Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13916 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5992/2008 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA ARMANDO CAPPA SAS, in persona del socio
accomandatario – legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio
dell’avvocato MORRONE CORRADO, rappresentato e difeso dall’avvocato
MORRONE Luigi, giusta procura speciale allegata in atti;
– ricorrente –
contro
N.A., N.F., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI,25, presso lo studio
dell’avvocato DE FILIPPO MAURIZIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato PITARO Giuseppe, giusta procura a margine della memoria
di costituzione;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1590/2007 del TRIBUNALE di CATANZARO del
26/11/07, depositata il 31/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso del 18 febbraio 2008, la s.a.s. Azienda agricola Armando Cappa ha proposto regolamento necessario di competenza – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti di A. e N.F. e dell’AG.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1590/2007 del 31 dicembre 2007, con la quale il Tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere le domande proposte dalla Società attrice, indicando come competente il Tribunale di Roma, sezione specializzata agraria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25 cod. proc. civ. e del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 a 11;
che si sono costituiti con memoria N.A. e F., mentre l’AG.E.A., benchè ritualmente intimata, non si è costituita nè ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di ricorso, la Società ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto statuito dai Giudici a quibus, competente a conoscere le domande dalla stessa proposte è il Tribunale di Crotone, sezione specializzata agraria;
che il ricorso è inammissibile, perchè – in difformità dal “diritto vivente” – l’esposizione del motivo non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, in violazione di quanto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 19444 del 2009, pronunciata a sezioni unite), disposizione applicabile anche al ricorso per regolamento necessario di competenza (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 15584, 18139 e 21876 del 2007, 17356 del 2008, 17974 del 2009);
che, non essendo stata svolta, sostanzialmente, attività difensiva dalle parti costituite, sussistono le condizioni per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010