Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13919 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1926-2015 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17,

presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA DEL NOSTRO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE AMICO;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6311/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/09/2014 R.G.N. 4319/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato NICOLA CORBO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 30 settembre 2014, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da M.S. volta ad accertare il suo diritto all’assunzione con qualifica di “capo servizi treno” alle dipendenze di Trenitalia Spa, con condanna di quest’ultima al pagamento di spettanze retributive dalla messa in mora del 6 settembre 2002, perchè illegittimamente esclusa all’esito di una selezione del personale in quanto dotata di una altezza inferiore al limite minimo previsto dal D.P.C.M. n. 411 del 1987.

2. La Corte, rammentato l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui spetta al giudice di merito accertare se le mansioni cui è destinata l’assunzione possano essere adeguatamente svolte, nonostante l’altezza fisica inferiore rispetto a quella richiesta, ha, a tal fine, espletato una consulenza tecnica d’ufficio. Sulla scorta di essa non ha ritenuto prospettabile nella specie alcuna discriminazione, “essendo il limite d’altezza funzionale alle mansioni svolte dal capo servizi treni”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.S., ritualmente notificato a mezzo PEC in data 19 dicembre 2014, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria; ha resistito la società con controricorso del 29 maggio 2015 e, quindi, tardivo perchè notificato oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione all’art. 115 c.p.c., dell’art. 1336 c.c. e dell’art. 1175 c.c.”.

Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe “omesso di porre a fondamento del proprio convincimento e – comunque – di esaminare, il documento costituito dall’avviso di selezione del personale a cui aveva partecipato la sig.ra M.”. Si eccepisce che la stessa “partecipò solo alla selezione per i ruoli non tecnici di assistenza alla clientela, in relazione ai quali era in possesso di tutti i requisiti fisici e giuridici”, perchè detta selezione non prevedeva per l’assunzione un’altezza minima. Configurando l’avviso di selezione quale offerta al pubblico, si lamenta la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della società.

2. Il motivo è inammissibile per molteplici profili.

2.1. Innanzitutto perchè esso si fonda su di un documento (l’avviso di selezione) rispetto al quale risulta violato il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La norma statuisce che il ricorso in cassazione tra l’altro deve contenere, “a pena di inammissibilità”, “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Per consolidato orientamento di legittimità la disposizione, oltre a richiedere la specifica “indicazione” degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.

Tale specifica indicazione, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi soddisfatto l’onere di produzione, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, mediante il suo deposito – postula che si individui “la sede in cui quel documento sia rinvenibile” (Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; successive conformi: Cass. n. 195 del 2016, che evidenzia l’esigenza di specifica indicazione “dei dati necessari al reperimento”; Cass. n. 12288 del 2016, secondo cui occorre “individuare l’atto con il quale siano state prodotti nel giudizio di merito ed il luogo del processo in cui risultino reperibili”; Cass. n. 5478 del 2018, per la quale l’onere è soddisfatto solo dalla “specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione”; v. pure Cass. n. 27475 del 2017).

Ancora da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. Cass. n. 34469 del 2019, sulla scorta di Cass. SS.UU. n. 7701 del 2016) hanno sancito il seguente principio: “In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità”. Altrimenti – soggiunge la motivazione della pronuncia – questa Corte non viene posta nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento delle censure sulla base delle deduzioni contenute nelle medesime, ribadendosi che “i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso”.

2.2. Per connesso profilo la censura è inammissibile anche perchè la questione prospettata ha carattere di novità.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo, come nella specie, nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004).

2.3. In terzo luogo il motivo è inammissibile perchè il preteso omesso apprezzamento del contenuto di un documento attiene all’accertamento di fatto precluso a questa Corte Suprema, come è reso palese dall’improprio riferimento all’art. 115 c.p.c., denunciato come violato dall’istante, che, riguardo il principio del libero convincimento, opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017).

