Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13917 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13917
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.F.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Umbria n. 47/05/06, depositata il 24 novembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 47/05/06, depositata il 24 novembre 2006, con la quale è stato riconosciuto il diritto di M.F., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999/2001.
Il contribuente non si è costituito.
2. Appare manifestamente fondato il primo motivo di ricorso (con assorbimento di ogni altra censura), con il quale si denuncia l’omessa pronuncia del giudice a quo sulla eccezione, formulata dall’Ufficio nell’atto di appello (e riportata testualmente nel ricorso), di intervenuta presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 7, con conseguente preclusione del diritto al rimborso.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Umbria.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010