Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1392 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1392 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 682-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente-

2017
3802

contro

S.L.A.I. COBAS (Sindacato Lavoratori Autorganizzati
Intercategoriale, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

Data pubblicazione: 19/01/2018

DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO
LUBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANDREA CONTE, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1273/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato CAMILLA NANNETTI per delega verbale
Avvocato ARTURO MARESCA;
udito l’Avvocato ANDREA CONTE.

di FIRENZE, depositata il 27/12/2011 R.G.N. 303/2010;

RG 682/13

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 256/09, il Tribunale di Firenze respingeva
l’opposizione proposta avverso il decreto ex art.28 L. n.300/70,
emesso dal medesimo Tribunale il 17.7.07. Con tale decreto il giudice
fiorentino aveva dichiarato antisindacale la condotta di Poste Italiane
concretatasi nella inflizione della sanzione disciplinare di sei giorni di

l’ufficio di Novoli. Questa, infatti, dopo aver aderito allo sciopero
indetto dallo S.L.A.I. COBAS il giorno 17.11.06, non aveva rispettato
gli ordinari tempi di consegna di stampe -tre giorni- senza tenere
l’azienda conto dell’astensione lavorativa della dipendente a seguito
dello sciopero: in tal modo sulla dipendente venivano fatte ricadere le
conseguenze organizzative e produttive dell’astensione dal lavoro per
adesione allo sciopero il cui libero esercizio subiva un’indubbia
compressione. Il Tribunale di Firenze dichiarava, pertanto,
l’antisindacalità della condotta aziendale ed ordinava la rimozione degli
effetti della stessa.
Avverso tale sentenza proponeva appello Poste Italiane s.p.a., la quale
reiterava le eccezioni e le difese già svolte nelle precedenti fasi
giudiziali: a) l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dello
S.L.A.I. COBAS a promuovere l’azione ex art. 28 St.Lav. per assenza
del requisito della nazionalità del sindacato ricorrente; b) l’eccezione di
inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire da
parte del sindacato trattandosi di vicenda afferente la sfera individuale
della lavoratrice; c) l’eccezione di inammissibilità della domanda per
carenza del requisito dell’attualità della condotta datoriale; d) la
correttezza dell’operato aziendale.
Lo S.L.A.I. COBAS, ritualmente costituitosi, contestava la fondatezza
dell’impugnazione.
Con sentenza depositata il 24.12.11, la Corte d’appello di Firenze
rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste,
affidato a quattro motivi. Resiste il sindacato con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
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sospensione alla dipendente Giaccherini Sabrina, portalettere presso

RG 682/13

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa
applicazione dell’art. 28 L. n. 300\70, oltre ad insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia
(art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.).
Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente sussistente

presunto carattere nazionale dello stesso e senza considerare
l’effettività dell’azione sindacale su tutto il territorio nazionale.
Il motivo è infondato.
Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 19272\17), occorre
distinguere il requisito della ‘nazionalità’ (di cui all’art. 28 Stat.lav.) dal
requisito dell’effettività dell’azione sindacale su tutto il territorio
nazionale (di cui all’art. 19 Stat. Lav.), come del resto evidenziato da
questa Corte a sezioni unite (sent.n. 28269\05) secondo cui deve
intendersi che sia sufficiente lo svolgimento di una effettiva azione
sindacale non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale, senza
esigere che l’associazione faccia parte di una confederazione né che sia
maggiormente rappresentativa, né la sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali (Cass. n. 2375\15, Cass. n. 5321\17, Cass.n.
16787\11).
In continuità con un orientamento già espresso da questa Corte (v., tra
le altre, Cass. n. 12855 del 2014 e Cass. n. 21941 del 2012), ai fini
della legittimazione a promuovere l’azione prevista dall’art. 28 dello
Statuto dei lavoratori, per “associazioni sindacali nazionali” devono
intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa
articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o
su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la
sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (Cass. n. 6206 del 2012;
Cass. n. 16787 del 2011; Cass. n. 13240 del 2009; Cass. S.U. n.
28269 del 2005) che rimane, comunque, un indice tipico – ma non
unico – rilevante ai fini della individuazione del requisito della
“nazionalità”. Non deve confondersi, anche a seguito della sentenza n.
231 del 2013 della Corte Costituzionale, la legittimazione ai fini dell’art.
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la legittimazione ad agire del sindacato SLAI COBAS, basandosi sul

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28, con i requisiti richiesti dall’art. 19 della medesima legge per la
costituzione di rappresentanze sindacali titolari dei diritti di cui al titolo
terzo: l’art. 19, a questo specifico fine, richiede la sottoscrizione di
contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purché
applicati in azienda); l’art. 28 non prevede analogo requisito,
implicante il consenso della controparte datoriale, ma richiede
esclusivamente che l’associazione sia nazionale (Cass. n. 16787 del

