Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13915 del 05/06/2017


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Cassazione civile, sez. un., 05/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.05/06/2017),  n. 13915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19344-2016 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 48,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI CERIELLO;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO CAROLLO;

– resistente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata in

data 12/07/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona

dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il

rigetto dell’istanza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

– il Consiglio Nazionale Forense con decisione del 12 luglio 2016 ha inflitto all’avvocato P.D. la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per il periodo di tre anni;

– avverso la decisione l’avv. P. ha proposto ricorso a queste S.U., con contestuale richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione;

– il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (OMISSIS) ha resistito con deduzioni difensive;

CONSIDERATO CHE:

– col primo motivo è dedotta nullità del capo di incolpazione modificato, violazione del diritto di difesa in relazione alla modifica e mancata rinnovazione istruttoria;

– col secondo motivo è dedotta violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del R.D. n. 1578 del 1933, art. 40, n. 4 e dell’obbligo di motivazione;

– col terzo motivo è dedotta violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del R.D. n. 1578 del 1933, art. 40, n. 3, dell’art. 1 c.p., art. 2 c.p., commi 1 e 4, art. 25Cost.;

– col quarto motivo è dedotta violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, del R.D. n. 1578 del 1933, art. 40, n. 3, dell’art. 1 c.p., art. 2 c.p., commi 1 e 4, art. 25Cost. e della L. n. 247 del 2012;

– il primo motivo attiene al merito ed all’attività istruttoria e procedimentale, mentre i restanti tre attengono ai criteri di determinazione e di applicazione della sanzione;

– rispetto al primo motivo, non sussiste il fumus boni iuris, considerato che, pur essendo stato modificato il capo di incolpazione, la modifica è stata tempestivamente portata a conoscenza dell’interessato, che questi ha potuto svolgere le proprie difese in udienza, che comunque frattanto era intervenuto il giudicato penale;

– rispetto al secondo ed al terzo motivo è parimenti insussistente il fumus boni iuris, poichè il CNF -nel modificare la sanzione disciplinare della cancellazione inflitta dal COA nella sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale- non ha svolto alcuna attività di “commutazione” non consentita all’organo di seconda istanza, ma ha determinato la sanzione applicando il principio del favor rei, in riferimento alla successione delle norme della legge professionale; ha così adottato una decisione più favorevole per l’incolpato rispetto a quella che sarebbe derivata dall’applicazione del principio del tempus regit actum (in quanto questo avrebbe comportato l’applicabilità della sanzione della cancellazione, in effetti comminata dal COA, con il provvedimento riformato dal CNF);

il quarto motivo pone, sempre rispetto alla successione delle norme della legge professionale, la questione -non ancora espressamente esaminata da queste Sezioni Unite- di quale sia la misura della sanzione applicabile, quando -individuato il tipo di sanzione in base alle norme vigenti (nel caso di specie, la sospensione)- per tale sanzione queste stabiliscano limiti massimi superiori a quelli fissati dalle norme oramai abrogate e l’organo disciplinare superi, in concreto (infliggendo la sospensione per tre anni, come accaduto nel caso di specie), il limite massimo irrogabile per quel tipo di sanzione nel regime previgente (da due mesi ad un anno);

– trattandosi di questione rilevante, da approfondire in sede di merito, e tenuto conto del periodo di sospensione già sofferto dal ricorrente, appare opportuno, allo stato degli atti, accogliere l’istanza cautelare.

PQM

 

La Corte di cassazione, a sezioni unite, sospende l’esecuzione del provvedimento adottato dal Consiglio Nazionale Forense nel confronti dell’avvocato P.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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