Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13913 del 07/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 11/03/2016, dep. 07/07/2016), n.13913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Giudice

tutelare del Tribunale di Cuneo, con ordinanza del 30 ottobre 2014,

nel procedimento civile iscritto al n. 871/2014 R.G.:

nei confronti di:

P.M.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 marzo 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. DEL CORE Sergio, il quale ha

chiesto dichiararsi la competenza del Giudice tutelare del Tribunale

di Torre Annunziata.

Fatto

1. – Con decreto del 27 dicembre 2013, il Giudice tutelare presso il Tribunale di Sulmona ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla tutela dell’interdetto legale P.M., rilevando che quest’ultimo era detenuto presso la Casa circondariale di Saluzzo.

2. – Gli atti sono stati pertanto trasmessi al Giudice tutelare presso il Tribunale di Cuneo, che con ordinanza del 30 ottobre 2014 si è dichiarato a sua volta incompetente, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.

Premesso che il regolamento d’ufficio è proponibile anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione, il Tribunale ha osservato che, una volta aperta la tutela, il trasferimento della stessa è possibile soltanto nel caso in cui il tutore sia domiciliato o trasferisca il domicilio in altro circondario, mentre il giudice del luogo in cui l’interessato sia detenuto al momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile è competente soltanto per l’apertura della tutela dell’interdetto legale. Ciò posto, e rilevato che tutore dell’interdetto è stata nominata M. T., residente in (OMISSIS), ha ritenuto che la competenza spetti al Tribunale di Sulmona o, in alternativa, al Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice del luogo di residenza del tutore.

3. – L’interdetto non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1.- In tema d’interdizione, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il giudice competente per l’apertura della tutela dell’interdetto è indicato dalla legge nel giudice tutelare presso il tribunale del circondario ove è la sede principale degli affari e degl’interessi dell’interdetto (artt. 343 e 424 c.c.), da presumersi, ai sensi dell’art. 44 c.c., coincidente con la sua residenza anagrafica; tale definizione normativa, che richiama la nozione di domicilio (art. 43 c.c., comma 1), deve tuttavia, nel caso in cui la persona della cui tutela si tratta si trovi in stato di detenzione in esecuzione di sentenza definitiva, intendersi riferita al luogo di ultima dimora abituale prima dell’inizio dello stato detentivo, inapplicabile apparendo il criterio del domicilio, che presuppone l’elemento soggettivo del volontario stabilimento (cfr.

Cass., Sez. 6, 12 ottobre 2015, n. 20471; 10 luglio 2014, n. 15776; 3 maggio 2013, n. 10373).

In applicazione di tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, l’ufficio competente in ordine alla tutela dell’interdetto dev’essere individuato, nella specie, nel Giudice tutelare presso il Tribunale di Torre Annunziata, non già perchè, come sostenuto nell’ordinanza di rimessione, il tutore del P. abbia la propria residenza nel Comune di (OMISSIS), incluso nel circondario di detto Ufficio, bensì perchè, come risulta dagli atti, nel medesimo luogo aveva la sua residenza e dimora effettiva anche l’interdetto, prima di essere ristretto in carcere.

L’art. 343 c.p.c., comma 2, nel prevedere il trasferimento della tutela al giudice tutelare presso il tribunale nel cui circondario il tutore sia domiciliato o abbia trasferito il proprio domicilio, configura tale eventualità in termini meramente discrezionali, attribuendo al giudice competente una facoltà il cui esercizio nel caso in esame non risulta in alcun modo segnalato.

2. – In conclusione, dev’essere quindi dichiarata la competenza del Giudice tutelare presso il Tribunale di Torre Annunziata, al quale vanno rimessi gli atti, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla proposizione d’ufficio del regolamento di competenza.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice tutelare del Tribunale di Torre Annunziata, al quale rimette gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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