29257 del 2008). L’accertamento di fatto relativo al requisito di
rappresentatività necessario per l’accesso alla tutela prevista dall’art.
28 dello Statuto costituisce indagine demandata al giudice di merito e,
pertanto, è incensurabile, in sede di legittimità, ove assistita da
sufficiente motivazione (Cass. n. 21941 del 2012; Cass. n. 3545 del
2012; Cass. n. 3544 del 2012; Cass. n. 16787 del 2011; Cass. n.
15262 del 2002).
Come esattamente notato da Cass. n. 2375\15, l’art. 28 Stat.
riconosce la legittimazione ad agire per la repressione della condotta
antisindacale non già a tutte le associazioni sindacali, ma solo agli
“organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano
interesse”. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha
ripetutamente affermato (v., fra le altre, Cass. n. 1307/06) che con
tale disposizione il legislatore ha dettato una disciplina differenziata,
operando una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso
anche a questo strumento processuale di tutela rafforzata dell’attività
sindacale e altre associazioni sindacali che hanno accesso solo alla
tutela ordinaria attivabile ex art. 414 c.p.c. e segg. La Corte cost. (v.
sentenza n. 89/95) ha riconosciuto la legittimità di questa scelta,
rimarcando che il procedimento di repressione della condotta
antisindacale si aggiunge alle tutele già assicurate alle associazioni
sindacali e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo
particolarmente rapido ed efficace i diritti del sindacato. La stessa
Corte cost. ha quindi affermato che l’opzione di un livello
rappresentativo nazionale, oltre a corrispondere al ruolo
tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, si uniforma
al principio solidaristico nel quale va inserito anche l’art. 39 Cost. Gli
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2011; Cass. n. 5209 del 2010; Cass. n. 13240 del 2009; Cass. n.

RG 682/13

interessi che la procedura dell’art. 28 cit. intende proteggere, quindi,
trascendono sia quelli soggettivi dei singoli lavoratori sia quelli
localistici e coincidono con quelli di un’associazione sindacale che si
proponga di operare e operi a livello nazionale per tutelare gli interessi
di una o più categorie di lavoratori (cfr. Cass. n. 5209/10).
Anche il requisito della nazionalità è stato oggetto di numerose
pronunce di questa Corte che, pur statuendo che esso non può

puramente organizzativa e strutturale, dell’associazione, essendo
necessaria anche un’azione diffusa a livello nazionale, nondimeno
hanno puntualizzato che non necessariamente essa deve coincidere
con la stipula di contratti collettivi di livello nazionale (cfr., ex aliis,
Cass. n. 16637/14; Cass. n. 29257/08; cfr., in fattispecie riguardanti
proprio la legittimazione ex art. 28 dello SLAI COBAS, Cass. n.
21931/14, Cass. n. 6206/12 e Cass. n. 2314/12; cfr., ancora, Cass. n.
16787/11; Cass. n. 16383/06).
In breve, ciò che rileva è la diffusione del sindacato sul territorio
nazionale, a tal fine essendo necessario e sufficiente lo svolgimento di
un’effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del
territorio nazionale, senza che in proposito sia indispensabile cha
l’associazione faccia parte di una confederazione né che sia
maggiormente rappresentativa (così Cass. S.U. n. 28269/05). Le S.U.
hanno ribadito che, in presenza di tale requisito, devono intendersi
legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali per le quali,
peraltro, i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale devono
ritenersi più elevati di quelli di una associazione di categoria.
Alla luce di tali principi la corte di merito ha evidenziato che il sindacato
ricorrente aveva dimostrato, attraverso copiosa documentazione non
contestata dalla società Poste, l’effettiva ed attiva presenza di tutela
collettiva, anche con la sottoscrizione di numerosi accordi nazionali ed
aziendali, del sindacato istante, su tutto il territorio nazionale.
2.- Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia una
insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, e cioè l’esistenza del requisito dell’attualità della
condotta antisindacale denunciata. Lamenta in particolare che tale
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desumersi da dati meramente formali e da una dimensione statica,

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requisito può ravvisarsi solo quando, esauritosi il comportamento,
potevano perdurare i suoi effetti (Cass. n. 11741\05), circostanza nella
specie non ipotizzabile, richiedendosi così una condanna de futuro.
Anche tale motivo è infondato.
Questa Corte ha infatti osservato che in tema di repressione della
condotta antisindacale, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970,
il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può

illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non
limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a
produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria,
sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di
determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero
esercizio dell’attività sindacale. L’accertamento in ordine alla attualità
della condotta antisindacale e alla permanenza dei suoi effetti
costituisce un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito ed
incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata
motivazione, immune da vizi logici o giuridici (cfr.,

ex aliis, Cass.

