Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13916 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1952-2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI

9, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI;

– ricorrente principale –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato

GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCHINA

TALARICO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

C.A.;

– ricorrente principale – controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1241/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/10/2014, R.G.N. 789/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.A., premesso di essere stato nominato Direttore generale della Asl n. (OMISSIS) di Catanzaro e di avere stipulato in data 7.2.2005 un contratto di durata triennale, che con atto del 20.6.2005 gli era stata comunicata la risoluzione di diritto del rapporto in attuazione della L.R. n. 12 del 2005, che successivamente gli era stata formulata contestazione di addebito relativa ai risultati di gestione con adozione da parte della Asl di ulteriore atto di risoluzione del rapporto, adiva il giudice del lavoro chiedendo accertarsi la illegittimità di entrambe le comunicazioni di risoluzione e la condanna della convenuta Regione Calabria al risarcimento del danno;

1.1. nel corso del giudizio di primo grado è stata sollevata questione di legittimità costituzionale della legge regionale alla base della risoluzione del rapporto di cui alla prima comunicazione, questione ritenuta fondata dal Giudice delle Leggi che con sentenza n. 34/2010 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della L.R. Calabria 3 giugno 2005, n. 12, art. 1, commi 1 e 4, nella parte in cui prevedeva la decadenza automatica di un ampio elenco di funzionari – tra i quali i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali – nominati nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico;

1.2. il giudice di prime cure, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato la Regione Calabria al pagamento in favore di C.A. della somma di Euro 362.730, 08, oltre interessi legali.

2. la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione, in dichiarata adesione alla giurisprudenza di legittimità espressa da Cass. n. 355 del 2013, ha respinto la domanda del C. sul rilievo della inconfigurabilità di una legittima pretesa risarcitoria quale conseguenza di una condotta dell’ente fondata su legge poi dichiarata incostituzionale;

2.1. in relazione al secondo provvedimento ha osservato la Corte di merito che esso non era dotato di alcuna autonomia rispetto a quello con il quale era stata comunicata la prima risoluzione, configurandosi solo quale conferma della stessa, secondo quanto desumibile dal relativo tenore testuale;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.A. sulla base di quattro motivi; la Regione Calabria ha resistito con tempestivo controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato a due motivi al quale il C. ha resistito con tempestivo controricorso;

C.A. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrente, deducendo violazione degli artt. 24,111,136 e 137 Cost., della Legge Costit. n. 1 del 1948, art. 1, della L. n. 87 del 1953, art. 23 e violazione del giudicato costituzionale, censura la sentenza impugnata per avere, in concreto, vanificato la domanda di tutela giurisdizionale e la medesima pronunzia del Giudice delle leggi, adottata sull’esplicito presupposto di rilevanza, al fine della decisione, della verifica di costituzionalità della legge regionale alla base della risoluzione;

2. con il secondo motivo di ricorso principale, deducendo violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 nonchè assoluta carenza di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che con la originaria domanda il C. avesse inteso far valere una responsabilità contrattuale da inadempimento laddove – sostiene – la responsabilità alla base della pretesa risarcitoria era stata prospettata come direttamente derivante dalla emanazione della legge regionale, poi dichiarata incostituzionale, in quanto retroattiva e lesiva dei diritti del ricorrente, legge della quale il provvedimento di recesso costituiva mera attuazione;

3. con il terzo motivo di ricorso principale, deducendo violazione degli artt. 4,11,24,54,111,117,136 e 137 Cost, degli artt. 6 e 13CEDU, degli artt. 15,30 e 47 della Carta di Nizza, nonchè degli artt. 2043, 1173,1176 c.c., censura la sentenza impugnata per avere escluso la configurabilità giuridica di una responsabilità risarcitoria “per fatto del Legislatore”; assume che tale responsabilità costituiva, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di merito, acquisizione dell’ordinamento nazionale, comunitario e della CEDU, e che l’accertamento di tale responsabilità si presentava del tutto svincolato dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Sostiene che nel caso di specie sussisteva piena imputabilità alla Regione Calabria dei danni arrecati sulla base di una condotta illecita tradottasi dell’adozione di un provvedimento legislativo volto ad asservire al potere politico i direttori generali della Asl e che tale provvedimento avevo veste solo formale di legge ma si sostanziava, in realtà, in un atto di tipo provvedimentale mirato a regolare casi specifici e determinati; assume, inoltre, che negare nel caso di specie (anche) la tutela ripristinatoria comportava un vulnus all’effettività della tutela giurisdizionale, con compressione di diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento costituzionale e sovra nazionale;

