottavo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 115, 116 c.p.c., artt. 2697, 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 49 CCNL cit. ed omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per mancata prova dell’avviso del turno lavorativo domenicale del 13 gennaio 2013, non osservato e comunque per eccessività della sanzione, di recidiva venuta meno la precedente sanzione, con necessità di annullamento e rideterminazione ex novo.

2.4. Con il nono, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416, 115, 116 c.p.c., art. 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 15, 20, 49 CCNL cit. ed omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per pronuncia della Corte territoriale su un addebito (assenza ingiustificata del 27 gennaio 2013), diverso da quello sanzionato (insubordinazione del 26 gennaio 2013 per rifiuto di lavorare il giorno dopo, pure contestata anche l’assenza) e comunque per eccessività della sanzione, anche in ragione dell’insussistenza di recidiva venuta meno la precedente sanzione, con necessità di annullamento e rideterminazione ex novo.

3. In ordine alla sanzione disciplinare relativa alla contravvenzione all’ordine aziendale di non effettuare la corsa dall’Ispra del 4 dicembre 2012 alle ore 16,55, rectius 18,10 (un giorno di sospensione):

3.1. con il decimo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 49 CCNL cit., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata conferma dell’annullamento della corsa assegnatagli con sms, come da sua richiesta non pretestuosa, ancorchè non di prassi aziendale, comportante il difetto di elemento intenzionale dell’addebito ingiustamente sanzionato.

4. In ordine alla sanzione disciplinare relativa all’indisponibilità a sostituire per un servizio di trasporto urbano un collega malato, pur essendosi egli presentato alle ore 6,00 del 22 dicembre 2012 in deposito senza giustificazione, nè avendo poi risposto alla notificazione tramite sms sul numero di telefono aziendale alla richiesta di effettuare un servizio a noleggio extraurbano per una necessità improvvisa (dieci giorni di sospensione):

4.1. con l’undicesimo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416, 115, 116 c.p.c., art. 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 15, 20, 49 CCNL cit. ed omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per pronuncia su fatti (ingiustificata presentazione alle ore 6,00 del 22 dicembre 2012 in deposito) neppure contestati o comunque non sanzionati (quello suddetto e l’indisponibilità a sostituire per un servizio di trasporto urbano un collega malato) e modificato, quello di mancata risposta a notificazione, tramite sms sul telefono aziendale, alla richiesta di effettuare un servizio a noleggio extraurbano, in quello di rifiuto della sua prestazione, con erronea valutazione di prove su fatti neppure allegati e per eccessività della sanzione, anche comparativamente ad analogo comportamento tenuto dal collega C.M. (sanzionato con soli quattro giorni di sospensione), anche tenuto conto di una recidiva malamente contestata per un fatto successivo, con necessità di annullamento e rideterminazione ex novo.

5. Ancora in ordine alle sanzioni disciplinari relative ai fatti dei giorni domenicali del 2 dicembre 2012, del 13 e del 27 gennaio 2013 di assenze ingiustificate dal servizio nonostante la programmata turnazione:

5.1. con il dodicesimo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e art. 18 CCNL cit., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea esclusione del giustificato rifiuto di prestare attività lavorativa domenicale, oltre che per le illustrate assenze di turnazione tra i dipendenti e di tempestiva comunicazione, anche per il mancato pagamento della maggiorazione contrattuale del 65% della retribuzione, significativamente incidenti sulla sfera di vita personale del lavoratore e nell’equilibrata corrispettività, non contraria a buona fede, dei reciproci parziali inadempimenti.

5.2. Con il tredicesimo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, u.c., art. 2106 c.c., art. 49 CCNL cit., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per tardività di erogazione dei provvedimenti sanzionatori rispetto alle date di contestazione, non giustificata da complessità nè di accertamenti nè di organizzazione datoriale.

