Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13918 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 05/06/2017, (ud. 10/01/2017, dep.05/06/2017),  n. 13918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9568-2014 proposto da:

P.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TOMMASO CULLI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA

POPOLIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSA MAURO, PAOLA

CAGOSSI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI & FINANZA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, già P.

ASSICURAZIONI S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CELIO PICCIONI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1161/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/10/2013 R.G.N. 4/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato PAOLA CAGOSSI;

udito l’Avvocato ROSA MATTIA per delega Avvocato GIANLUIGI

MALANDRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Rimini, nel resto confermata, accoglieva limitatamente alla somma di Euro 664,77 a titolo di provvigioni per contratti Assitalia INA 2001/2003, la domanda proposta da P.F. nei confronti della P. Assicurazioni S.r.l. (ora Assicurazioni e Finanza S.r.l. in liquidazione), avente ad oggetto l’accertamento della giusta causa di recesso per inadempienze della preponente e la condanna della stessa al pagamento delle conseguenti indennità di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso nonchè delle provvigioni relative ai contratti per i rami Assitalia 2001/2003, del premio gara (OMISSIS) e delle spese affrontate per l’acquisto di programmi in gestione.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame per genericità sollevata dalla Società allora appellata, inconsistenti le ragioni cui l’agente correla la giusta causa di recesso, dovuto, alla stregua della documentazione prodotta dalla Società, un residuo compenso provvigionale nell’importo indicato, non provata la spettanza del premio vita, non dovuto il risarcimento per la perdita del software installato.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso la Società.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1421, 1418, 1346 e 1325 c.c., art. 414 c.p.c., art. 420 c.p.c., nn. 5 e 6 e art. 345 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l’erroneità della pronunzia di rigetto dell’eccezione di nullità della clausola del contratto di subagenzia, legittimante la riduzione unilaterale da parte della Società agente dei compensi provvigionali dovuti per essere stata proposta tardivamente nella memoria di replica a domanda riconvenzionale, ne sostiene la rilevabilità ex officio e imputa alla Corte territoriale l’omessa pronuncia sull’invocata giusta causa di recesso dal contratto di subagenzia così ab origine motivata. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9 dell’accordo nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti di assicurazione INA Assitalia del 27.11.1986 nonchè dell’art. 1751 c.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione, non trovando riscontro la regola richiamata dalla Corte territoriale, secondo cui la facoltà di recesso a fronte di riduzioni unilaterali delle provvigioni dovrebbe essere esercitata entro un breve lasso temporale, nella disciplina collettiva invocata dal ricorrente con conseguente in configurabilità della ritenuta tardività del recesso.

Il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., artt. 116, 244 e 420 c.p.c. ed al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è inteso a censurare la congruità logica e giuridica della valutazione di inidoneità giustificativa della ricorrenza della giusta causa di recesso delle ulteriori ragioni a tal fine invocate dal ricorrente, per risultare quella valutazione in contrasto con il sistema normativo che ne ammette l’efficienza in termini più ampi – e dunque in relazione a fatti meno gravi – di quanto consentito al preponente o al lavoratore subordinato.

Va preliminarmente rilevato come tutte le censure sollevate con i suesposti motivi presuppongano il riferimento al testo sia del contratto d’agenzia stipulato tra le parti sia degli invocati accordi economici collettivi (ivi compresa quella di cui al primo motivo apparentemente riferita ad un autonomo profilo processuale che tuttavia risulta superato in base all’ulteriore ratio decidendi, su cui la Corte territoriale fonda la ritenuta irrilevanza ai fini della configurabilità di una giusta causa di recesso dell’agente dell’intervenuta riduzione unilaterale del compenso provvisionale, quella della non tempestività del recesso dichiarato dal lavoratore, di cui il ricorrente nega la validità in base alla disciplina collettiva) che, nonostante nel presente ricorso se ne preannunci il deposito, non risultano nè allegati, nè individuati nella loro collocazione agli atti del giudizio, nè tantomeno trascritti, derivandone l’essere a questa Corte precluso Io scrutinio delle sollevate censure. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello

stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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