Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13911 del 22/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 22/05/2019), n.13911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4213-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE ZETASEI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2741/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata l’11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato:

che l’Ufficio rettificava in aumento i ricavi di sei vendite immobiliari effettuate dalla contribuente nel 2005, accertando maggiori ricavi e conseguentemente maggior reddito d’impresa ai fini IRAP;

che la CTP accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il quantum della rettifica;

che la CTR accoglieva il ricorso incidentale del contribuente, ritenendo che il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, che ha abrogato il D.L. n. 41 del 1995, art. 15 (che precludeva la rettifica quando il prezzo indicato nel rogito non era inferiore al valore catastale) ha valore retroattivo e quindi fosse applicabile anche al caso di specie.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre la società contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, convertito in L. n. 248 del 2006, nonchè del D.L. n. 41 del 1995, art. 15, convertito in L. n. 85 del 1995, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR ha annullato l’avviso ritenendo che l’Ufficio non poteva accertare il maggior valore in virtù del D.L. n. 41 del 1995, art. 15, comma 2, che preclude l’accertamento nel caso in cui il prezzo dichiarato delle unità immobiliari non sia inferiore al valore catastale: nella fattispecie invece l’Ufficio, pur trattandosi di unità immobiliari vendute nel 2005, avrebbe correttamente applicato lo ius superveniens di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 2 (che aveva abrogato il citato art. 15), che, al contrario, consente di accertare il maggior corrispettivo in base al valore nominale degli immobili e, quindi, anche in base ai valori OMI e che è applicabile al caso di specie;

considerato che, a seguito della sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24,comma 5, che, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore nominale degli stessi, è stato ripristinato il precedente quadro normativo, sicchè è rimesso alla valutazione del giudice l’accertamento, anche in base a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, in ordine all’eventuale maggior valore di detti beni (Cass. 11 maggio 2018, n. 11439; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26487);

ritenuto dunque che non è conforme ai suddetti principi la sentenza impugnata laddove ha escluso la natura procedimentale del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3;

ritenuto dunque che il motivo di ricorso è fondato e pertanto il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

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