4. con il quarto motivo di ricorso principale deduce violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. censurando, in via subordinata, la sentenza impugnata in relazione alla configurazione del secondo provvedimento come meramente confermativo del primo, configurazione che assume essere frutto della violazione dell’art. 1362 e dell’art. 1367 c.c. nel quale era incorsa la Corte di merito nell’interpretazione del secondo provvedimento di risoluzione;

6. con il primo motivo di ricorso incidentale la Regione Calabria deduce “travisamento dei fatti; erroneità dei presupposti; difetto di motivazione omessa valutazione di un punto decisivo della controversia”;

7. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 173, della L.R. n. 12 del 2005, art. 1, commi 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 502 del 1992, della L.R. n. 11 del 2004 e dell’art. 8 del contratto privato;

8. i motivi, formulati in subordine all’accoglimento del ricorso principale, sono illustrati congiuntamente e risultano in concreto intesi a far valere l’autonomia della Delib. n. 613 del 2005 della Giunta regionale la quale, a differenza della prima delibera di risoluzione del rapporto, motivata mediante richiamo al sistema dello spoil system di cui alla legge dichiarata incostituzionale, risultava fondata sull’accertamento del disavanzo economico al quale la legge ricollegava l’automatica decadenza dall’incarico di direttore generale Asl;

9. il primo motivo di ricorso principale è infondato;

9.1. la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità risarcitoria della convenuta Regione Calabria argomentando, sulla base della richiamata giurisprudenza di legittimità, che la retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale riguarda l’antigiuridicità delle norme investite, non più applicabili, neanche ai rapporti pregressi, non ancora “esauriti”, ma non consente di configurare retroattivamente, quanto fittiziamente, la “colpa” del soggetto che, prima della declaratoria di incostituzionalità, abbia “conformato” il proprio comportamento alle norme, solo successivamente investite da quella declaratoria di incostituzionalità; ha precisato che ove il rapporto risolto sulla base di norma dichiarata incostituzionale non aveva già attraversato la sua naturale scadenza non vi erano ostacoli al suo ripristino;

9.2. la statuizione è corretta in diritto siccome conforme alla condivisibile giurisprudenza di legittimità che in fattispecie non dissimili da quella in esame (v. in particolare, oltre a Cass. n. 355 del 2013 richiamata nella sentenza impugnata, Cass. n. 29169 del 2018, ed, inoltre, Cass. n. 3092 del 2018, Cass. n. 26695 del 2017, Cass. n. 26596 del 2017, Cass. n. 26469 del 2017, Cass. n. 13869 del 2016, Cass. n. 3210 del 2016, Cass. n. 20100 del 2015) ha chiarito che l’efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma, se comporta che tali pronunzie abbiano effetto anche in ordine ai rapporti svoltisi precedentemente (eccettuati quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite) non vale a far ritenere illecito il comportamento realizzato in epoca antecedente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma poi dichiarata illegittima, in quanto tale comportamento non può dirsi sorretto da dolo o colpa; in conseguenza, il diritto al risarcimento del danno può essere fatto valere per il solo periodo successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, a condizione che a detta data non sia già decorso anche il termine finale originariamente previsto nel contratto di conferimento dell’incarico, ipotesi quest’ultima che è quella che ricorre nella fattispecie in esame;

9.3. non sussiste la dedotta violazione del “giudicato costituzionale” impropriamente ancorata, nella prospettazione di parte ricorrente, alla delibazione di rilevanza della questione di costituzionalità ai fini della definizione della controversia alla base presente giudizio, laddove una violazione del giudicato costituzionale è configurabile solo qualora “una disposizione intenda mantenere in piedi o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, ovvero ripristini o preservi l’efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. Pertanto, il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore adotta una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti ” (Corte Cost. 101 del 2018), violazione non riconducibile all’ambito della censura articolata;

10. il secondo motivo di ricorso principale è inammissibile;

