Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13912 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5017-2016 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso

lo studio dell’avvocato AMOS ANDREONI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE MAZZINI;

– ricorrente –

contro

– Z. S.A.S. DI Z.L. & C. (già Z. S.A.S. di

Z.M. & C.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

68, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZANELLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato IVAN CARIOLI;

– AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, (già AUSL DI FORLI’), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SANTA COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIA

MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

BELLINI;

– controricorrenti –

e contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 35/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/02/2015, R.G.N. 1129/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MAZZINI;

udito l’Avvocato ANDREA ZANELLO;

udito l’Avvocato ELISABETTA MARINI per delega avvocato LUCIA MARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Forlì, in esito alla c.t.u. medico legale, in accoglimento della domanda di A.P., determinava la somma di Euro 160.000,00 a titolo di danno biologico, comprensiva di danno morale e previa personalizzazione del danno, a titolo di risarcimento del danno conseguito ad infortunio sul lavoro del (OMISSIS), oltre interessi dalla data del sinistro sulla sorte capitale mensilmente rivalutata, previa devalutazione del capitale, riconoscendo, in favore del predetto, la somma di Euro 218.705,52, con inclusione dei postumi temporanei. Condannava la s.a.s. Z. di Z. Massimo & C. al pagamento della somma suindicata ed accoglieva l’azione di manleva, proposta dalla datrice di lavoro nei confronti della società assicuratrice Allianz s.p.a. nei limiti del massimale di polizza (Euro 154.937,00).

2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 17 febbraio 2015, in parziale accoglimento del gravame della società Z., dichiarava dovuta la sola somma di Euro 112.000,00, oltre interessi legali dal giorno dell’infortunio sul capitale devalutato e rivalutato anno per anno, e conseguentemente ridotta l’obbligazione di manleva, da contenersi nei limiti del massimale di polizza.

2.1. Osservava che costituiva ius receptum il principio in base al quale il datore non doveva solo mettere a disposizione i dispositivi di protezione, ma anche vigilare sul loro utilizzo e che, alla luce della dinamica dell’evento e del nesso causale incontestato, tra mancato utilizzo degli occhiali di protezione ed infortunio, doveva ritenersi sussistere la dedotta culpa in vigilando. Rilevava che, tuttavia, dalla espletata istruttoria erano emersi elementi che denotavano un concorso di colpa dell’infortunato in misura del 30%, laddove le altre censure non potevano trovare accoglimento dovendo la società rispondere in tema di obbligazioni solidali per l’intero quand’anche fosse individuabile una responsabilità dei sanitari, rilevante solo nei rapporti interni. Osservava che gli interessi legali decorrevano dal sinistro, ma dovevano essere calcolati sulla somma annualmente e non già mensilmente rivalutata e che l’accertato concorso di colpa dell’assicurato imponesse la regolazione delle spese del grado in termini di compensazione per la reciproca soccombenza.

3. Di tale decisione domanda la cassazione l’ A., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con distinti controricorsi, la società e l’Azienda USL della Romagna. La società di assicurazione Allianz è rimasta intimata.

4. Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c. L’Azienda Usl della Romagna ha depositato nota spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2087 e 1227 c.c. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21, 22, 35,38 e 39 e con il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 12 assumendo che è vero che il comportamento imprudente o negligente del lavoratore, che, con l’omissione della misura di prevenzione, sia stato concausa dell’infortunio, possa assumere rilevanza agli effetti civili sul piano del concorso di colpa e della riduzione dell’importo risarcitorio, ma che, tuttavia, il datore non può invocare alcun concorso di colpa dell’infortunato nella determinazione dell’infortunio qualora venga meno ai suoi obblighi di tutela, compresi quelli formativi ed informativi, ovvero allorquando non dimostri di avere istruito il lavoratore e vigilato costantemente ed attentamente sull’effettiva e corretta applicazione delle misure protettive adottate. Evidenzia come nel caso specifico dalla deposizione del teste S.S. era emerso che era assolutamente assente alcuna attività formativa ed informativa relativa ai rischi ed all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, essendo inesistente ogni attività di vigilanza sull’effettivo utilizzo delle misure protettive da parte del datore che aveva omesso di contrastare prassi lavorative non rispettose delle regole antinfortunistiche. Richiama anche ulteriore deposizione testimoniale resa dal RSPP Z.G. a conforto della mancanza di specifici corsi di formazione all’epoca di assunzione del ricorrente e conclude per l’erroneità della decisione in punto di ritenuto concorso di colpa del lavoratore.

