Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13914 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24950/2008 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio

dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARONE Edoardo giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

F.LLI IORIO DI SALVATORE IORIO & C. SNC;

– intimati –

nonchè da:

F.LLI IORIO DI SALVATORE IORIO & C. SNC in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PALUMBO 26 C-O E.P. SPA, presso lo stadio dell’avvocato GAETA CARLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETA UGO con

studio in NAPOLI VIA DEI MILLE 16 (avviso postale);

– ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 251/2007 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 17/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha rigettato l’appello del Comune di Napoli nei confronti della F.lli Iorio s.n.c. per ICI 2001. Ha motivato la decisione ritenendo la non specificità dei motivi di appello.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, si è costituita con controricorso la contribuente.

Con il motivo il ricorrente, deducendo vizio nel procedimento ex art. 360, n. 4, formula il seguente quesito di diritto: se abbia errato il giudice dell’appello a non ritenere soddisfatto il requisito della specificità dei motivi richiesto dall’art. 342 c.p.c., in presenza di un atto di appello che investiva in toto la sentenza impugnata, talchè non vi era alcuna incertezza sui limiti e sulla portata del chiesto esame.

Il quesito è palesemente inammissibile perchè non prospetta la fattispecie processuale concreta identificando la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella specie decadenza del potere impositivo per il decorso di un certo termine, ed i motivi dedotti, proroga di detto termine, che avrebbero reso erronea la dichiarazione di decadenza e conseguentemente specifici perchè avrebbero contrastato la predetta ragione del decidere. Il quesito, che prospetta invece l’ampiezza del petitum in appello che non è posto in questione dalla sentenza impugnata fondata sulla genericità della causa petendi , non consente di decidere con la risposta ad esso la questione e rende pertanto inammissibile il motivo”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 900,00 oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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