10.1. la doglianza che ascrive alla sentenza impugnata la omessa pronunzia sulla domanda – che si asserisce formulata con il ricorso di primo grado – intesa a far valere la responsabilità risarcitoria della Regione Calabria non (o non solo) per inadempimento contrattuale ma per avere adottato la legge dichiarata incostituzionale, non è articolata con modalità idonee alla valida censura della decisione sotto il profilo dedotto; è dirimente a tal fine la considerazione della mancata trascrizione del contenuto del ricorso di primo grado, adempimento indispensabile al fine di consentire al giudice di legittimità la verifica ex actis della fondatezza del motivo;

10.2. secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. n. 15367 del 2014, Cass. n. 21226 del 2010, Cass. n. 6361 del 2007);

10.2. tale onere non è stato assolto dall’odierno ricorrente in quanto la tecnica redazionale adottata nella stesura del presente ricorso, caratterizzata dalla riproduzione solo di alcuni stralci del contenuto della domanda di primo grado al quale sono alternate parti riassunte dal ricorrente, non offre un quadro chiaro e completo della ragioni giuridiche e di fatto alla base della originaria pretesa risarcitoria del C. nei confronti della Regione Calabria; tanto assorbe gli ulteriori profili di doglianza articolati con il motivo in esame ed in particolare la denunzia di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e di quella, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che trovano il loro presupposto nell’asserita imputazione alla Regione Calabria, nella originaria domanda, di una responsabilità risarcitoria connessa all’emanazione della legge dichiarata incostituzionale (v. in particolare, ricorso, pag. 21, ultimo capoverso);

11. la inammissibilità del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento dell’esame del terzo motivo; le violazioni denunziate con il terzo motivo presuppongono, infatti, secondo quanto si evince dalla relativa illustrazione, che con la originaria domanda si intendesse far valere la responsabilità risarcitoria della Regione Calabria per avere adottato una legge, poi dichiarata incostituzionale-legge che si asserisce avere natura sostanzialmente provvedimentale;

12. il quarto motivo di ricorso principale è inammissibile;

12.1. secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, categoria quest’ultima alla quale deve essere ricondotto il secondo provvedimento di decadenza adottato dall’ente, costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev’essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 19044 del 2010, Cass. n. 15604 del 2007, in motivazione, Cass. n. 4178 del 2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima (Cass. n. 14318 del 2013, Cass. n. 23635 del 2010);

12.2. le censure articolate dall’odierno ricorrente non sono conformi a tali indicazioni. La sentenza impugnata ha ritenuto che il provvedimento di decadenza – adottato con Delib. n. 124 del 2006 – non avesse propria autonomia ma costituisse conferma del precedente provvedimento ed in quanto tale “non in grado di incidere su una posizione soggettiva sulla quale aveva già prodotto effetto il precedente provvedimento, estinguendola”. A tale conclusione il giudice di appello è pervenuto sulla scorta del tenore testuale dell’atto, valorizzando in particolare il fatto che la parte dispositiva dello stesso si configurava quale meramente confermativa del precedente provvedimento stante il riferimento alla “decadenza” già deliberata e l’esclusivo e puntuale richiamo alla L.R. in materia di spoil system; ad avviso della Corte la ricostruzione della volontà dell’ente nel senso di mera conferma del precedente provvedimento non era inficiata dall’incongruo riferimento nella motivazione dello stesso anche ad inadempimenti del dirigente;

12.3. la interpretazione del secondo provvedimento da parte della Corte di merito non è validamente censurata dall’odierno ricorrente che si limita a contrapporvi una propria diversa ricostruzione senza evidenziare alcuna specifica illogicità e implausibilità della argomentazione del giudice di secondo grado nel pervenire alla soluzione criticata; questi, infatti, ha espressamente preso in considerazione la incongruità derivata dal riferimento, nella parte motiva del provvedimento, agli inadempimenti del C. ma la ha ritenuta superata dall’inequivoco contenuto della parte dispositiva;

12.4. quanto ora osservato non offre spazi all’invocata applicazione del criterio dell’art. 1367 c.c., il quale ha natura sussidiaria, destinata ad operare in presenza del permanere di ambiguità nel testo negoziale (Cass. n. 19493 del 2018), ambiguità la cui sussistenza è stata evidentemente esclusa dal giudice di merito, che ha ritenuto, in particolare, di superare l’incongruo riferimento all’inadempimento del dirigente, alla luce dell’inequivoco tenore della parte dispositiva del provvedimento;

13. il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame del ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del primo;

14. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

15. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale. Condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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