2. Con il secondo motivo, l’ A. si duole dell’omessa valutazione dei mezzi istruttori in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento agli artt. 2087 e 1227 c.c., e del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21, 22 e 35,37,38 e 39 nonchè del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 12, ex art. 360 c.p.c., n. 4.

3. Con il terzo motivo (dichiaratamente formulato in subordine), il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per mancata disamina dell’assenza di formazione, informazione, addestramento dell’infortunato circa il modo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e verifica del loro effettivo utilizzo.

4. Il quarto motivo ascrive alla decisione impugnata violazione degli arti. 91 e 92 c.p.c. per la dedotta errata compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, disposta dalla Corte distrettuale.

5. Con riguardo al primo motivo, va evidenziato come l’indagine compiuta dalla Corte distrettuale riguardi l’apprestamento di misure protettive e di sicurezza idonee a preservare la salute dei lavoratori, addetti come l’ A. normalmente alla verniciatura (per la quale erano dotati di mascherina di copertura di naso e bocca), allorchè venivano impegnati in operazioni di montaggio e smontaggio di pezzi per le quali dovevano essere dotati di occhiali (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 12 nel testo in vigore all’epoca dell’infortunio: Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone).

6. A fronte della valorizzazione di deposizione resa da testi che avevano dichiarato che erano stati apposti cartelli che prescrivevano l’utilizzo di occhiali nel corso di determinate operazioni e che tali presidi di sicurezza erano stati forniti ai dipendenti impegnati in attività di smerigliatura e smontaggio di pezzi, il ricorrente richiama quanto affermato da altri testi o parti diverse delle dichiarazioni pure esaminate dalla Corte distrettuale che evidenzierebbero, a suo dire, l’assenza di attività informativa e formativa e l’inesistenza di attività di vigilanza sull’utilizzo delle misure protettive da parte del datore, inottemperante all’obbligo di contrastare prassi lavorative non rispettose delle regole antinfortunistiche: ciò si risolve nell’inammissibilità della censura che valorizza elementi probatori diversi da quelli posti a fondamento della decisione impugnata insindacabilmente scelti quali attendibili e prevalenti ai fini della ricostruzione in fatto ed in diritto che nel presente motivo si mira a contrastare con un una non consentita versione contrappositiva circa l’adempimento degli obblighi facenti carico al datore.

6.1. La Corte, come appena detto, ha proceduto ad un accertamento di merito, dal quale “in termini di grave presunzione” ha evinto che vi era stata la messa a disposizione del lavoratore dei predetti dispositivi (occhiali) e della relativa prescrizione di utilizzo. Rispetto a tale constatazione ed alla ritenuta sussistenza anche di una sola culpa in vigilando, afferma, poi, che doveva valere un principio di autoresponsabilità secondo cui il prestatore era a sua volta onerato di osservare le regole di prudenza generica o specifica imposte dal contesto lavorativo e che ciò determinava un concorso di colpa del predetto nella misura del 30%, sulla cui base il danno doveva essere ridotto della corrispondente percentuale.

6.2. Nella ritenuta sussistenza, nei termini ritenuti dalla Corte, della grave presunzione di messa a disposizione e prescrizione di utilizzo dei dispositivi di sicurezza, il motivo è formulato su un piano inidoneo a contrastare l’impianto argomentativo seguito, che, anche in diritto, è pienamente coerente con i principi sanciti da questa Corte di legittimità. E’ stato invero, da ultimo, affermato che: “in materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l’art. 1227 c.c., comma 1; tuttavia la condotta incauta del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia giuridicamente da considerare come munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso, H che in particolare avviene quando l’infortunio si sia realizzato per l’osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio o quando l’infortunio scaturisca dall’avere il datore di lavoro integralmente impostato la lavorazione sulla base di disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o infine quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonchè esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso”;… “qualora risulti l’inosservanza, da parte del datore di lavoro, di specifici doveri informativi (o formativi) del lavoratore rispetto all’attività da svolgere, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, il comportamento del lavoratore da cui è scaturito l’infortunio non vi sarebbe stato, non è possibile addossare al lavoratore, sotto il medesimo profilo, l’ignoranza delle circostanze che dovevano essere oggetto di informativa (o di formazione), al fine di fondare una colpa idonea a concorrere con l’inadempimento datoriale e che sia tale da ridurre, ai sensi dell’art. 1227 c.c., la misura del risarcimento dovuto” (cfr. Cass. 25.11.2019 n. 30679)

