Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13914 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11252/2006 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CAPPELLINI Antonio, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FERRARA;

– intimata –

avverso il decreto N. 114/05 del GIUDICE DI PACE di FERRARA,

depositato il 31/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. – D.F. ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice di pace di Ferrara in data 31.12.2005 che ha respinto la sua opposizione avverso il provvedimento di espulsione del Prefetto.

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in tema di obbligo di traduzione del decreto di espulsione, censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui ha desunto la conoscenza della lingua italiana dall’avvenuta sottoscrizione della procura rilasciata nel giudizio di merito.

Il Prefetto non ha svolto difese.

In esito all’adunanza in Camera di consiglio del 22.2.2007 la Corte – sulle conformi richieste scritte del P.G. – ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso, nel termine di 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, rilevando la nullità della notifica eseguita al Prefetto ma presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

2. – Poichè il ricorrente non ha provveduto a rinnovare la notificazione del ricorso nel termine assegnatogli e risultando dagli atti regolarmente notificata l’ordinanza collegiale al difensore del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

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