Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13916 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. I, 22/05/2019, (ud. 21/12/2018, dep. 22/05/2019), n.13916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15804/2014 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in Roma, via di Villa

Grazioli n. 15, presso lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a.,in Amministrazione

Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via G. Paisiello n. 40, presso lo

studio dell’avvocato Morganti David, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 223/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2018 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che

Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- L’avvocato F.F. ha presentato domanda di ammissione in via privilegiata al passivo della s.p.a. Alitalia Linee Aeree Italiane in amministrazione straordinaria, per attività professionale di difensore in una serie di procedimenti giudiziali.

Il giudice delegato ha respinto l’istanza, per carenza di legittimazione passiva di Alitalia.

Successivamente, il Tribunale di Roma ha respinto, con decreto depositato il 19 maggio 2014, l’opposizione formulata dall’avvocato F., confermando il difetto di legittimazione passiva della società in amministrazione straordinaria.

2.- Tra l’Alitalia e la s.r.l. STB 2001 è intercorso – ha rilevato il Tribunale – un contratto, denominato “contratto di gestione del contenzioso”, con cui quest’ultima si “è obbligata alla gestione ordinaria e straordinaria del contenzioso legale” di Alitalia. Tale contratto – inquadrabile nell’ambito nella figura codicistica del mandato oneroso con rappresentanza – ha assegnato alla STB 2001 un “mandato generale con rappresentanza sostanziale e processuale a gestire le pratiche di gestione del contenzioso”: con “totale autonomia nella gestione”, a mezzo “del legale da essa incaricato” e con il connesso “potere di rilasciare e revocare procure speciali alle liti”.

In attuazione di tale contratto – ha notato il decreto – la STB 2001 ha poi incaricato l’avvocato F. per la “gestione del contenzioso, rilasciandogli all’uopo specifiche procure alle liti”: a mezzo negozio inquadrabile nella figura del submandato.

Poste queste due serie di rilievi, il Tribunale ha ritenuto che l’attività dell’avvocato F. non ha avuto “nessuna relazione con il soggetto mandante (Alitalia)”: “i compensi rivendicati” dallo stesso “dovranno essere regolati esclusivamente nell’ambito del rapporto obbligatorio intercorrente con la STB 2001 s.r.l.”.

3.- Avverso tale pronuncia F.F. propone ricorso, affidandosi a un motivo di cassazione.

Resiste con controricorso Alitalia.

Entrambe le parti hanno anche depositato memoria.

4.- Il motivo di ricorso è rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., degli artt. 1387 c.c. e segg. e degli artt. 1703 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha errato là dove ha tratto dal fatto, che i mandati per le singole controversie gli erano stati conferiti dalla s.r.l. STB 2001, la conseguenza che Alitalia era priva di legittimazione passiva nei confronti della “richiesta di pagamento delle spettanze professionali” che aveva avanzato.

“L’istituto giuridico del submandato, difatti, non ha alcuna attinenza con la presente controversia”. I difensori, nominati volta per volta da STB 2001, non erano submandatari di quest’ultima, bensì “rappresentanti processuali della mandante/rappresentata diretta, ossia Alitalia”.

Questo – così si argomenta – “in virtù del disposo di cui all’art. 1388 c.c., che, per l’ipotesi del contratto concluso dal rappresentante diretto (agent) nei limiti delle facoltà conferitigli, stabilisce che gli effetti giuridici del contratto di producono direttamente in capo al mandante (principal)”.

5.- Il motivo di ricorso è inammissibile.

Il Tribunale ha qualificato il rapporto intercorrente tra l’avvocato F. e la s.r.l. STB 2001 come derivante da un contratto di submandato, e ne ha applicato la disciplina che da questa qualificazione consegue, nella fase di accertamenti di fatto.

Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la qualificazione su tale base, del contratto “costituisce un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità” (Cass., 4 ottobre 2006, n. 21381), se non per omesso esame di fatto decisivo, che nella specie, peraltro, non è stato dedotto.

D’altra parte, il fatto che un soggetto sia parte di un giudizio non comporta necessariamente – come per contro sembra ritenere il ricorrente – che sia lo stesso a doversi fare carico del compenso del difensore. Come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 20 novembre 2013, n. 26060), il c.d. contratto di patrocinio (che rientra nello schema negoziale del mandato) ben può intercorrere, in effetti, con un soggetto diverso dalla parte processuale.

6.- Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 15.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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