Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13917 del 03/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13917 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 11841-2007 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.,(già FERROVIE DELLO
STATO SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato OZZOLA MASSIMO, che la
2013

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

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contro

NERI CARMELO, FIGURA GIUSEPPE, TOSTO GIUSEPPE, tutti
elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DEI GRACCHI

Data pubblicazione: 03/06/2013

187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO
GIOVANNI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato TAFURI LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 868/2006 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/03/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato SILVAGNI BARBARA per delega OZZOLA
MASSIMO;
udito l’Avvocato TAFURI LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di CATANIA, depositata il 14/04/2006 R.G.N. 604/2002;

Al
R.G. n. 11841/07
Ud. 21.3.2013

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 3 novembre
2005 – 14 aprile 2006, ha confermato la decisione di primo grado
che aveva accolto la domanda proposta da Figura Giuseppe, Neri
Carmelo e Tosto Giuseppe, dirigenti di movimento, volta ad
ottenere il c.d. premio per le sostituzioni previsto dall’art. 29, all. 7,
CCNL 1990/92 per il personale delle Ferrovie.
Ha osservato la Corte territoriale, per quanto ancora rileva in
questa sede, che tale premio spettava, in caso di improvvisa
assenza del personale sostituito, a coloro che, oltre alle proprie
normali attribuzioni, avessero disimpegnato il servizio spettante
all’assente; che all’ipotesi di “improvvisa assenza” doveva essere
equiparata quella di cronica assenza del personale; che era
irrilevante, ai fini del conseguimento del premio, che la
sostituzione – nella specie del personale ausiliario – non fosse
avvenuta a tempo pieno, atteso che i dirigenti di movimento erano
tenuti a svolgere anche le mansioni di loro pertinenza ed a
fronteggiare le necessità che, in relazione alle variabili esigenze dei
carichi di lavoro, man mano si presentavano; che, fra le mansioni
svolte in sostituzione dei lavoratori assenti, vi erano quelle relative
alla oliatura degli scambi e di pulizia dei locali, le quali peraltro
concernevano, da una parte, l’efficienza e la sicurezza del servizio,
dall’altra l’igiene e la vivibilità del posto di lavoro.
Per la riforma della sentenza ha proposto ricorso la società
sulla base di tre motivi. I lavoratori hanno resistito con
controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod.
proc. civ.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione, proposta dai
resistenti, di inammissibilità del ricorso per essere stato questo
notificato al difensore dei lavoratori costituito nel giudizio di primo
grado, e non già al nuovo difensore, Avv. Francesco Petino,
atti del 19 maggio 2004, presso il domicilio eletto.
E’ stato infatti più volte affermato da questa Corte che il
principio, sancito in via generale dall’art. 156, comma 3, cod. proc.
civ., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se
l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le
notificazioni, in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può
essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della
notificazione sia venuto a conoscenza del destinatario. Da ciò
consegue che la costituzione del convenuto, ancorchè tardiva ed
effettuata al fine dichiarato di far rilevare il vizio, preclude la
declaratoria di nullità, dal momento che la convalidazione della
notifica da essa indotta opera ex tunc (Cass. 6470/11; Cass.
8777/08; Cass. 10119/06; Cass. 15190/05; Cass. 1548/02).
Ed ancora:

“E’ infondata l’eccezione di nullità

della

notificazione del ricorso per cassazione, formulata dal resistente,
perché non eseguita al proprio difensore ritualmente costituito nel
precedente grado. Infatti, con la proposizione del controricorso e,
quindi, con il regolare svolgimento, da parte dell’intimato,
dell’attività difensiva, la dedotta nullità deve ritenersi sanata a
norma dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ.” (Cass. 11 giugno 2007
n. 13650).
2. Con il primo motivo, articolato in più censure, cui fa
seguito il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.,
allora in vigore, la ricorrente, denunziando violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 29, all. 7, CCNL Ferrovieri 1990/92, nonché
degli artt. 1362, 1363 e 1365 cod. civ. e 36 Cost, deduce che il
premio di sostituzione prevede, quale presupposto fondamentale,

nominato in appello in sostituzione del primo, giusta procura in

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che il dipendente abbia sostituito l’assente in senso pieno, e cioè
che abbia disimpegnato tutte le mansioni proprie dello stesso o,
almeno, quelle prevalenti, e non già una sola o alcune di esse.
Peraltro con apposito ordine di servizio era stato inibito ai
dirigenti di movimento di svolgere mansioni in sostituzione

La sentenza impugnata, nel ritenere che per conseguire il
premio di sostituzione non fosse necessario lo svolgimento a tempo
pieno delle mansioni di competenza dell’agente sostituito, ha
violato i canoni di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt.
1362 (interpretazione letterale) e 1363 cod. civ. (interpretazione
complessiva delle clausole), non tenendo conto peraltro della
seconda parte dell’art. 29 sopra indicato che, nel prevedere che
l’importo del premio fosse fisso e dovesse essere ricondotto ad una
percentuale della retribuzione prevista per il profilo del dipendente
sostituito, confermava ulteriormente che il premio, nell’intenzione
delle parti sociali contraenti, doveva essere riconosciuto a chi
sostituisce a tempo pieno il dipendente assente.
La sentenza impugnata era altresì errata per avere equiparato
l’assenza improvvisa del dipendente alla carenza cronica di
organico, operando così, in presenza di una previsione esplicita,
una interpretazione estensiva non consentita.
3. Il motivo non è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che
l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata
al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per
vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica
contrattuale, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione
proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata
non rileva ai fini dell’annullamento di quest’ultima (cfr, ex plurimis,
fra le più recenti, Cass. 27 febbraio 2009 n. 4851; Cass. 19 ottobre
2009 n. 22102; Cass. 30 aprile 2010 n. 10554; Cass. 29 agosto
2011 n. 17717; Cass. 2 maggio 2012 n. 6641).

dell’ausiliario.

