Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13918 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1947-2016 proposto da:

COMUNE DI RAMACCA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 12, presso lo

studio dell’avvocato FERDINANDO CIANCIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO FARO;

– ricorrente –

contro

G.P.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO LAUDANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1062/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/11/2015 R.G.N. 349/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1062, resa in data 9 novembre 2015, la Corte d’appello di Catania confermava la decisione non definitiva del locale Tribunale (n. 766/2012 resa nel giudizio iscritto al n. 7424/2009) che aveva accolto la domanda proposta nei confronti del Comune di Ramacca da G.P.G. e dichiarato l’illegittimità della revoca dell’incarico dirigenziale di Capo Area Servizi Culturali, attribuito al G. ex art. 109 T.U. Enti locali, con condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive dovute fino alla scadenza dell’incarico, disponendo la prosecuzione del giudizio per l’accertamento del lamentato mobbing e dei conseguenti danni;

riteneva la Corte territoriale che la revoca in questione fosse priva di motivazione e che comunque non ricorresse alcuna delle ipotesi previste dall’art. 9 del c.c.n.l. di settore;

in particolare evidenziava che non sussistesse alcun mutamento organizzativo atteso che, come era incontestato ed ammesso dalla stessa difesa dell’Ente locale, la decisione di attribuire l’incarico al G. era avvenuta ad assetto organizzativo invariato nè modifiche erano intervenute successivamente ed al momento della revoca;

riteneva, poi, del tutto nuova, in quanto non formulata nel corso del giudizio di primo grado, la questione dell’avvicendamento al Comune del nuovo Sindaco che, secondo la tesi dell’appellante, avrebbe fatto proseguire l’incarico al più fino alla nomina di tale nuovo Sindaco;

2. avverso tale sentenza il Comune di Ramacca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;

3. G.P.G. ha resistito con controricorso;

4. è stato successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso con allegato verbale di conciliazione giudiziale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. dal verbale di conciliazione giudiziale, stipulato in data 21 dicembre 2018, innanzi al Tribunale di Catania nel giudizio n. 7524/2009 (proseguito a seguito della sentenza parziale di cui allo storico di lite), debitamente sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, si evince che G.P.G. e il Comune di Ramacca hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, a tutti gli effetti di legge;

2. tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione;

in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;

3. in conformità con il contenuto dell’indicato accordo transattivo va disposta la compensazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità;

4. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perchè il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (v. Cass., Sez. Un., n. 8980/2018 cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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