Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13918 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. I, 22/05/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 22/05/2019), n.13918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18464/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in liquidazione, in persona legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Aurelia n. 386,

presso lo studio dell’avvocato Campilongo Sandro, rappresentata e

difesa dall’avvocato Carrà Gabriele, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Carlo Conti Rossini n. 95, presso lo studio

dell’avvocato Ruffini Giuseppe, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Castagnola Angelo, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

contro

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano,

B.M., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2271/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

Consigliere Dott. Paola VELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, ha rigettato il reclamo proposto dalla (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del 14/01/2011 con cui il Tribunale di Milano ne ha dichiarato il fallimento, su istanza del pubblico ministero e di alcuni creditori.

2. Avverso detta sentenza la reclamante ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso, corredato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la “violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 394 c.p.c., in quanto i giudici di rinvio non hanno riformato la sentenza nei capi cassati, ma hanno esorbitato le proprie competenze e le funzioni tipiche del giudizio di rinvio, ammesso e deciso argomenti estranei dall’oggetto del giudizio di rinvio”.

4. Con il secondo mezzo prospetta la “violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione all’art. 384 c.p.c., in quanto i giudici di rinvio non si sono uniformati al principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio in conformità con le S.U.”.

5. L’eccezione di tardività del ricorso, formulata dalla curatela controricorrente, risulta preliminare e assorbente, in quanto fondata, rispetto all’esame dei motivi.

6. Invero, la sentenza impugnata risulta pacificamente notificata a cura della cancelleria della Corte d’appello di Milano, a mezzo ufficiale giudiziario, in data 29 maggio 2015, mentre il ricorso per cassazione in esame è stato inoltrato per la notifica solo in data 13 luglio 2015 (con suo perfezionamento il giorno successivo), dunque ampiamente oltre il termine perentorio di trenta giorni prescritto dalla L. Fall., art. 18, comma 14.

7. Sul punto è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte per cui la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere ai sensi della L. Fall., art. 18,comma 13, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione di cui al successivo comma 14, “non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.”, che riguarda solo le notifiche effettuate su impulso di parte e non incide sulle norme processuali, di carattere derogatorio e speciale in base alle quali la notifica deve essere effettuata a cura della cancelleria (v. L. Fall., art. 18 e art. 99, u.c.; art. 348-ter c.p.c., art. 669-terdecies c.p.c., comma 1 e art. 702-quater c.p.c.); in particolare, è stato chiarito che “il meccanismo previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 14, ha a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione” (Cass. nn. 10525/2016, 2315/2017, 9974/2017, 23575/2017, 26872/2018, 27685/2018).

7. Resta ferma, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, la disciplina generale di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 (convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012) che, modificando l’art. 45 disp. att. c.p.c., comma 2, ha disposto che il biglietto di cancelleria deve contenere “il testo integrale del provvedimento comunicato” (comma 3, lett. c) e che “nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (comma 4).

8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in mancanza di difese delle parti intimate.

9. Trattandosi di ricorso notificato successivamente al 30 gennaio 2013, va dato atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. nn. 6028/2018, 5930/2018, 31206/2017).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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