Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13914 del 03/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13914 Anno 2013
Presidente: BANDINI GIANFRANCO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 14187-2008 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, 80078750587 in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
2013
1001

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, MARITATO
LELIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 03/06/2013

contro

LOPEZ Y ROYO DIEGO,

LOPEZ Y ROYO DOLORES,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. GRAMSCI 20,
presso lo studio dell’avvocato CONTI GUIDO,
rappresentati e difesi dall’avvocato DELL’ANTOGLIETTA

– controricorrenti nonchè contro

– LOPEZ Y ROYO ANTONIA, LOPEZ Y ROYO PAOLA, LOPEZ Y
ROYO MARIA PILAR, ANSALDO LUCIA, LOPEZ Y ROYO
FRANCESCO, LOPEZ Y ROYO ALESSANDRA;
– EQUITALIA LECCE S.P.A. già SO.BA.RI.T. S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza definitiva n. 2120/2007 della
CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 05/11/2007
R.G.N. 2136/2005;
avverso la sentenza non definitiva n. 1006/2007 della
CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 17/05//2007
R.G.N. 2136/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega MARITATO
LELIO;
udito l’Avvocato DELL’ANTOGLIETTA CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

CLAUDIO giusta delega in atti;

Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per

l’inammissibilità, in subordine rigetto.

RG n 14187/2008

INPS/Lopez y Royo e Lopez y Royo Dolores e altri

Svolgimento del processo
Gli eredi di Oliviero Lopez y Royo hanno proposto opposizione davanti al Tribunale di Lecce alle
cartelle esattoriali loro notificate su istanza dell’INPS in data 22 marzo 2001 ed in data 10 maggio
2001 per il complessivo importo di lire 3.839 056.533 richiesto dall’Istituto previdenziale a titolo di

1999 ,oltre sanzioni civili.
Con sentenza non definitiva e poi con sentenza definitiva la Corte d’Appello di Lecce , in riforma
della sentenza del Tribunale , ha ritenuto in primo luogo che la raccomandata datata 10 gennaio
2001 inviata dall’Inps al dante causa degli odierni opponenti non poteva spiegare efficacia
interruttiva nei confronti degli eredi del debitore in quanto inviata al debitore oltre un anno dopo la
sua morte, con conseguente incidenza sulla determinazione dei contributi prescritti.
La Corte territoriale ha ritenuto inoltre che i contributi restanti dovessero essere determinati ai sensi
dell’articolo 5 della legge n. 608 del 1996 e successive modifiche sulla base delle retribuzioni
previste nei contratti di riallineamento cui aveva aderito il dante causa degli attuali opponenti così
come già stabilito in altre precedenti sentenze della medesima Corte d’Appello e in conformità a
quanto affermato dalla Suprema Corte.
Avverso le due sentenze propone ricorso in Cassazione l’INPS formulando quattro motivi
Si costituiscono Lopez y Royoy Lopez y Royo Dolores depositando controricorso .Gli altri intimati
non hanno svolto attività difensiva..
Motivi della decisione
Deve ,preliminarmente, rilevarsi che il ricorso avverso la sentenza non definitiva della Corte
d’Appello di Lecce depositata il 17/5/2007 è tempestivo in quanto notificato dall’Inps in data
17/5/2008 ( come esposto dagli stessi controricorrenti) e, pertanto, entro l’anno dalla pubblicazione
della sentenza.

1

contributi agricoli unificati per le giornate lavorative dichiarate dall’azienda agricola dal 1986 al

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 3,
commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995 ( art 360 n 3 cpc) e con il secondo motivo denuncia
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ( art 360 n 5 cpc).
Censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto prescritti i contributi relativi al
quinquennio anteriore al 22 marzo 2001. Osserva che la Corte, avendo ritenuto non idonea al fine di

intimati quando questi era deceduto da oltre un anno ,aveva preso come riferimento temporale per
calcolare la prescrizione quella della notifica in data 22/3/2001 delle cartelle esattoriali ma, la corte
territoriale, in modo del tutto arbitrario, errato e senza motivazione, aveva dichiarato prescritti i
contributi anteriori al quinquennio al 22 marzo 2001.
I motivi sono fondati.
La Corte territoriale ha escluso la valenza interruttiva della raccomandata inviata dall’INPS al
dante causa degli attuali ricorrenti con la conseguenza che il primo atto interruttivo doveva essere
considerata la notifica delle cartelle esattoriali in data 22/3/2001.
La Corte , peraltro, in modo contraddittorio ed in assenza di motivazione , ha ritenuto nel
dispositivo prescritti i crediti contributivi maturati nel quinquennio anteriore al 22 marzo 2001.
Risulta, invece, evidente che potevano considerarsi prescritti solo i contributi maturati prima del
quinquennio anteriore alla data del 22 marzo 2001 i cioè di quei contributi anteriori alla data del 22
marzo 1996 . Poiché nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione
determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale
prevale il dispositivo, che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente
la disposizione emanata, deve affermarsi la fondatezza dei motivi .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 132, secondo comma,
n.4 c.p.c. e 118, primo comma disposizioni attuazione c.p.c., per nullità della sentenza per
mancanza assoluta di motivazione ( art 360 n 4 cpc).

2

interrompere la prescrizione la lettera inviata dall’Inps in data 10/1/2001 al dante causa degli attuali

Osserva che la decisione assunta dalla Corte d’Appello secondo cui i contributi non prescritti
dovevano essere determinati ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 608 del 1996 e successive
modifiche sulla base delle retribuzioni previste nei contratti di riallineamento, cui aveva aderito il
dante causa degli attuali intimati , era del tutto priva di motivazione.
Con il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 CC con

del 1996 e successive modifiche ( art 360 n 3 cpc). Osserva che la Corte d’Appello ,senza esperire
alcuna indagine istruttoria, ha ritenuto di accogliere la richiesta degli appellanti di determinazione
dei contributi sulla base delle retribuzioni previste nei contratti di riallineamento violando in tal
modo il disposto dell’articolo 2697 CC poiché incombeva sugli appellanti l’onere di provare non
solo l’adesione ai patti di riallineamento, ma anche l’effettiva sostanziale e corretta applicazione
del patto.
Le censure ,congiuntamente esaminate stante la loro connessione ,sono fondate.
La normativa in esame in materia di contratti di riallineamento retributivo prevede , per le imprese
che recepiscano il programma di graduale riallineamento, il diritto a godere del beneficio della
sospensione della condizione di corresponsione dell’ammontare retributivo di cui all’art. 6, comma
9, lett. a) e c), del d.l. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989,( sospensione che
cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l’Inps accerta il mancato rispetto del
programma graduale di riallineamento con conseguente decadenza dai benefici ) , ovvero ad
usufruire della successiva sanatoria di cui all’art. 5, comma 2, del d.l. n. 510 del 1996, convertito
nella legge n. 608 del 1996. Detti benefici sono subordinati alla compiuta realizzazione delle
condizioni per l’attuazione della deroga all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, previste dall’art.
6, comma 11, del medesimo d.1., e poi confermata dall’art. 5, comma 3, del d.l. n. 510 del 1996.
In particolare il beneficiario, su cui incombono gli oneri di allegazione e prova, è tenuto a
dimostrare di avere: 1) recepito l’accordo provinciale di riallineamento retributivo concluso tra le
associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali locali dei lavoratori aderenti o collegate a
3

riferimento all’articolo 5 del decreto legge n. 510 del 1996, convertito con modifiche in legge n. 608

quelle nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo; 2) rispettato le forme e i tempi
stabiliti dalle indicate disposizioni, programmando il graduale riallineamento dei trattamenti
economici dei lavoratori previsti nei corrispondenti contratti collettivi; 3) stipulato, entro dodici
mesi dall’entrata in vigore della legge n. 448 del 1998, gli accordi territoriali ed aziendali di
recepimento, provvedendone al deposito nei trenta giorni successivi presso i competenti Uffici

il detto riallineamento.
Nella fattispecie in esame la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza non definitiva, si è limitata
ad affermare, accogliendo la domanda degli appellanti, che i contributi dovuti dovevano essere
determinati sulla base delle retribuzioni previste nei contratti di riallineamento avendo il defunto
Lopez Y Royo Oliviero aderito all’accordo di riallineamento con effetto dall’1/1/96 come provato
dall’atto di adesione, prescindendo da ogni indagine in ordine alla sussistenza in fatto delle
condizioni per la fruizione del beneficio .La Corte territoriale si è limitata a richiamare la sentenza
di questa Corte n 16111/2005 , richiamo che tuttavia appare inconferente in relazione al problema
della prova delle condizioni per poter fruire dei benefici, posto che detta sentenza espressamente
afferma che tale questione esulava dal ricorso . Nella fattispecie in esame i motivi del ricorso si
incentrano , invece, proprio sull’insussistenza della prova dell’effettiva applicazione nel tempo di
detti accordi .
Circa l’onere probatorio in capo ai controricorrenti ,non solo di aver aderito al riallineamento, ma
anche circa la sostanziale e corretta applicazione del patto, la giurisprudenza di questa Corte ha
affermato che detto onere grava sul datore di lavoro opponente che intende godere dei benefici
(sull’ onere probatorio e sull’oggetto della prova cfr Cass. n 16155/2004 e la recente Cass. n
5719/2011).
Per le considerazioni che precedono le sentenze impugnate devono essere cassate ed il processo
rinviato alla Corte d’Appello di Bari, perché svolga gli accertamenti necessari al fine di affermare

4

provinciali del lavoro e della mobilità ordinaria e le sedi provinciali INPS; 4) raggiunto e mantenuto

il diritto dei controricorrenti all’applicazione dei benefici di cui alle leggi citate e provveda alla
liquidazione delle spese del presente giudizio.
PQM

la Corte

Accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio,
alla Corte d’Appello di Bari.

Roma 20/3/2013

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