Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13916 del 07/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 07/07/2016), n.13916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29360-2014 proposto da:
S.D.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DI
CELMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO
MANTOVANI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO L.L.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2688/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
9/04/2014, depositata il 12/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito l’Avvocato Bruno Mantovani difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che il Tribunale di Napoli ha parzialmente, nella parte relativa alla quantificazione, accolto la domanda proposta dal signor S.d.C.G. in sede di opposizione allo stato passivo del Fallimento L.L.A., per un credito di lavoro (totalmente escluso in sede di verifica) (ammettendo l’opponente al passivo del fallimento ma ponendo le spese dell’opposizione a totale carico del lavoratore, ivi incluse quelle di CTU, atteso che egli avrebbe dato la prova dei fatti costitutivi della pretesa solo in sede di opposizione;
che l’appello, proposto solo in ordine al mancato rimborso delle spese giudiziali, è stato respinto dal Tribunale;
che il giudice circondariale, in sede di opposizione, ha respinto l’impugnazione per una pluralità di ragioni: a) perchè il credito avrebbe potuto essere riconosciuto solo in sede di opposizione, non essendo possibile compiere tale accertamento in sede di verifica; b) perchè il curatore fallimentare non aveva contrastato l’accertamento; c) perchè lo status di soggetto debole del lavoratore non giustificava un trattamento preferenziale, con il riconoscimento di un credito prededucibile; d) che, infine, la richiesta di ammissione (per Euro 45.809,06) sarebbe stata di gran lunga maggiore del credito ammesso (per poco più di 5000,00 complessive);
che avverso tale pronuncia ricorre la soccombente, con ricorso affidato a un solo mezzo con il quale si chiede di cassare la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’opposizione in punto di spese processuali;
che la curatela non ha svolto difese.
Considerato che il mezzo di cassazione è infondato;
che, infatti, il giudice di merito ha enunciato una pluralità di ragioni che hanno giustificato nel caso di specie la loro compensazione e che si sono sinteticamente riportate sopra;
che tali ragioni appaiono in sintonia con l’orientamento di questa Corte ed in particolare (Sez. U, Sentenza n. 20598 del 2008 e succ. conformi) con il principio di diritto secondo cui “il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale” chiaramente e inequivocamente desumibile “dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito)”, onde “deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.”;
che alla soccombenza del ricorrente consegue unicamente il raddoppio del contributo unificato, non avendo la curatela svolto difese.
PQM
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della soc. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 9 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016