Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13917 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 497-2015 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO BARUCCO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO

BOTTANI;

– ricorrente –

contro

C.A., L.V.G.U.,

G.L.G.E., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GARIGLIANO 11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO MATTIONI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 443/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/07/2014 R.G.N. 1179/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 443, del 7 luglio 2014, la Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lodi, condannava l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi a pagare ad C.A. la somma di Euro 10.896,00, a L.V.G.U. la somma di Euro 9.552,00 ed a G.L.G.E. la somma di Euro 10.560,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi dalla data della pronuncia;

i predetti C., L. e G., dirigenti medici addetti al reparto di chirurgia generale, avevano agito per far accertare l’inosservanza da parte dell’Azienda della disciplina contrattuale in materia di servizio di guardia (notturna e festiva) ed in particolare dell’art. 16 del c.c.n.l. dirigenza medica sostanziatasi nell’aver disposto che tale servizio di guardia presso le unità operative di Chirurgia (Generale, Urologia, Vascolare, Otorinolaingoiatra, Oculistica, Plastica, Ortopedia) fosse assicurato solo dai medici addetti al Reparto di Chirurgia Generale (con esclusione di tutti gli altri chirurghi) e chiesto il risarcimento del danno;

il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che l’invocato art. 16 del c.c.n.l. non avesse portata precettiva;

al contrario la Corte d’appello evidenziava che la suddetta disposizione, l’inequivoco dato letterale e il riferimento a tutti i medici esclusi i dirigenti di struttura complessa oltre alla collocazione della stessa nel titolo III del c.c.n.l. intitolato rapporto di lavoro facessero propendere per un vero e proprio diritto in favore del lavoratore e un corrispondente obbligo dell’azienda ospedaliera;

escludeva che l’art. 16 potesse essere interpretato quale norma secondo la quale i dirigenti medici fossero tenuti, se richiesti, a prestare servizio di guardia rientrando ciò nelle loro incombenze;

aggiungeva che l’azienda non avesse dedotto nulla per spiegare la scelta di ricorrere ai soli chirurghi di chirurgia generale non coinvolgendo nel servizio i chirurghi di altre specialità;

riteneva che l’utilizzazione dei soli chirurghi di chirurgia generale e quindi la maggior frequenza dei turni e il conseguente maggior impegno avesse comportato una maggiore penosità del lavoro ulteriore (ancorchè retribuito a parte) e che il relativo risarcimento poteva essere quantificato moltiplicando le guardie in più fatte da ciascun ricorrente per il 10% della tariffa prevista per la guardia notturna;

2. avverso tale sentenza l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi;

3. i medici hanno resistito con controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività formulata dai controricorrenti;

2. risulta dagli atti puntualmente richiamati e prodotti dai controricorrenti che la sentenza della Corte territoriale è stata avviata per la notifica, su richiesta del difensore degli appellanti, il giorno 29 luglio 2014 (si veda l’attestazione dell’ufficiale giudiziario Cron. (OMISSIS)) per poi essere spedita dall’ufficiale giudiziario all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi presso l’avv. Giorgio Bottani (OMISSIS) in data 6 agosto 2014 a mezzo del servizio postale (si veda la relata di notifica e l’attestazione del funzionario Unep in calce alla stessa);

l’indirizzo di (OMISSIS) era quello del difensore dell’Azienda Ospedaliera come risultante sia dalla comparsa di costituzione in primo grado (documento a – Cass. della produzione dei controricorrenti in cassazione) sia dalla memoria difensiva nel giudizio di appello (documento b – Cass. della produzione dei controricorrenti in cassazione);

3. la notifica presso il suddetto indirizzo di (OMISSIS) (benchè sul margine destro della memoria difensiva in sede di appello fosse stato indicato anche il domicilio in (OMISSIS)) è da ritenersi andata comunque a buon fine;

tanto si evince dalla documentata sequenza dei passaggi del procedimento notificatorio (che non è stata in alcun modo contestata): avvenuta compilazione da parte dell’addetto al recapito del riquadro centrale dell’avviso di ricevimento relativo alla temporanea assenza del destinatario (con barrate le voci relative a: affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo e immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo), confermativo del luogo ove il plico andava recapitato e della esistenza lì del destinatario (come detto solo temporaneamente assente); – avvenuta spedizione della raccomandata informativa (n. (OMISSIS)) in data 14/8/2014 (v. avviso di ricevimento n. (OMISSIS) in atti); – immissione nella cassetta postale in data 18/8/2014, presso il medesimo indirizzo, di ulteriore avviso con invito a ritirare la raccomandata informativa (v. altro avviso di ricevimento recante sempre n. (OMISSIS), all. c – Cass. della produzione dei controricorrenti in cassazione); – ricezione di tale raccomandata informativa da parte del destinatario in data 19 agosto 2014 (v. documento e-Cass., terza pagina, della produzione dei controricorrenti in cassazione); – mancato ritiro dell’atto entro il termine di dieci giorni (si veda l’attestazione apposta sempre sull’avviso di ricevimento di cui sopra si è detto);

4. nella fattispecie in esame, dunque, non si discute di una notifica che abbia avuto esito negativo per essersi il procuratore della parte trasferito altrove ma di una notifica comunque andata a buon fine presso l’indirizzo del procuratore prima del trasferimento;

ed allora non rileva che il difensore dell’ASST di Lodi avesse comunicato all’Ordine degli Avvocati di Lodi in data 10 gennaio 2013 il nuovo indirizzo in (OMISSIS);

5. va, al riguardo, fatta applicazione del principio già affermato da questa Corte secondo il quale: “E’ valida e produttiva di effetti la notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, mediante consegna del plico al portiere, a nulla rilevando che il difensore destinatario della notifica ex artt. 136 e 170 c.p.c. abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, tale da autorizzare la presunzione che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell’atto notificato” (così Cass. 16 aprile 2018, n. 9315; si veda anche Cass. 25 settembre 2000, n. 12666 con riferimento all’ipotesi di consegna del plico a persona abilitata a riceverlo, nella specie: collaboratore di studio);

6. egualmente si deve ritenere valida e produttiva di effetti la notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, in caso di attestata assenza del destinatario ovvero di persona abilitata a ricevere l’atto, e rituale effettuazione delle formalità di affissione dell’avviso alla porta di ingresso dello stabile ed immissione in cassetta, con regolare invio della raccomandata informativa e successiva compiuta giacenza del plico, essendo tale sequenza notificatoria significativa della permanenza di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, a nulla rilevando, anche in questo caso, che il difensore destinatario della notifica abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio;

7. dovendo, pertanto, considerarsi la notifica della sentenza effettuata per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa (anteriore al maturarsi della compiuta giacenza) pacificamente avvenuta in data 19/8/2014, deve ritenersi che il ricorso per cassazione, avviato per la notifica in data 22/12/2014 sia tardivo (invero tale tardività è integrata anche considerando la compiuta giacenza);

8. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

9. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

10. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ricorrono le condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo prescritto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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