Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13915 del 24/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13915
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22318/2007 proposto da:
T.V.V., elettivamente domiciliato in ROMA P. ZZA
CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difeso da TOMASO
Vittorio Vincenzo VIA AMATI 4B, FAICCHIO;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 146/2007 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 15/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/05/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: La CTR della Campania con sentenza n. 217/1/07 ha dichiarato inammissibile l’appello T. V.V. nei confronti di SARISPA Sannitica Riscossioni di Benevento.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente depositando atto scritto personalmente, senza l’assistenza di un difensore, e non notificato alla controparte.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.
Non si deve provvedere sulle spese non essendo costituito l’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011