6. In ordine al mancato rispetto del programma di marcia stabilito per il giorno 6 marzo 2013 (sanzione di un giorno di sospensione):

6.1. con il quattordicesimo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416, 115, 116 c.p.c., artt. 1460, 2697, 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 49 CCNL cit. e omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per pronuncia su fatto (mancata presentazione al lavoro) diverso da quello contestato, senza alcun accertamento in ordine alla giustificata ottemperanza ai tempi di guida segnalati dal cronotachigrafo, come previsto dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 174, in combinato disposto con l’art. 6 Reg. CE 561/2006.

7. Con il quindicesimo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 1175, 1375 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 49 CCNL cit., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato cumulo delle contestazioni nonostante l’emissione delle sanzioni dopo alcuni mesi, mantenute tuttavia distinte per superare il limite di venti giorni di sospensione nel biennio in funzione dell’intimazione del licenziamento.

8. Con il sedicesimo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 49 CCNL cit., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inesistente commissione dal lavoratore di mancanze identiche nè analoghe, tali ritenute per il superamento del limite di venti giorni di sospensione nel biennio, in funzione del suo licenziamento.

9. In ordine alla prima sanzione:

9.1. il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 115, 116 c.p.c., artt. 2697, 2729, 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 53, art. 49 CCNL cit., per difetto di allegazione e prova dalla datrice di lavoro dei fatti addebitati) può essere congiuntamente esaminato, per ragioni di stretta connessione, con il secondo (violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 115, 116 c.p.c., artt. 2697, 2729, 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 49 CCNL cit., per diversità dei fatti contestati rispetto a quelli azionati ed allegati in giudizio dalla società datrice e difetto di prova) e con il terzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., artt. 2697, 2729, 2106 c.c., art. 49 CCNL cit., per mancanza di prova della telefonata ingiuriosa).

Essi sono infondati.

9.1.1. Deve, infatti, essere esclusa la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato e sanzionato, chiaramente individuato, tanto in riferimento alla telefonata ingiuriosa che alle corse di ritorno delle maestranze ISPRA, con insindacabilità in sede di legittimità dell’accertamento in fatto e della valutazione probatoria giudiziale, alla cui contestazione sono sostanzialmente intese le censure.

E ciò con inammissibile rivisitazione del fatto, nell’autonomia selettiva delle risultanze istruttorie del giudice di merito, cui solo spetta la valutazione probatoria e la scelta dei vari elementi raccolti, nella formazione del suo convincimento (nel senso di un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti prospettato dalla parte), posto che tali aspetti del giudizio, interni alla discrezionalità valutativa degli elementi di prova e all’apprezzamento dei fatti, riguardano il libero convincimento del giudice e non i possibili vizi del suo percorso formativo rilevanti ai fini in oggetto.

Sicchè, la valutazione delle risultanze delle prove e la scelta, tra le varie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che gli paiano più attendibili, senza alcun obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti: con insindacabilità in sede di legittimità, in presenza di una congrua e corretta motivazione (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412), come appunto quella più che adeguata della Corte territoriale (al quarto capoverso di pg. 2 della sentenza).

9.2. Il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c., 49 CCNL cit., per eccessività della sanzione irrogata) può essere congiuntamente esaminato, per ragioni di stretta connessione, con il quinto (violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 49 CCNL cit. ed omessa motivazione nella selezione delle sanzioni disciplinari comminate, nel rispetto della loro gradualità).

Essi sono inammissibili.

9.2.1. La Corte territoriale ha espresso un’adeguata valutazione di proporzionalità in, linea generale, nella premessa metodologica del criterio utilizzato in ragione della natura conservativa delle sanzioni (al terzo capoverso di pg. 2 della sentenza) e quindi in riferimento all’apprezzamento in fatto dell’addebito, nell’atteggiamento soggettivo del lavoratore e delle modalità accertato, nel contesto di un comportamento tendenzialmente insubordinato complessivamente tenuto: così operando un accertamento insindacabile in sede di legittimità (Cass. 25 maggio 2012, n. 8293; Cass. 7 aprile 2011, n. 7948).

