Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13917 del 24/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13917
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23057/2007 proposto da:
S.L.P.;
– ricorrente non depositante –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente unico depositante –
avverso la sentenza n. 40/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,
depositata il 20/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/05/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERMANDO LUPI;
Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Piemonte con sentenza 40.25.2005 ha rigettato l’appello di S.L.P. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze confermando una cartella di pagamento.
Il contribuente ha notificato 3.5.2007 ricorso per cassazione ma, mentre l’intimato si è costituita con tempestivo controricorso, il ricorrente non ha depositato il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.. Deve pertanto dichiararsi a sensi della predetta norma l’improcedibilità del ricorso”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della improcedibilità del ricorso. Le spese seguono la scombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011