6.3. Non si pone, nella specie, un problema di mancanza dei caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza del contegno del lavoratore rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute (cfr. Cass. 25.2.2011 n. 4656; Cass. 16.5.2019 n. 13203), ma di individuazione di un comportamento del predetto che, al cospetto dell’assolvimento di obblighi di informazione, formazione e dotazione dei lavoratori dei prescritti dispositivi di sicurezza, ha omesso di osservare prescrizioni costantemente e concretamente rivolte ai lavoratori specificamente impegnati in un dato tipo di attività, in ottemperanza ad un principio di autoresponsabilità, con ciò esponendolo ad un concorso di colpa minoritario.

7. Il secondo motivo deduce impropriamente un vizio procedurale, contestandosi con lo stesso un’omissione di motivazione con riferimento a circostanze emerse dall’istruttoria che avrebbero dato conto di una grave mancanza del datore rispetto agli obblighi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, tale da condurre all’esclusione di colpa del lavoratore.

7.1 Anche le deduzioni contenute in tale motivo, ove si assume che siano state estrapolate solo alcune parti delle deposizioni testimoniali, senza, tuttavia, trascriverne l’intero contenuto, sono, pertanto, mal formulate, ed il richiamo alla violazione delle norme indicate non è neanche pertinente, in quanto un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: – abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; – abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione. In realtà, nessuna di tali situazioni è rappresentata nei motivi anzidetti, per cui le relative doglianze sono inammissibili.

8. Il vizio denunziato nel terzo motivo rifluisce in una censura diretta a contestare la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale sul piano della verifica dell’assolvimento degli obblighi incombenti sul datore: la censura attiene alla dedotta mancata valutazione di elementi caratterizzanti gli obblighi del datore, sui quali, peraltro, il giudice del gravame ha motivato articolatamente e non all’omissione dell’esame di un fatto storico, al di là del vizio dedotto come rubricato.

9. Quest’ultimo è inconfigurabile, per la mancata indicazione del fatto di cui si sostiene l’omesso esame in coerenza con il paradigma deduttivo (dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”) prescritto dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori, ostativi ad una valutazione della motivazione insufficiente o contraddittoria, salvo che essa non risulti apparente nè perplessa o obiettivamente incomprensibile (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439): ciò che non si verifica nel caso di specie.

10. L’ultimo motivo è infondato in quanto, rispetto alla soccombenza reciproca – che nella specie risulta essersi configurata, per effetto del ritenuto concorso di colpa del lavoratore con parziale riconoscimento quindi delle ragioni di parte appellante – la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 20.12.2017 n. 30592, Cass. 31.1.2014 n. 2149). Nei giudizi instaurati – come il presente (15.1.2007) – nella vigenza della disciplina introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 (prima delle modifiche apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11 e poi nuovamente dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, conv., con mod. nella L. 10 novembre 2014, n. 162) il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in ipotesi di soccombenza reciproca e se ricorrono “altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”, atteso il tenore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a) Legge citata (Cass. n. 13460 del 2012). Nel caso di specie, la motivazione è stata esplicitata e non si palesa come illogica, sicchè come tale è sottratta al sindacato di legittimità.

11. Il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto.

12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo nei confronti della società Z., laddove le stesse vanno compensate nei confronti della Azienda USL, nei cui confronti il ricorrente ha effettuato una mera denuntiatio litis, non essendo state formulate domande nei riguardi della predetta. Nulla va statuito nei confronti dell’Allianz s.p.a., rimasta intimata.

13. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della società Z. S.A.S. di Z.L. & C., al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%. Compensa le spese nei confronti dell’Azienda USL della Romagna. Nulla per spese nei confronti dell’Allianz s.p.a.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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