Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1392 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1392 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 15905-2012 proposto da:
MAMAZZA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ORVIETO 1, presso lo studio dell’avvocato CAUDULLO
RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’avvocato CAUDULLO
FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MARINO GAMMAZZA SALVATORE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PANARITI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FARO
MICHELE AURELIO, giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricoffente –

Data pubblicazione: 23/01/2014

avverso la sentenza n. 53/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 5.1.2012, depositata il 14/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;

Francesco Caudullo) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Alessandro Ardizzi (per delega
avv. Michele Aglio Faro) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 15905 sez. M3 – ud. 07-11-2013
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udito per il ricorrente l’Avvocato Raffaele Caudullo (per delega avv.

46) R. G. n. 15905/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’Appello di Catania 14/01/2012, non
notificata), per quanto qui rileva, respingeva l’appello proposto dall’odierno
ricorrente avverso la sentenza con cui il Tribunale, accoglieva parzialmente

proposta nei confronti dell’odierno intimato. La Corte territoriale riteneva
addebitabile all’allora appellato (Salvatore Marino Gammazza)
esclusivamente i danni connessi all’erronea scelta e montaggio di un pezzo
di ricambio. In merito alla riparazione del cambio, come chiarito dal CTU,
nessuna negligenza era ascrivibile al prestatore d’opera, poiché dalle prove
eseguite dopo il suo assemblaggio, le marce avevano un innesto regolare,
sicché per un buon funzionamento sarebbe stato necessario solo l’acquisto
di ulteriori pezzi mancanti che tuttavia, il committente non volle acquistare.
2. — Ricorre per cassazione Giovanni Mamazza sulla base di cinque motivi
di ricorso; resiste con controricorso Salvatore Marino Gammazza.
3. — Con i motivi di ricorso, il ricorrente lamenta:
3.1 — “Violazione e falsa applicazione degli arti. 115 — 116 c.p.c.;
motivazione contraddittoria e insufficiente circa un fatto controverso e
decisivo per la controversia; violazione dell’art. 244 c.p.c., nonché dell’art.
264 c.p.c., motivazione insufficiente e contraddittoria circa un punto
controverso e decisivo per la controversia, con riferimento all’art. 360 c. 1
n. 3 e 5 c.p.c.”. La Corte territoriale, violerebbe le predette norme, nella
parte in cui non avrebbe riconosciuto implicitamente valenza e portata
probatoria alle dichiarazioni dei testi escussi dal ricorrente (Mamazza
Giancarlo e Lo Voi Rosalia), respingendo la tesi di quest’ultimo in merito
alla non necessarietà degli interventi sul cambio da parte dell’odierno
intimato, poiché circostanza non accertata dal CTU. I Giudici territoriali,
avrebbero poi omesso di approfondire le carenze delle consulenze tecniche.
3.2 — “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. violazione dei principi di buona fede e correttezza — motivazione
insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia, con
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la domanda risarcitoria per inadempimento da prestazione d’opera da questi

riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 e 5 c.p.c.”. I Giudici territoriali non
avrebbero considerato la contrarietà a buona fede e correttezza dei
comportamenti tenuti dall’odierno intimato, allorquando ha posto in essere
interventi sul mezzo ad insaputa dell’odierno ricorrente. Se la Corte avesse
adeguatamente approfondito anche tale aspetto, avrebbe dovuto accogliere
integralmente le richieste degli allora appellanti nella parte in cui
chiedevano la condanna del Marino all’integrale risarcimento del danno

