Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13917 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. I, 22/05/2019, (ud. 11/01/2019, dep. 22/05/2019), n.13917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25393/2017 proposto da:

R.G., F.A., elettivamente domiciliati in

Roma, Via A. Friggeri n. 82, presso lo studio dell’avvocato

Fiandanese Mario, che li rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Banca Sella Holding S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele

II n. 187, presso lo studio dell’avvocato Giordano Massimo, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Barcellona Eugenio,

Valentini Romano, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7770/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2019 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Mario Fiandanese che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Antonio Temporali, con

delega orale dell’avv. Massimo Giordano, che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

E’ proposto ricorso per revocazione della sentenza di questa Corte del 27 marzo 2017, n. 7770, sulla base di tre motivi.

Si difende con controricorso la banca intimata.

I ricorrenti hanno depositato la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I ricorrenti nel ricorso per revocazione si dolgono:

1) della declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso per cassazione, in quanto ivi essi avevano lamentato i vizi del ragionamento della corte d’appello, che aveva trascurato e frainteso alcune risultanze istruttorie, con motivazione illogica ed insufficiente o incoerente, mentre non avevano, invece, inteso riproporre il merito del giudizio;

2) della declaratoria di inammissibilità del terzo motivo di ricorso, che non era affatto privo dell’indicazione del passaggio argomentativo censurato della sentenza d’appello e della relativa doglianza, e non riproponeva un giudizio sul fatto, avendo con esso i ricorrenti lamentato che la sentenza di appello appariva illogica, laddove imponeva agli attori l’onere di provare il danno per il deprezzamento dei titoli a causa della mancata movimentazione e non teneva conto del fatto che non aveva senso impartire alla banca ordini, che sarebbero stati inutili in quanto non eseguibili in ragione del blocco delle contrattazioni;

3) della ritenuta infondatezza del quarto motivo di ricorso, in quanto i ricorrenti avevano denunciato l’errore commesso dalla corte d’appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c., nel non avere considerato la censura relativa alla decorrenza degli interessi sulla somma liquidata dal tribunale (Euro 11.447,20), dal medesimo “depurati” della rivalutazione tra la data della c.t.u. (3 agosto 2006) e quella della domanda (29 aprile 2002), avendo il tribunale erroneamente ritenuto che l’importo indicato dal c.t.u. fosse stato calcolato alla prima data, mentre, invece, egli li aveva calcolati in date prossime alla domanda introduttiva.

2. – Il primo ed il secondo motivo del ricorso per revocazione sono inammissibili, in quanto non attengono ad errore di fatto asseritamente commesso dalla sentenza revocanda, ma a valutazioni in diritto.

Ed invero, l’istanza di revocazione di una pronuncia della corte di cassazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato; l’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass. 11 gennaio 2018, n. 442; Cass. 8 maggio 2017, n. 11202; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171).

In particolare, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la corte sia giudice del fatto e, quindi, quando abbia valutato l’ammissibilità e la procedibilità del ricorso, individuandosi nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. 8 maggio 2017, n. 11202).

Nella specie, la sentenza n. 7770 del 2017 ha ritenuto – circa il secondo motivo ivi proposto, vertente sul vizio di motivazione di cui al vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che esso fosse inammissibile, in quanto nella sostanza volto ad un riesame degli apprezzamenti di fatto; mentre – con riguardo al terzo motivo del ricorso, vertente sulla violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23 e delle norme codicistiche sull’inadempimento e sulla interpretazione del contratto, oltre che di quelle sull’onere della prova – che parimenti fosse inammissibile sotto plurime ragioni, in quanto aspecifico ed, altresì, inconferente, non denunziando in realtà un errore di individuazione della fattispecie o di sussunzione, ma intendendo rinnovare il giudizio di fatto.

Quanto esposto, però, non costituisce la doglianza di una svista od un errore di fatto, bensì di un errore di diritto, posto che l’apprezzamento operato dalla sentenza revocanda implica lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico che, di per sè, esclude il presupposto stesso della revocazione.

3. – Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza di questa Corte n. 7770 del 2017 ha disatteso il quarto motivo di ricorso, vertente sull’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ed ivi proposto in quanto, secondo l’assunto dei ricorrenti, il tribunale aveva errato nel ritenere che il perito avesse determinato il danno al momento del deposito della c.t.u., invece che, come era in realtà avvenuto, a quello della domanda.

La sentenza ora impugnata ha ritenuto che la decisione di appello avesse, invece, provveduto al riguardo, laddove ha disposto la decorrenza della “rivalutazione e degli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo” sul totale liquidato in dispositivo, pari ad Euro 132.759,20, in tal modo emendando l’errore del primo giudice.

E’ dunque palese che non è stato affatto commesso l’errore revocatorio, dedotto dai ricorrenti.

Ed invero, basta un semplice calcolo per rilevare come – alla stregua di quanto chiarito nella stessa decisione oggi impugnata, la quale, a p. 3 del riassunto dei fatti di causa, ricorda come la corte d’appello condannò la banca al pagamento della “conclusiva somma di Euro 132.759,20, oltre agli interessi decorrenti dalla data della domanda” – la somma infine liquidata derivi dai seguenti addendi: Euro 11.447,20 (pari all’importo già riconosciuto dal tribunale), più Euro 121.312,00 (pari all’importo ulteriore liquidato dalla corte d’appello), per un totale esatto di Euro 132.759,20: che è quanto liquidato nei dispositivo della corte d’appello, con l’aggiunta degli interessi e della rivalutazione dalla domanda.

Onde la inconfutabilità della risposta resa da questa Corte nella sentenza n. 7770 del 2017, oggi impugnata per revocazione, che ha ritenuto esaminato ed altresì emendato l’errore del tribunale.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di lite, liquidate in Euro 4.800,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei medesimi difensori, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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