Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13911 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. un., 24/06/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 24/06/2011), n.13911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

D.G.R., in giudizio di persona ed elettivamente

domiciliato in Roma, Via Domenico De Dominicis 35, nello studio

dell’avv. Lucia Orabona;

– ricorrente –

contro

spa A2A Energia, elettivamente domiciliatain Roma, Via Prestinari 13,

nello studio dell’avv. RAMADORI Giuseppe, che la rappresenta e

difende per procura in atti unitamente all’avv. Maurizio Lovisetti;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

7/6/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentiti gli avv. D.G. e Buccellato;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr. DESTRO Carlo, il quale ha concluso

per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinano.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con atto di citazione notificato il 21/9/2010, l’avv. D.G.R. ha convenuto la srl Bas Omniservizi davanti al giudice di pace di Bergamo per sentirla condannare alla restituzione dell’IVA applicata negli anni 2007/10 sulle somme richieste a titolo di Tariffa d’Igiene Ambientale (d’ora in avanti TIA);

che la concessionaria del servizio (incorporata in seguito dalla spa A2A Energia) si è costituita in giudizio, sostenendo che la causa avrebbe dovuto essere proposta davanti alla Commissione Tributaria in quanto aveva per oggetto un rapporto di natura impositiva;

che il D.G. ha presentato allora un’istanza ex art. 41 cod. proc. civ., chiedendo alla Suprema Corte di voler confermare la giurisdizione dell’adito giudice perchè si trattava di controversia tra privati concernente la restituzione di una somma indebitamente percepita;

che la A2A Energia ha depositato controricorso, con il quale ha insistito nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie;

che il Procuratore Generale ha invece concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che queste Sezioni Unite hanno da tempo stabilito che la causa promossa dal consumatore finale per ottenere la restituzione di tutte o parte delle somme addebitategli a titolo di rivalsa dal professionista o dall’imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto non involge un rapporto tributario fra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma una relazione di natura privatistica che comporta un mero accertamento incidentale in ordine alla debenza od all’ammontare dell’imposta (C. Cass. 2000/1147, 2003/6632 e 2007/2775 e 2009/15031);

che tale principio è stato di recente ribadito proprio con riferimento ad una controversia promossa per conseguire dalla società concessionaria della riscossione il rimborso dell’IVA corrisposta in occasione del pagamento della TIA (C. Cass. 2011/2064);

che con la medesima pronuncia le Sezioni Unite non hanno mancato di ricordare che C. Cass. 2010/18721 aveva rimesso alla Corte di Giustizia la questione della compatibilità con il diritto europeo del disallineamento del termine entro il quale poteva essere richiesto il rimborso da parte del consumatore finale o del soggetto passivo dell’IVA, termine che essendo decennale per il primo e biennale per il secondo, comportava la eventualità che quest’ultimo finisse per non poter avere a sua volta il rimborso dall’Amministrazione finanziaria qualora il consumatore l’avesse convenuto in giudizio dopo un biennio per ottenere la sua condanna alla restituzione dell’imposta;

che dato atto di quanto sopra, la citata C. Cass. 2011/2064 ha però escluso la necessità di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia, in quanto la soluzione della questione pregiudiziale non avrebbe potuto in alcun caso determinare un ampliamento dei limiti della giurisdizione delle Commissioni Tributarie;

che trattandosi di conclusioni che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla causa promossa dal D.G. per la restituzione dell’IVA pagata sulla TIA;

che la spa A2A Energia va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi 2.700,00 Euro, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE pronunciando sul ricorso, dichiara a giurisdizione dell’adito giudice ordinario e condanna la spa A2A Energia al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi 2.700,00 Euro, Euro 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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