Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1392 del 19/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29861/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4470/50/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.P.M., medico convenzionato con il servizio sanitario locale, del silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso dell’IRAP, versata dal 2004 al 2009, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, a parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto del contribuente al rimborso dell’imposta versata per gli anni dal 2006 al 2009, ribadendo che, nella particolare fattispecie, la presenza di un dipendente part-time e la corresponsione di compensi ad altri medici per le sostituzioni, non costituissero elementi tali da concretizzare il requisito dell’autonoma organizzazione.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

Il contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Il ricorso, fondato su due motivi afferenti violazione di legge ed involgenti la medesima questione è manifestamente infondato. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata, nel ritenere irrilevante ai fini impositivi la presenza di un dipendente pari time è immune da censura.

Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per non avere l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio

2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA