Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13916 del 03/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13916 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 3206-2007 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

01585570581, (già

FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI TRASPORTI E
SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo STUDIO LEGALE
2013
1033

GERARDO VESCI & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato VESCI GERARDO, giusta delega in atti;

ricorrente

contro

– DE CRESCENZO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 03/06/2013

ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato
FABBRINI FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
COLUCCI ANTONIO, giusta delega in atti;
– MOCERINO ESPOSITO ANTONIO, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio

dall’avvocato COLUCCI ANTONIO, giusta delega in atti;
– POLISANO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato
FABBRINI FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
COLUCCI ANTONIO, giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

IERNIERO ANTONIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 166/2006 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 24/01/2006 R.G.N. 44988/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/03/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato FELCINI FRANCESCO per delega VESCI
GERARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

dell’avvocato FABBRINI FABIO, rappresentato e difeso

R.G. n. 3206/07
Ud. 21.3.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2006 ha confermato, per quanto ancora rileva in questa sede, la
decisione di primo grado, che aveva riconosciuto a Ierniero
Antonio e agli altri litisconsorti indicati in epigrafe, dipendenti di
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.) ed
inquadrati nell’Area III con il profilo professionale di Primo
Tecnico della manutenzione, il diritto all’inquadramento nell’Area
IV, livello 6/7, profilo professionale di Capo Tecnico/Capo Tecnico
Superiore, CCNL Ferrovieri all’epoca vigente.
La Corte territoriale, in sintesi, ha osservato che dalla
istruttoria svolta era emerso che le mansioni disimpegnate dai
lavoratori erano connotate da iniziativa ed autonomia operativa ed
implicavano funzioni di coordinamento e controllo operativo. Esse
pertanto rientravano nell’Area IV, anziché nell’Area III, la quale
comprendeva i dipendenti che operavano con autonomia ed
iniziativa esecutive.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la
società sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378
cod. proc. civ.
I lavoratori, ad eccezione di Iernerio Antonio, rimasto
intimato, resistono con distinti controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, denunziando violazione e
falsa applicazione degli artt. 2103 e 1362 cod. civ., dei contratti
collettivi nazionali dei Ferrovieri 1987/89 e 1990/92 nonché vizio
di motivazione su un punto deciso della controversia, deduce che,
al fine di individuare le figure professionali di Primo Tecnico della

Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 18-24 gennaio

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Manutenzione e Capo Tecnico, la sentenza impugnata ha
attribuito rilevanza alla distinzione tra autonomia esecutiva ed
autonomia operativa.
In realtà, ai fini dell’inquadramento dei lavoratori, doveva
aversi riguardo alla preparazione professionale e alla complessità
lavoratori, sono inquadrati i Tecnici, mentre nell’Area IV, richiesta
dagli stessi, sono inquadrati i Tecnici Qualificati.
Inoltre le mansioni di pertinenza dei dipendenti dell’Area III
sono definite “tecnico – pratiche, amministrative e/o contabili”,
mentre quelle relative all’Area IV sono defmite come “tecniche,
amministrative e contabili per le quali è richiesta specifica
conoscenza teorica/pratica”.
Ancora, i Tecnici svolgono “attività che richiedono una
specifica conoscenza di lavoro ed una prolungata esperienza”,
mentre i Tecnici qualificati svolgono “attività complesse,
richiedenti particolare preparazione e capacità professionale”.
Tutto ciò trova riscontro nell’accordo del 26 luglio 1991, con
il quale le parti hanno integrato il CCNL di settore in ordine alle
declaratorie professionali in questione.
Il criterio della “autonomia operativa”, ritenuto risolutivo dal
primo giudice, era dunque fuorviante, perché il predetto accordo
attribuisce tale tipo di autonomia anche al Primo Tecnico della
manutenzione, ossia al dipendente di III Area.
E’ dunque contraddittoria ed incongrua la motivazione,
essendo state peraltro valutate le dichiarazioni dei testi con criteri
del tutto erronei.
2. Il motivo non è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato che la determinazione
dell’inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle
qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune si
articola in una attività interpretativa complessa che postula,
nell’ordine, l’accertamento in fatto delle attività lavorative in

delle mansioni, tenuto conto che nell’Area III, di pertinenza dei

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concreto svolte, l’individuazione dei criteri generali ed astratti
caratteristici delle singole categorie e qualifiche alla stregua della
disciplina collettiva del rapporto ed il raffronto tra il risultato della
prima indagine e la normativa contrattuale individuata.
L’accertamento della natura delle mansioni concretamente
una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di
fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di
legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr., tra
le più recenti, Cass. 30 ottobre 2008 n. 26233; Cass. 31 dicembre
2009 n. 28284; Cass. 27 settembre 2010 n. 20272).
Nella specie la sentenza impugnata ha fatto corretta
applicazione di tali criteri.
Ed infatti la Corte territoriale, dopo aver evidenziato che
l’Area IV (tecnici qualificati), comprende i dipendenti che svolgono,

con iniziativa ed autonomia operativa, mansioni tecniche,
amministrative o contabili per le quali è richiesta specifica
conoscenza teorico-pratica e che implicano funzioni di
coordinamento e controllo operativo, mentre i dipendenti dell’Area
III (Tecnici), operano con autonomia ed iniziativa esecutive, ha
rilevato che dall’ampia” istruttoria svolta era emerso che i
lavoratori avevano svolto mansioni riconducibili all’Area IV,
ponendo in rilievo la loro capacità professionale e la complessità
delle mansioni, elementi questi, a dire della ricorrente, non
considerati.
Ha osservato al riguardo il giudice d’appello che i lavoratori
erano in possesso di una particolare abilitazione; che svolgevano
mansioni di controllo, agendo in piena autonomia; che in caso di
anomalie intervenivano sull’alimentazione elettrica del tratto di
linea interessato, provvedendo all’interruzione ed alla successiva
riattivazione della corrente; che “si ponevano come punto di
riferimento per l’intera zona rientrante nell’ambito di
competenza”; che curavano nel settore di loro competenza il

svolte dal dipendente, ai fimi dell’inquadramento del medesimo in

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corretto funzionamento della loro sede e delle varie sottostazioni a
loro affidate, disponendo all’occorrenza, in autonomia; che il
contenuto delle loro mansioni era senz’altro superiore rispetto a
quello dell’area in cui erano inquadrati.
A fronte di tale accertamento, correttamente motivato,

legittimità, la società ricorrente si è limitata a prospettare un
diverso apprezzamento delle risultanze processuali, dando rilievo
a circostanze (quali capacità professionali e svolgimento di attività
etPcomplesse) peraltro tenute presenti dalla sentenza impugnata.

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Con la conseguenza che il motivo, in quanto essenzialmente
volto a prefigurare una opzione interpretativa diversa da quella
adottata dalla sentenza impugnata, deve essere rigettato.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, deve ricordarsi che la
denuncia di un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c., non conferisce al giudice di legittimità il potere di
riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di
controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice del
merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti,
all’esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del
proprio convincimento.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia nullità della
sentenza e del procedimento in relazione all’art. 112 cod. proc.
civ.
Rileva che, pur avendo lamentato in appello che il profilo di
Capo Tecnico inizia con il quinto livello economico e che “il 6/7
livello” si raggiungono solo con l’anzianità maturata, la sentenza
impugnata ha omesso ogni pronuncia al riguardo.
4. Il motivo non merita accoglimento.
I resistenti, nel chiedere il rigetto del ricorso, hanno dedotto
la novità della questione, perché sollevata solo in grado di appello.

coerente e privo di vizi logici e quindi insindacabile in sede di

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La ricorrente, con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ha
sostanzialmente ammesso tale circostanza, osservando che essa

“non potrebbe certamente rilevare in sede di legittimità ma tutt’al
più, avrebbe dovuto essere oggetto di contestazione in grado di
appello”. Ha quindi ribadito la violazione dell’art. 112 cod. proc.
Senonchè, deve rilevarsi che è principio consolidato di
questa Corte che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia
in relazione ad una domanda che il giudice di appello non sia
tenuto a prendere in esame in quanto proposta in violazione del
divieto di nuove domande, sancito dagli artt. 345, comma primo, e
437, comma secondo, cod. proc. civ. (Cass. n. 16033/04; Cass. n.
20911/05; Cass. n. 11763/06; Cass. n. 10489/09; Cass. n.
7951/10).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore
delle parti costituite, come in dispositivo, con distrazione a favore
del loro difensore che ne ha fatto richiesta.
Nulla per le spese nei confronti di Ierniero Antonio rimasto
intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento,
a favore delle controparti costituite, delle spese del presente
giudizio, che liquida in 50,00 per esborsi ed 4.500,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione a
favore dell’Avv. Antonio Colucci.
Nulla per le spese nei confronti di Iernerio Antonio.
Così deciso in Roma il 21 marzo 2013.

civ.

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