3. Con il secondo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 90 disp. att. c.p.c. e all’art. 195 c.p.c., comma 2; nullità della consulenza tecnica d’ufficio (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

Pur avendo il C.T.U. regolarmente convocato le parti per l’inizio delle operazioni peritali, si eccepisce tuttavia che il consulente avrebbe poi proceduto a rilievi sui convogli ferroviari senza che le stesse parti fossero presenti. La circostanza sarebbe stata denunziata dal consulente tecnico di parte nelle osservazioni alla consulenza d’ufficio: questi avrebbe lamentato come le foto dei comandi che attivavano il freno di emergenza sarebbero state scattate senza la presenza dei periti di parte, ma il perito della Corte non avrebbe dato riscontro a tali rilievi nella sua relazione finale.

4. La doglianza, che prospetta un errore di attività del giudice con conseguente “ingiustizia” del processo, non può trovare accoglimento.

4.1. Le contestazioni sollevate ad una consulenza tecnica d’ufficio dalle parti possono riguardare il procedimento, oppure il contenuto di essa.

Le prime integrano eccezioni di nullità e si inquadrano nell’ambito di applicazione degli art. 156-157 c.p.c., onde la relativa eccezione va sollevata nella prima difesa (da ultimo Cass. n. 30139 del 2018), mentre solo le seconde costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico-giuridico, le quali non soggiacciono a detto rigoroso termine di decadenza (cfr. Cass. n. 15418 del 2016).

Anche laddove l’alterazione procedimentale determini un pregiudizio del diritto di difesa (ad ex. per mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o mancata loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni), essa si traduce, per consolidata giurisprudenza di legittimità (tra molte v. Cass. n. 1744 del 2013), in una nullità assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all’art. 157 c.p.c. sicchè tale nullità resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito.

Nel motivo in esame non si specifica il contenuto testuale dell’atto processuale (verbale d’udienza o memoria) nel corpo del quale il procuratore della M. abbia formalmente e tempestivamente eccepito la nullità procedimentale nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza asseritamente viziata, sì da consentire a questa Corte di ritenere, sulla base della sola lettura del ricorso per cassazione, che la pretesa nullità non sia stata sanata, non essendo all’uopo sufficiente il mero rilievo contenuto nell’illustrazione del motivo.

4.2. Inoltre occorre ancora una volta ribadire che, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, potendo trovare applicazione la sanzione di nullità solo nel caso in cui l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa che abbia avuto riflessi sulla decisione di merito (tra molte: Cass. n. 4340 del 2010; n. 3024 del 2011; n. 6330 del 2014; n. 26831 del 2014; n. 26157 del 2014).

I principi informatori del processo civile, ed in particolare i principi del “giusto” processo e della “ragionevole durata” del processo (art. 111 Cost.) impongono, infatti, di evitare per quanto possibile lo svolgimento di attività processuale inutile, circoscrivendo gli effetti della invalidità caducante l’intera attività fino ad allora svolta ai soli vizi processuali che risultino “effettivamente” insanabili in quanto suscettibili di determinare una effettiva compromissione del risultato cui deve tendere il giudizio, volto a rendere alle parti una decisione “giusta” ossia una regola del rapporto di diritto sostanziale controverso che risponda al canone di giustizia prefissato dall’ordinamento giuridico. Non va dunque condiviso l’assioma “inosservanza della norma processuale – errore nell’attività processuale – “automatica” invalidazione dell’attività successiva”, difettando in tale equazione l’elemento eziologico intermedio dato dall’effettivo insanabile pregiudizio subito dalla parte, il quale soltanto può giustificare la sanzione della nullità processuale con la caducazione di tutti gli atti consequenziali 18522 del 2018, in motivazione).

La tesi difensiva svolta nel motivo di ricorso accreditare l’idea che l’avere scattato delle foto all’interno dei convogli ferroviari, senza la presenza delle parti, determinerebbe ex se la nullità della relazione peritale e dell’intero processo, senza neanche contestare le misurazioni effettuate dal CTU, è pertanto priva di fondamento.

4. Conclusivamente il ricorso va respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo tenuto conto della sola partecipazione alla discussione orale del procuratore dell’intimata società, stante la tardività del controricorso che comunque abilitava il difensore a detta partecipazione a mente dell’art. 370 c.p.c., comma 1, u.p..

Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA