Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13914 del 07/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 11/03/2016, dep. 07/07/2016), n.13914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Giudice

tutelare presso il Tribunale di Imperia, con ordinanza del 14 aprile

2015, nel procedimento civile promosso.

nei confronti di:

C.D.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 marzo 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. DEL CORE Sergio, il quale ha

chiesto dichiararsi la competenza del Giudice tutelare del Tribunale

di Roma.

Fatto

1.- Con decreto del 23 settembre 2014, il Giudice tutelare presso il Tribunale di Campobasso ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla tutela In caso di diffusione del presente provvedimento dell’interdetto legale C.D., rilevando che quest’ultimo, già detenuto omettere le generalità e gli altri dati identificativi, presso la Casa circondariale di Campobasso, aveva trasferito il proprio domicilio in (OMISSIS), presso la cui Casa circondariale era stato tradotto per assegnazione definitiva.

2. – Gli atti sono stati pertanto trasmessi al Giudice tutelare presso il Tribunale di Imperia, che con ordinanza del 14 aprile 2015 si è dichiarato a sua volta incompetente, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.

Premesso che competente per l’apertura della tutela è il giudice tutelare del luogo in cui l’interessato ha il proprio domicilio, da presumersi coincidente con la residenza anagrafica, il Giudice tutelare ha osservato che, in quanto avente carattere coattivo, lo stato di detenzione in carcere non implica automaticamente il mutamento di domicilio, il quale, in assenza di una manifestazione di volontà dell’interessato, resta fissato nel luogo in cui egli dimorava abitualmente in epoca anteriore alla detenzione. Considerato inoltre che al momento dell’apertura della tutela il C. era residente in Roma, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., dovesse restare ferma la competenza del Giudice tutelare presso il Tribunale di Potenza, nel cui circondario l’interdetto risiedeva al momento dell’apertura della tutela, o del Giudice tutelare presso il Tribunale di Roma, non risultando neppure che il tutore avesse trasferito il proprio domicilio nel circondario del Tribunale di Imperia.

3. – L’interdetto non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1.- In tema d’interdizione, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il giudice competente per l’apertura della tutela dell’interdetto è indicato dalla legge nel giudice tutelare presso il tribunale del circondario ove è la sede principale degli affari e degl’interessi dell’interdetto (artt. 343 e 424 c.c.), da presumersi, ai sensi dell’art. 44 c.c., coincidente con la sua residenza anagrafica; tale definizione normativa, che richiama la nozione di domicilio (art. 43 c.p.c., comma 1), deve tuttavia, nel caso in cui la persona della cui tutela si tratta si trovi in stato di detenzione in esecuzione di sentenza definitiva, intendersi riferita al luogo di ultima dimora abituale prima dell’inizio dello stato detentivo, inapplicabile apparendo il criterio del domicilio, che presuppone l’elemento soggettivo del volontario stabilimento (cfr. Cass., Sez. 6, 12 ottobre 2015, n. 20471; 10 luglio 2014, n. 15776; 3 maggio 2013, n. 10373).

In applicazione di tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, l’ufficio competente in ordine alla tutela dell’interdetto dev’essere individuato, nella specie, nel Giudice tutelare presso il Tribunale di Roma, in quanto, come risulta dagli atti, prima che avesse inizio lo stato di detenzione, il C. aveva la propria residenza in quella città. Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che al momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile l’interdetto fosse detenuto presso la casa circondariale di Benevento, nè che sia stato successivamente trasferito dapprima presso quella di Campobasso ed in seguito presso quella di Sanremo, non risultando in alcun modo che ai predetti trasferimenti, disposti in funzione dell’espiazione della pena, abbia fatto riscontro anche uno spostamento volontario del centro degli affari e degli interessi del C.. Quanto poi al Tribunale di Potenza, presso il quale è stata originariamente disposta l’apertura della tutela, non sono neppur chiare le circostanze che hanno indotto il Giudice tutelare ad affermare la propria competenza, essendo stato riferito, senza ulteriori precisazioni, che l’interdetto risiedeva in (OMISSIS), mentre all’anagrafe il C. risultava residente a Roma.

Inidonea a radicare la competenza del Giudice tutelare presso il Tribunale di Campobasso è infine la circostanza che, a seguito della trasmissione degli atti a quell’Ufficio, in conseguenza del trasferimento dell’interdetto presso la locale casa circondariale, si sia provveduto anche alla nomina del tutore, in persona del direttore dell’istituto di detenzione: l’art. 343 c.p.c., comma 2, nel prevedere il trasferimento della tutela al giudice tutelare presso il tribunale nel cui circondario il tutore sia domiciliato o abbia trasferito il proprio domicilio, configura infatti tale eventualità in termini meramente discrezionali, attribuendo al giudice competente una facoltà il cui esercizio nel caso in esame non risulta in alcun modo segnalato.

2. – In conclusione, dev’essere quindi dichiarata la competenza del Giudice tutelare presso il Tribunale di Roma, al quale vanno rimessi gli atti, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla proposizione d’ufficio del regolamento di competenza.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice tutelare presso il Tribunale di Roma.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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