Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13911 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24714-2016 proposto da:

F. COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 1, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PAVAROTTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMINE GRISOLIA;

– ricorrente –

contro

FE.FU.AN., domiciliato ope legis presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

GIOACCHINO CURCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3124/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/12/2015 R.G.N. 1162/2011.

Fatto

RILEVATO

1. Che con sentenza n. 3124/2015 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado ha condannato l’appellata F. Costruzioni s.r.l. al pagamento in favore di Fe.Fu. della somma di Euro 29.651,09, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di differenze retributive scaturenti dal pregresso rapporto di lavoro intercorso tra le parti;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso F. Costruzioni s.r.l. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso;

3. che è stato depositato atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e dal procuratore nonchè dal controricorrente Fe.Fu. e dal relativo procuratore.

Diritto

CONSIDERATO

1. che stante la rinunzia al ricorso deve essere dichiarata la estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

2. che avendo la parte intimata aderito ritualmente alla rinunzia non si fa luogo alla statuizione di condanna alle spese di lite ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4;

3. che in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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