Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13918 del 07/07/2016
Cassazione civile sez. III, 07/07/2016, (ud. 12/11/2015, dep. 07/07/2016), n.13918
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1780-2013 proposto da:
T.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE
ARCANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALESSANDRO GRACIS giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOITO 29,
presso lo studio dell’avvocato FEDERICA PATELMO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato SIMONE ZANI giusta procura
speciale in calce al controricorso e all’avvocato PAOLO PATELMO
difensore di sè medesimo;
ASSICURAZIONI GENERALI SPA e per essa la propria mandataria e
rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A in persona dei
procuratori speciali H.R.M. e C.F.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso
lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;
INA ASSITALIA SPA in persona del Procuratore Avv. M.M.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso
lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 338/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,
depositata il 12/11/2012, R.G.N. 233/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/11/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Nel giudizio promosso da T.T. – pendente presso questa sezione con il numero di R.G. 1780/2013 -, i difensori delle parti hanno fatto pervenire, con atto datato 28.10.2015, istanza congiunta di rinuncia agli atti del giudizio, con conseguente accordo per la totale compensazione delle spese.
Questa Corte, provvedendo in conformità, dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti del giudizio, con integrale compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016