Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13913 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13913
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.A., rappresentato e difeso dall’Avv. MARRA Alfonso
Luigi, domiciliato ex lege presso la cancelleria della Corte di
Cassazione in Roma;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
per la correzione dell’errore materiale della sentenza della Corte di
Cassazione n. 29505 del 17 dicembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 21 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
T.A. ricorre per la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la sentenza in epigrafe.
La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Luigi Salvato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La relazione in atti, pienamente condivisa dal Collegio, è del seguente letterale tenore:
“Rilevato che l’avv. Alfonso Luigi Marra, quale difensore di T.A., ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte del 17 dicembre 2008, n. 29505, nel giudizio proposto nei confronti del Ministero della giustizia, nella parte in cui, nel dispositivo, reca quale nome del ricorrente T.C., condanna il Ministero della Giustizia a pagare a costei l’equa riparazione e le spese del giudizio; che l’intimata non ha svolto attività difensiva.
Osservato che il ricorso deve ritenersi ritualmente introdotto nei confronti del Ministero della giustizia, unica parte legittimata nel presente procedimento di correzione dell’errore materiale addotto;
che l’errore denunciato è emendabile con la procedura sollecitata apparendo palese il suo carattere materiale, tenuto conto della corretta indicazione nell’epigrafe e nella narrativa della sentenza di T.A., quale ricorrente;
che, in accoglimento del ricorso, la sentenza andrà pertanto corretta nel senso che nel dispositivo devesi leggere ” T. A.”, in luogo di ” T.C.”;
che non vi sarà luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, poichè il relativo provvedimento ha natura amministrativa, non giurisdizionale, mirando a rendere aderente la formula al contenuto della decisione, ponendo rimedio ad un errore solo formale, estraneo al decisum, in quanto determinato da una divergenza evidente e facilmente individuabile, che lascia immutata la conclusione adottata (Cass. n. 30075 del 2008)”.
Il ricorso deve dunque essere accolto e la sentenza corretta come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza n, 29505/08 nel senso che laddove è scritto nel dispositivo ” T.C.” debba invece leggersi ” T.A.”.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010