Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1392 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. III, 22/01/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28516/19 proposto da:

-) N.Y., elettivamente domiciliato a Napoli, piazza Camillo

Benso Conte di Cavour n. 139, presso l’avvocato Luigi Migliaccio che

lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 19.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.Y., cittadino (OMISSIS), nel 2011 ottenne in sede giudiziaria il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi sia del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), sia del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Nel 2015 – così si riferisce nel ricorso – “scaduto il permesso di soggiorno”, ne chiese il rinnovo, ma la commissione Territoriale di Caserta negò il riconoscimento della protezione sussidiaria.

2. Avverso tale provvedimento N.Y. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli.

In quella sede formulò anche domanda di protezione umanitaria, deducendo che rientrando in patria dopo dieci anni di assenza si sarebbe trovato in una condizione di vulnerabilità.

3. Il Tribunale rigettò la domanda con ordinanza 27.12.2017.

La Corte d’appello di Napoli, adita dal soccombente, con sentenza 19.2.2019 dichiarò inammissibile il gravame, ex art. 342 c.p.c..

Ritenne che l’appello si era limitato a riprodurre le considerazioni svolte in occasione del precedente contenzioso concluso nel 2011 col riconoscimento della protezione sussidiaria, senza confutare gli argomenti con i quali il Tribunale aveva ritenuto non più attuale, a causa del tempo trascorso, il rischio di persecuzioni o trattamento degradanti in danno dell’odierno ricorrente.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da N.Y. con ricorso fondato su quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto generico il gravame da lui proposto. Deduce che il contenuto dell’atto d’appello era puntualmente conforme alle prescrizioni dell’art. 342 c.p.c., e che di conseguenza l’appello si sarebbe dovuto esaminare nel merito.

2. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a stabilire la corretta interpretazione dell’art. 342 c.p.c., hanno affermato che tale norma va interpretata nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 01).

Ciò vuol dire che anche l’atto d’appello il quale non possa dirsi un modello letterario deve comunque essere esaminato nel merito, quando siano inequivoche le censure mosse alla sentenza di primo grado e le ragioni che le sorreggono. E’ l’oscurità sintattica, e non l’ineleganza stilistica, che rende inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c..

2.2. Nel caso di specie ritiene questa Corte che l’appello proposto dall’odierno ricorrente (esaminabile e valutabile direttamente, in considerazione della natura del vizio denunciato: così Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, Rv. 622361 – 01) soddisfaceva i suddetti requisiti.

Quell’atto infatti era ben chiaro sia nella parte in cui sosteneva:

a) che la sentenza di primo grado era errata nella parte in cui escluse, in considerazione del tempo trascorso dai fatti narrati dal richiedente, la permanenza del rischio di essere sottoposto a trattamenti degradanti nel caso di rimpatrio; osservava in contrario l’appellante che il tempo trascorso non aveva attenuato il suddetto rischio;

b) che la sentenza di primo grado era comunque errata perchè, rimpatriando dopo 10 anni di assenza dal Paese, il ricorrente si sarebbe trovato in una posizione di “sfollato”, e dunque di vulnerabilità.

Giuste o sbagliate che fossero tali deduzioni, esse erano ben chiare, e la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminarle nel merito, e non reputarle inammissibili.

3. I restanti motivi restano assorbiti.

4. Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.

PQM

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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