Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13916 del 24/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22456/2007 proposto da:
C.R. la quale interviene anche in proprio, FERRARI SRL in
persona dell’Amm.re Unico, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI Mauro, che li
rappresenta e difende delega in atti;
– ricorrenti –
contro
UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI CASTANO PRIMO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 29/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 13/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/05/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello di Ferrari s.r.l. nei confronti del Comune di Castano Primo con sentenza 29/25/06 avente ad oggetto TARSU. La Ferrari, in persona dell’amministratore unico C.R. e senza il ministero di un difensore, ha proposto ricorso per cassazione notificato al Comune con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il ricorso per cassazione va ritenuto inammissibile perchè non proposto da un avvocato abilitato e non notificato nei modi previsti dal codice di procedura civile”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita che ha depositato memoria aggiuntiva.
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, dell’inammissibilità del ricorso.
Non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituito l’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011