Nella specie la Corte territoriale ha interpretato l’art. 29, all.
7, CCNL Ferrovieri 1990/92 (“Quando si sia verificata l’assenza

improvvisa di un dipendente dall’esercizio – escluso il personale
addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni,
navigante e manovratori di squadre di manovra con due agenti a
concesso un premio giornaliero a coloro che, oltre alle proprie normali
attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all’assente”),
nel senso che all’ipotesi di “improvvisa assenza” dovesse essere
equiparata quella di cronica assenza del personale; che era
irrilevante che la sostituzione del personale assente non fosse
avvenuta a tempo pieno, posto che gli odierni resistenti, oltre a
svolgere le mansioni loro proprie, svolgevano anche quelle del
personale assente, compatibilmente con i loro carichi di lavoro e le
necessità di volta in volta da fronteggiare.
Tale interpretazione, in quanto coerente e logica, appare
rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.
Ed infatti non appare illogico ritenere, attraverso una
interpretazione estensiva, che il compenso per la sostituzione di un
dipendente assente sia dovuto, in base al principio di cui all’art. 36
Cost. – secondo cui la retribuzione va proporzionata all’onerosità
della prestazione nel caso in cui il lavoratore esplichi, oltre alle
proprie mansioni, anche quello di un altro dipendente – anche
nell’ipotesi in cui l’assenza, anziché improvvisa, sia stata
determinata da carenza di organico (cfr., in questi termini, in
fattispecie analoghe alla presente, Cass. n. 545/99; Cass. n.
9308/04; Cass. n. 7065/07; Cass. n. 21553/07).
Trattandosi, poi, di svolgimento di mansioni in aggiunta “alle
proprie normali attribuzioni”, non è parimenti illogico o
irragionevole sostenere che le mansioni del lavoratore ausiliario
sostituito potessero essere svolte dai dirigenti di movimento non
già a tempo pieno, ma compatibilmente con il loro carico di lavoro
e con le necessità di volta in volta da fronteggiare.

terra – e non si sia potuto provvedere alla sua sostituzione, è

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Inoltre, il fatto che l’importo del premio fosse fisso e
ricondotto ad una percentuale della retribuzione prevista per il
profilo del dipendente sostituito, non conferma, diversamente da
quanto sostenuto dalla ricorrente, che tale premio dovesse essere
riconosciuto solo a chi avesse sostituito a tempo pieno il

la prima parte della norma pattizia, che espressamente prevede,
come sopra osservato, che le mansioni dell’assente debbano essere
disimpegnate, da chi lo sostituisce, in aggiunta alle normali
attribuzioni.
4. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti
controversi e decisivi per il giudizio.
Rileva che il premio in questione non può essere corrisposto a
chi, come nella specie, ha svolto solo in parte le mansioni del
dipendente sostituito.
Lamenta inoltre che dalle risultanze processuali non erano
emersi elementi atti a comprovare l’effettivo svolgimento, da parte
dei resistenti, delle mansioni degli ausiliari nei periodi di loro
assenza.
5. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., la
ricorrente critica la sentenza impugnata sempre con riguardo alla
prova circa l’effettivo disimpegno, da parte dei resistenti, delle
mansioni del personale ausiliario assente.
6.

La prima censura svolta con il secondo motivo è

inammissibile.
La ricorrente infatti, nel denunziare vizio di motivazione,
critica la sentenza impugnata sotto il diverso profilo della non
corretta interpretazione della clausola contrattuale sopra indicata,
e cioè per avere la Corte territoriale ritenuto che lo svolgimento,

dipendente assente, poiché una siffatta interpretazione collide con

6

:

anche in parte, delle mansioni del dipendente sostituito, possa
giustificare la corresponsione del premio in questione.
Peraltro, la censura in esame era stata già oggetto del primo
motivo, respinto da questa Corte per i motivi indicati sub n. 3.
6.1. L’altra censura contenuta nel secondo motivo ed il terzo
connessione – sono privi di fondamento.
Si contestano infatti gli accertamenti e le valutazioni del
giudice di merito, peraltro assistite da motivazione logica e non
contraddittoria, che sono incensurabili in questa sede, non
essendo consentito al giudice di legittimità di riesaminare il merito
della vicenda processuale e di sostituire una propria valutazione a
quella data dal giudice di merito.
Al riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto, per un verso, che
il giudice di primo grado aveva correttamente accertato che gli
odierni resistenti avessero espletato le mansioni tipiche degli
ausiliari; dall’altro, a sostegno di tale assunto, ha richiamato le
dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società in sede di
interrogatorio formale.
D’altra parte, anche la ricorrente dà atto che i resistenti
hanno svolto, in assenza degli ausiliari, le mansioni a costoro
riservate, sostenendo però che esse, ai fini della corresponsione del
premio in questione, avrebbero dovuto essere svolte a tempo pieno.
Alla stregua di tutto quanto precede il ricorso va rigettato,
previa condanna della ricorrente al pagamento delle spese di
questo giudizio, come in dispositivo.
P. Q .M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, a
favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio, che liquida
in E 50,00 per esborsi ed E 3.000,00 per onorari, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma in data 21 marzo 2013.

motivo – da esaminare congiuntamente in ragione della loro

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