Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13912 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1871/2008 proposto da:

COMUNE DI FORMIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA L. ANGELONI 4, presso lo studio dell’avvocato

FALZONE Francesco, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI

55, presso lo studio dell’avvocato COLETTA Salvatore, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2007 della COMM. TRIB. PROV. di LATINA,

depositata il 31/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERMANDO LUPI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTP di Latina ha accolto la domanda di ottemperanza proposta nei confronti del Comune di Formia da P.R. ed in relazione alla sentenza n. 813/3/02 emessa dalla stessa Commissione Tributaria e passata in giudicato. Ha motivato la decisione ritenendo la sentenza aveva per gli anni dal 1995 al 1999 fissato la rendita catastale di un immobile della contribuente di L. 5.747.000 e che conseguentemente il Comune, che aveva emesso una cartella di pagamento sulla base della rendita di 10.890.000, non aveva ottemperato a detta sentenza.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi il Comune, si è costituita con controricorso la contribuente.

Va premesso che questa Corte con sentenza n. 3057/08 ha precisato che: La disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 – a mente della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per violazione delle norme del procedimento – va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell’ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata.

Con il terzo motivo, formulando idoneo quesito di diritto, il ricorrente contesta l’interpretazione della sentenza per la quale è stata chiesta l’ottemperanza.

Recita il periodo conclusivo della sentenza n. 813/3/02: Pertanto, risultandoci 1 gennaio degli anni per i quali si è proceduto all’accertamento la rendita di L. 10.890.000 e non di L. 19.962.000, tale rendita (L. 10.890.000) era da prendere da base per il calcolo della base imponibile ai fini della imposta ICI per gli anni 1994 aRoml 1999 incluso.

La sentenza impugnata ha erroneamente interpretato la sentenza per la quale era stata chiesta l’ottemperanza quando ritiene la diversa base imponibile per gli stessi anni di L. 5.747.000. Essendo non contestato che la cartella di pagamento indicata nella sentenza impugnata ed emessa a seguito della sentenza 813/3/02 abbia assunto la base imponibile di 10.890.000, è evidente che il Comune aveva ottemperato alla sentenza. Si deve concludere che la sentenza impugnata è erronea e che l’azione di ottemperanza era inammissibile avendo il Comune già adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza.

Gli altri motivi sono assorbiti”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata senza rinvio a sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

In ordine alle spese si compensano quelle del giudizio di merito, quelle del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensa le spese del giudizio di merito e condanna la contribuente alle spese del presente liquidate in Euro 2.000,00 oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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