3.3 — “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1226, 1668 c. 2 c.c.,
con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 e 5 c.p.c.”. La Corte di merito avrebbe
errato nel procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno
patito dal ricorrente, non considerando che le risultanze della CTU
fornivano già “ampi elementi per la determinazione del danno”.
3.4 — “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; nonché
degli artt. 184, 189 e 345 c.p.c. — con riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.”.
Il ricorrente contesta la contraddittorietà palese agli atti di causa dell’assunto
della Corte d’appello, secondo cui egli, dopo l’inadempimento del Marino,
non avrebbe richiesto la restituzione del mezzo, ma delle sole targhe e dei
documenti al fine della demolizione al PRA.
3.5 — “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con
riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. La Corte ha posto le spese del giudizio
per 2/3 a carico dell’odierno ricorrente e ha disposto compensazione per la
restante parte, non tenendo conto della totale soccombenza del Marino.
Oltretutto erroneamente, ha confermato la pronuncia di prime cure che
poneva le spese delle due CTU a carico di entrambe le parti.
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
4.1 — I primi quattro motivi, possono essere trattati congiuntamente, poiché
tutti finalizzati a riproporre avanti a questa Corte accertamenti e valutazioni
riservati ai giudici di merito, nonostante vengano dedotte plurime violazioni
di legge. Al riguardo, deve precisarsi che, per consolidata giurisprudenza di
questa S. C., il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di
un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica
necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione
di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di
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(quindi anche del danno al cambio).

cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è
esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica
valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di
legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e
l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione

fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo
quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata
valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 16698 e 7394 del 2010;
4178/07; 10316/06; 15499/04).
Nei motivi in esame, invece, le assunte violazioni di legge si basano
sempre e presuppongono una diversa ricostruzione delle risultanze di causa,
censurabili solo sotto il profilo del vizio di motivazione, ma nei limiti di
deducibilità di tale vizio.
Nel caso di specie, tuttavia, pur essendo dedotto, con riferimento a tutti i
motivi anche il vizio motivazionale, parte ricorrente non tiene conto che,
quanto alla valutazione degli elementi probatori (contestata nelle quattro
censure in esame), il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza
e quindi su di un giudizio di fatto dei giudici di merito non può spingersi
fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa
rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare
un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi
precedenti, magari perché ritenuta la migliore possibile, dovendosi
viceversa tale controllo muovere esclusivamente (attraverso il filtro delle
censure proposte dalla parte ricorrente) nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c..
Tale controllo riguarda infatti unicamente (attraverso il filtro delle censure
mosse con il ricorso) il profilo della coerenza logico-formale e della
correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione,
che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio
convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo
della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute
idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di
errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo
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della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della

interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11
giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, Cass., n. 27162/09, n. 26825/09,
15604/07 e 21153/10, in motivazione).
Rispetto alle congrue argomentazioni dei giudici di merito, il ricorrente,
lungi dal rappresentare i vizi motivazionali denunciati, si limita: – con
riferimento al primo motivo a contestare la mancata presa in considerazione
delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni; – con riferimento al secondo
motivo ad invocare il vizio di contraddittoria motivazione senza neanche

evidenziare le parti della stessa contrastanti e in grado di elidersi a vicenda,
sfociando il motivo, ancora una volta, nel tentativo di fornire una diversa
lettura delle deposizioni testimoniali; – con riferimento al terzo motivo, a
sostenere la presenza di elementi inequivocabili sulla base dei quali
quantificare il danno, impinguendo in tal modo valutazioni tipiche del
giudice di merito; – con riguardo al quarto motivo a contestare la contrarietà
agli atti di causa di alcuni assunti contenuti nella sentenza, sovrapponendosi
anche qui alla valutazione del giudice del merito.
4.2 — Anche l’ultimo motivo di ricorso si rivela privo di pregio. Al riguardo,
basta osservare che secondo il consolidato orientamento di questa S. C., in
materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è
rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di
legittimità, con l’unico limite della violazione del principio per cui le spese
non possono essere poste, neanche minimamente, a carico della parte
totalmente vittoriosa (Cass. n. 13229/2011). Esula dal sindacato di questa
Corte e rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito anche la
valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte le spese di
lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca (come nel caso di
specie), sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n.
13428/2007; n. 264/2006). Pertanto, nel caso di specie, i giudici hanno
legittimamente esercitato i propri poteri in tema di compensazione delle
spese, ponendo la parte maggiore di esse a carico dell’allora appellante
principale, motivando tale scelta in considerazione del maggior rilievo del
rigetto delle pretese di questo.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
6

1″,

La parte ricorrente ha presentato memoria. le cui argomentazioni non
inficiano i motivi in fatto e in diritto posti a base della relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 1800,00=, di cui Euro 1600,00= per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

le spese seguono la soccombenza;

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