10. In ordine alle sanzioni relative ai fatti dei giorni domenicali del 2 dicembre 2012, 13 gennaio 2013 e 27 gennaio 2013:

10.1. il sesto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 115, 116 c.p.c., artt. 1460, 2697, 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 15, 20, 49 CCNL cit. e omesso esame di fatto decisivo e controverso, per l’assenza di turnazione tra i dipendenti e la sistematica assenza di tempestiva comunicazione del lavoro domenicale, mai retribuito nella sua maggiorazione contrattuale) può essere congiuntamente esaminato, per ragioni di stretta connessione, con il settimo (violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 115, 116 c.p.c., art. 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 15, 20, 49 CCNL cit., per mancato inserimento del lavoratore nel turno per il lavoro domenicale del 2 dicembre 2012, documentato dalla comunicazione datoriale dei turni a scalare con lettera 3 dicembre 2012), con l’ottavo (violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 115, 116 c.p.c., artt. 2697, 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 49 CCNL cit. e omessa motivazione, per mancata prova dell’avviso al lavoratore del turno lavorativo domenicale del 13 gennaio 2013 e per eccessività della sanzione), con il nono (violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416, 115, 116 c.p.c., art. 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 15, 20, 49 CCNL cit. e omessa motivazione, per pronuncia della Corte territoriale su addebito di assenza ingiustificata del 27 gennaio 2013 diverso da quello sanzionato e per eccessività della sanzione) e con il dodicesimo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e art. 18 CCNL cit., per erronea esclusione del giustificato rifiuto di prestare attività lavorativa domenicale anche per mancato pagamento della maggiorazione contrattuale del 65% della retribuzione).

Essi sono infondati.

10.1.1. Anche qui si tratta di un accertamento in fatto, in esito a valutazione probatoria congruamente giustificata (per le ragioni esposte al quinto capoverso di pg. 2 e dal secondo al quarto di pg. 3 della sentenza), nel senso della certa assenza dal lavoro, sia pure domenicale ma risultato (almeno per M., ma anche per il collega C.) previamente determinato nei turni dal primo dicembre 2012.

E ciò senza alcuna contraddizione neppure in riferimento all’episodio contestato del 2 dicembre 2012, alla luce della deposizione testimoniale resa da S.G., responsabile dell’ufficio operativo per l’assegnazione dei turni di servizio del personale (come risultante dalla trascrizione al secondo ADR di pg. 166 del ricorso), non in contrasto con il tenore della lettera 3 dicembre 2012, di comunicazione a Ma. della turnazione “dal mese di dicembre” (nella sua trascrizione a pg. 110/A del ricorso), preceduta da apposita riunione sindacale: pertanto insindacabile in sede di legittimità, per le ragioni già illustrate in riferimento ai primi tre motivi.

Appare quindi infondata l’eccezione di inadempimento, in difetto del requisito di buona fede, ai sensi dell’art. 1460 c.c., con esclusivo riguardo al mancato pagamento della maggiorazione del lavoro domenicale: posto che esso non ne giustifica la totale astensione, per la non corrispettività del parziale inadempimento datoriale con quello totale del lavoratore, in riferimento all’obbligo lavorativo e retributivo nel giorno di domenica (in riferimento ad ipotesi di eccezione di inadempimento del lavoratore demansionato: Cass. 19 dicembre 2008, n. 29832; Cass. 20 luglio 2012, n. 12696).

11. In ordine alla sanzione disciplinare per contravvenzione all’ordine aziendale di non effettuare la corsa dall’Ispra del 4 dicembre 2012 ore 18,10:

11.1. il decimo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 49 CCNL cit., per mancata conferma dell’annullamento della corsa assegnatagli con sms come da sua richiesta non pretestuosa), è inammissibile.

11.1.1. Anche qui la valutazione probatoria dell’elemento intenzionale è stata congruamente motivata dalla Corte territoriale (per le ragioni esposte al terz’ultimo e penultimo capoverso di pg. 2 della sentenza) e l’apprezzamento di proporzionalità del giudice di merito è insindacabile alla stregua delle argomentazioni già svolte in riferimento al quarto e quinto motivo.