n.23038\10).
Nella specie la corte fiorentina ha osservato che la condotta datoriale,
diretta ad una indebita compressione del diritto di sciopero, costituiva
un minaccioso deterrente da valere in futuro per ciascun lavoratore che
intendesse aderire successivamente ad una astensione collettiva dal
lavoro per la ragione che, in tal caso, avrebbero dovuto
successivamente accollarsi anche l’attività lavorativa legittimamente
non svolta durante lo sciopero.
3.- Con il terzo motivo la società denuncia ancora una insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, e cioè che la dipendente Giaccherini sarebbe stata gravata, a
seguito della partecipazione allo sciopero, di una quantità di posta
ulteriore rispetto a quella rimasta in giacenza in conseguenza dello
sciopero, riportando una serie di circostanze numeriche in tesi dirette a
dimostrare l’assunto.
Il motivo è infondato posto che la sentenza impugnata, evidenziando
che al lavoratore subordinato è imposto un facere e non un opus od un
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precludere l’ordine del giudice di cessazione del comportamento

RG 682/13

risultato, ha per l’appunto rimarcato che alla lavoratrice che aveva
aderito allo sciopero era stato richiesto, oltre alla ordinaria attività
quotidiana, anche quella di smaltire la corrispondenza rimasta in
giacenza in conseguenza dello sciopero. Trattasi di accertamento di
fatto ampiamente e logicamente motivato, che non è possibile
censurare in questa sede al fine di giungere ad un diverso
apprezzamento delle circostanze di causa.

fatto che la lavoratrice era più volte stata sanzionata disciplinarmente,
in un caso proprio per una mancata presa in carico di corrispondenza.
Ed invero, nulla risultando al riguardo dalla sentenza impugnata,
sarebbe stato onere della società Poste dimostrare di aver ritualmente
introdotto la circostanza nel giudizio di merito.
Lo stesso dicasi quanto alla dedotta legittimità della sanzione alla
singola dipendente ed alla conseguente dedotta inammissibilità
dell’azione ex art. 28, trattandosi di comportamento datoriale
plurioffensivo, che, essendo idoneo a determinare anche una lesione
dell’interesse individuale del lavoratore, comporta la possibile
insorgenza di due azioni – quella collettiva e quella individuale – senza
reciproche interferenze, sicché l’azione proposta dal sindacato non può
incidere sulle vicende e sulla sorte dell’altra, né l’eventuale giudicato è
idoneo ad esplicare una efficacia riflessa (Cass. n.18539\15).
In sostanza, come efficacemente chiarito da Cass. n. 16930\13, in
tema di condotta antisindacale, la natura plurioffensiva del
comportamento datoriale comporta che l’attualità della condotta
antisindacale e la permanenza dei suoi effetti vanno accertate con
riferimento agli interessi di cui il sindacato è portatore esclusivo, senza
che possano essere condizionate dalle vicende dell’azione individuale
eventualmente intrapresa.
Né rileva, infine, il principio, invocato da Poste Italiane, secondo cui
non costituisce attività antisindacale la condotta del datore di lavoro
che, in occasione di uno sciopero, nell’intento di limitarne le
conseguenze dannose, adibisca il personale rimasto in servizio alle
mansioni dei lavoratori scioperanti, poiché nel bilanciamento del diritto
di libera iniziativa economica dell’imprenditore e del diritto di sciopero,
8

2
1 (3
r

.

Deve infine dichiararsi inammissibile la censura di omesso esame del

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quest’ultimo non può dirsi leso quando il primo sia esercitato senza
violare norme poste a tutela dei lavoratori (Cass. n. 20164\07),
trattandosi di fattispecie del tutto diversa (in quel caso veniva in esame
la condotta del datore di lavoro, che in occasione dello sciopero aveva
adibito personale di qualifica superiore alle mansioni inferiori del
personale astenutosi dal lavoro).
4.-

Con il quarto motivo la società Poste denuncia ancora una

decisivo per il giudizio, e cioè la mancata ammissione delle istanze
istruttorie proposte.
Il motivo è infondato, essendo stato il giudizio di irrilevanza delle
stesse motivatamente espresso dalla corte di merito (basato sulla non
pertinenza dei vari carichi di lavoro esigibili, rilevando piuttosto se
fosse legittimo pretendere che chi abbia aderito allo sciopero sia tenuto
a recuperare l’arretrato fisiologicamente creatosi nel giorno
dell’astensione), e non specificamente contestato dalla società
ricorrente.
5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto -essendo il
controricorso tardivo ex art. 370 c.p.c.- della sola discussione in
udienza del sindacato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per
esborsi, €.1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali
nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore degli avv.
Luberto e Conte.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017

insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e

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