Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13919 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. I, 22/05/2019, (ud. 13/02/2019, dep. 22/05/2019), n.13919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo President – –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3062/2016 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Portuense n.

104, presso la sig.ra De Angelis Antonia, rappresentato e difeso

dall’avvocato Operamolla Ugo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore

avv. P.S., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere

dei Mellini n. 44, presso lo studio dell’avvocato Adragna Nicola,

rappresentata e difesa dall’avvocato De Benedictis Lucio Antonio,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1880/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/02/2019 dal Cons. Dott. AMATORE ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere, come richiesto, in subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari – decidendo sull’appello proposto da L.P. avverso la sentenza emessa in data 22 gennaio 2013 dal Tribunale di Trani (con la quale era stata accolta la domanda risarcitoria avanzata, L. Fall., ex art. 146, dalla curatela fallimentare della società (OMISSIS) s.r.l. per responsabilità da mala gestio dell’amministratore) – ha rigettato l’appello, confermando integralmente la sentenza resa in primo grado.

La corte del merito ha ritenuto che era emersa in modo indiscutibile la responsabilità dell’amministratore in quanto – anche a voler ritenere legittimo il transito delle risorse finanziarie della società fallita attraverso i conti correnti personali dell’amministratore – era, comunque, indiscutibile, sulla base delle risultanze della C.T.U., che tra le somme incassate in proprio dal L. e quelle utilizzate per il pagamento dei debiti della società vi era stata una differenza di Euro 66.852,10; ha altresì ritenuto fondata la responsabilità per la distrazione delle rimanenze di magazzino giacchè la mancanza, tra i beni inventariati in sede fallimentare, di quelli effettivamente presenti nello stato patrimoniale della società fallita era emersa dai bilanci redatti dallo stesso amministratore; ha infine ritenuto irrilevanti, sul piano probatorio, le emergenze risultanti dalle sentenze penali e civili versate in atti dall’odierno ricorrente.

2. La sentenza, pubblicata il 19 novembre 2015, è stata impugnata da L.P. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la curatela di (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

Con istanza congiunta le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla questione della diversa ricostruzione del fatto discendente dalla sentenza penale di assoluzione versata in atti – si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che la corte di merito avrebbe violato e comunque male interpretato il disposto normativo di cui all’art. 652 c.p.p., avendo dichiarato irrilevante la produzione documentale riguardante la predetta sentenza, senza scrutinare l’allegata corrispondenza del fatto distrattivo (per il quale era intervenuta sentenza di assoluzione in sede penale) e di quello contestato in sede civile, come fatto costitutivo della denunziata responsabilità da mala gestio.

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 2476 c.c., comma 1 e art. 1223 c.c., in relazione all’affermazione della responsabilità dell’amministratore per i fatti di gestione assunti come pregiudizievoli per la società ed i creditori. Si osserva che la valutazione di responsabilità espressa dalla corte territoriale prescindeva dalla precisa ricostruzione della violazione degli obblighi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo e dalla valutazione del rapporto eziologico di consequenzialità immediata e diretta del presunto danno addebitato all’amministratore, con ciò integrando la violazione dei predetti indici normativi.

3. Con il terzo motivo si declina, invece, vizio di omesso esame di fatti decisivi in ordine al profilo delle rimanenze di magazzino e dell’impiego di incassi da clienti esteri. Si osserva che, nell’atto di appello, si era evidenziato che le rimanenze contabilizzate nel bilancio societario riguardavano materie prime prive di valore economico, di talchè non era rintracciabile alcun profilo di danno a carico della fallita per il mancato ritrovamento di tali materiali. La corte territoriale secondo le doglianze del ricorrente – non avrebbe neanche verificato la consistenza delle rimanenze di magazzino, omettendo la sua pronuncia su un fatto decisivo della controversia. Del pari, non avrebbe verificato, come invece richiesto nei motivi di gravame, la destinazione degli introiti derivanti dall’incasso di fatture estere alla estinzione non solo dei due mutui, ma anche di ulteriori debiti sociali.

4. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata sempre per l’omesso esame di un fatto decisivo in ordine al profilo della liquidazione del danno.

5. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Con documentazione congiuntamente versata in atti, si è attestato che l’odierno ricorrente, dopo aver provveduto al pagamento di tutti i creditori fallimentari, ha chiesto la chiusura della procedura fallimentare e di quella esecutiva ancora in corso.

La parti dell’odierno giudizio hanno dunque trovato una soluzione conciliativa che prevede il venir meno di ogni ragione di contrasto nel presente giudizio, e ciò in relazione anche alla regolamentazione delle spese dell’intero giudizio che sono state definite in sede fallimentare.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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