12. In ordine alla sanzione disciplinare relativa all’indisponibilità a sostituire per uri servizio di trasporto urbano un collega malato, pur essendosi egli presentato alle ore 6,00 del 22 dicembre 2012 in deposito senza giustificazione, nè avendo poi risposto alla notificazione tramite sms sul numero di telefono aziendale alla richiesta di effettuare un servizio a noleggio extraurbano per una necessità improvvisa:

12.1. l’undicesimo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416, 115, 116 c.p.c., art. 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 15, 20, 49 CCNL cit. e omessa motivazione, per pronuncia su fatti non contestati o sanzionati con erronea valutazione probatoria su fatti neppure allegati e per eccessività della sanzione), è infondato.

12.1.1. Il fatto accertato dalla Corte territoriale è identico a quello contestato (come da lettera di contestazione del 28 dicembre 2012, trascritta a pg. 101/A del ricorso), essendo poi stato sanzionato quello, in esso contenuto, di mancata esecuzione del servizio a noleggio extraurbano (come da comunicazione di sanzione del 14 marzo 2013, trascritta a pg. 102/A del ricorso).

Esso è stato oggetto di una valutazione probatoria congruamente motivata (per le ragioni all’ultimo capoverso di pg. 2 e al primo di pg. 3 della sentenza): pertanto insindacabile in sede di legittimità, come pure l’apprezzamento di proporzionalità del giudice di merito, per le ragioni già sopra svolte in riferimento rispettivo ai primi cinque motivi.

13. Il tredicesimo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, u.c., art. 2106 c.c., art. 49 CCNL cit., per tardività di erogazione dei provvedimenti sanzionatori rispetto alle date di contestazione), è infondato.

13.1. L’intervallo temporale intercorso (al massimo di un paio di mesi) appare più che congruo, tenuto conto dei tempi di accertamento dei fatti, nel doveroso rispetto del diritto di difesa del lavoratore degli incontri al riguardo con i delegati delle organizzazioni sindacali (documentati dai relativi verbali, a pgg. 21 e 22 del controricorso), coerente con il principio di immediatezza relativa, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati, in modo ponderato e responsabile anche nell’interesse del lavoratore a non subire incolpazioni avventate (Cass. 17 settembre 2008, n. 23739; Cass. 10 gennaio 2008, n. 282).

14. In ordine al mancato rispetto del programma di marcia stabilito per il giorno 6 marzo 2013:

14.1. il quattordicesimo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416, 115, 116 c.p.c., artt. 1460, 2697, 2106 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 49 CCNL cit. e omesso esame di fatto decisivo e controverso per la pronuncia su fatto diverso da quello contestato, neppure accertata la giustificazione di ottemperanza ai tempi di guida segnalati dal cronotachigrafo) è infondato.

14.1.1. Il fatto è stato chiaramente individuato nel suo effettivo accertamento, al di là dell’accostamento ai due episodi di mancata presentazione al lavoro del 13 e 27 gennaio 2013, per il critico e specifico scrutinio della giustificazione del lavoratore, riguardante la segnalazione cronotachigrafica (al quinto capoverso di pg. 3 della sentenza), con valutazione probatoria insindacabile per le argomentazioni ripetutamente richiamate.

15. Il quindicesimo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 1175, 1375 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 49 CCNL cit., per mancato cumulo delle contestazioni), è inammissibile.

15.1. Si tratta, infatti, di una valutazione di proporzionalità, insindacabile per le ragioni sopra svolte, nonchè di tenore generico nella confutazione e pure irrilevante sotto il profilo dell’arco temporale, comunque ampiamente rispettato.

16. Il sedicesimo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 49 CCNL cit., per inesistenza di mancanze identiche nè analoghe commesse dal lavoratore), è parimenti inammissibile.

16.1. L’accertamento compiuto dalla Corte territoriale (di cui dà conto al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza) è ancora una volta, giova ripeterlo, insindacabile, non essendo ad esso sovrapponibile la diversa interpretazione, ricostruttiva dei fatti, della parte ricorrente, cui è inibito nell’odierna sede di legittimità sollecitare una rivisitazione del merito.

17. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna M.A. alla rifusione, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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