Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13919 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2017, (ud. 24/01/2017, dep.05/06/2017),  n. 13919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – est. Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5204/2015 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo Studio Legale PESSI ed Associati, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE, MARCO MAMMOLITI,

IOLANDA GENTILE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DOMENICO CHELINI 33, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

MILITERNO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCELLO SPIZZIRRI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1149/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/09/2014 R.G.N. 450/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto;

udito l’Avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE;

udito l’Avvocato MARCELLO SPIZZIRRI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catanzaro ha confermato sentenza di primo grado che aveva annullato il licenziamento per giusta causa intimato, in data 20 gennaio 2010, da ENEL Distribuzione s.p.a. al dipendente B.F..

La Corte territoriale ha premesso che al lavoratore era stato contestato: a) di aver aperto, in data 6 aprile 2009, il lucchetto ed il cancello di un centro satellite dell’ENEL, in tal modo consentendo a soggetti terzi di introdursi nell’area con un automezzo (camion) e di asportare materiale ENEL; b) di aver consegnato, il successivo 7 aprile, le chiavi del cancello a terze persone che, una volta entrate, avevano sottratto merce di proprietà ENEL in acciaio zincato. In relazione alla suddetta contestazione ha affermato, con riferimento alle circostanze relative al 7 aprile, di dover condividere le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di prime cure secondo cui vi era l’assoluta mancanza di prove del coinvolgimento del lavoratore nel furto subito dalla società. Per quanto concerne la contestazione relativa al giorno precedente, la Corte, pur dando atto del fatto che lo stesso lavoratore aveva ammesso di essere stato presente sul luogo, ha concluso, all’esito dell’esame delle risultanze istruttorie, nel senso che, da un lato, non era possibile affermare con certezza che era stato il B. ad introdurre nel centro ENEL persone estranee e, dall’altro, che era mancata la prova che gli oggetti asportati dal magazzino avessero un qualche valore. Ha sottolineato che i testi sentiti avevano confermato che all’epoca si consentiva a terzi estranei di prelevare materiale ferroso di scarto e che la chiusura del cancello era difettosa, sicchè il cancello spesso rimaneva aperto. In definitiva, ad avviso della Corte territoriale, tenuto conto della carenza di intenzionalità nel comportamento del lavoratore, della mancanza di ogni turbativa nell’ambiente di lavoro e dell’assenza di danno per il datore di lavoro stante il valore economico presumibilmente irrilevante dei beni sottratti, la sanzione del licenziamento appariva sproporzionata.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’ENEL Distribuzione s.p.a.; il lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si deduce la carenza assoluta di motivazione per contraddittorietà della stessa nonchè violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c.. Ad avviso della società ricorrente, la motivazione della Corte di merito si porrebbe in evidente antitesi rispetto alle risultanze istruttorie.

2. Col secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle regole in materia di prove legali e, segnatamente, dell’art. 2700 c.c.. I giudici del merito avrebbero disatteso le emergenze fattuali così come evidenziate dalla documentazione fornita dai carabinieri, documentazione che, come sottolinea la società, costituiscono a tutti gli effetti atti pubblici.

3. Col terzo motivo la società ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte territoriale adeguatamente valutato la documentazione offerta dalla società a dimostrazione del fondamento degli addebiti concernenti la contestazione relativa al giorno 7 aprile 2009.

4. Col quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in materia di presunzioni.

5. Col quinto motivo viene denunciata violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 2106 e 2119 c.c., nonchè degli artt. 3) e 7) del par. 4^ dell’Accordo sindacale nazionale del 28 luglio 1982 allegato al CCNL e relativo ai criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari in ambito ENEL. Si contesta la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che i gravissimi comportamenti addebitati al lavoratore non erano idonei a fondare la legittimità del licenziamento.

6. Col sesto motivo viene denunciata violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 (sotto un ulteriore profilo) nonchè della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 2, artt. 2106 e 2119 c.c., nonchè delle norme contrattuali invocate con il quinto motivo. Contesta le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte territoriale circa la carenza di proporzionalità della sanzione adottata.

7. I primi quattro motivi che, in quanto logicamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Ed infatti, anche laddove essi invocano la violazione e falsa applicazione di norme di legge, si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad una rivisitazione nel merito delle risultanze istruttorie finalizzata ad ottenere dalla Corte di legittimità un diverso apprezzamento delle stesse. Si tratta, come è noto, di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e cioè alle sentenze pubblicate dal 12 settembre 2012 e quindi anche alla pronuncia in questa sede impugnata). In esso il vizio consiste, come precisato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 8053 del 2014) e dalle successive pronunce conformi di questa Corte di legittimità, nell’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e, quindi, non un punto o un profilo giuridico o la maggiore o minore significatività del fatto medesimo o il suo apprezzamento) e non nella diversa ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del decidere o in un difforme apprezzamento di determinati elementi probatori.

8. Nel caso di specie la Corte territoriale è pervenuta alla decisione in esame dopo aver esaminato, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, sia le deposizioni testimoniali, sia la documentazione (verbali e fotogrammi) forniti dai carabinieri. Deve ricordarsi sul punto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., fra le più recenti, Cass. 2 agosto 2016 n. 16056) l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull’attendibilità dei testi come pure la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

9. Nè può dirsi che la sentenza presenti un apparato motivazionale tanto illogico e contraddittorio da risultare lesivo dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del c.d. minimo costituzionale in tema di motivazione di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 8053 del 2014).

10. Da ultimo deve ritenersi del tutto infondata la censura basata sull’assunto che la Corte di merito avrebbe violato la disposizione di cui all’art. 2700 c.c., per non aver adeguatamente considerato quanto sarebbe emerso dai verbali o dai fotogrammi dei carabinieri da considerarsi alla stregua di atti pubblici. Se è vero, infatti, che come chiarito da questa Corte di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. 27 ottobre 2008 n. 25844), i verbali redatti da pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonchè riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, è anche vero che nel caso in esame la Corte di merito, lungi dal negare i suddetti fatti, si è limitata a valutarli nel contesto della situazione emergente all’esito dell’attività istruttoria espletata pervenendo alle conclusioni di cui si è sopra riferito.

11. Ad analoga conclusione di infondatezza deve pervenirsi con riferimento al quinto e sesto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi. Ed infatti entrambi presuppongono una inammissibile (per le ragioni già precedentemente esplicitate) rivisitazione nel merito delle risultanze istruttorie, finalizzata ad un diverso apprezzamento delle stesse. Ne consegue che, una volta ritenuta l infondatezza delle censure attinenti alla valutazione delle suddette circostanze, viene a mancare anche il presupposto su cui si fonda l’allegazione circa l’erronea valutazione della gravità della condotta contestata e la violazione dell’art. 2106 c.c., in relazione alla statuizione concernente la carenza di proporzionalità della sanzione.

12. Conclusivamente il ricorso va respinto.

13. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

14. Occorre dare atto altresì della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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