Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13911 del 05/06/2017

Cassazione civile, sez. un., 05/06/2017, (ud. 22/11/2016, dep.05/06/2017),  n. 13911

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15831-2016 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO

2, presso lo STUDIO AMOROSO-FARSETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI VERDE, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 85/2016 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 13/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Giovanni VERDE;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) La vicenda disciplinare concerne la liquidazione di ingenti compensi a commissari giudiziali di procedure di concordato preventivo, capi A) e B) dell’incolpazione, nonchè ai curatori dei fallimenti di cui ai capi C) e D), disposti dall’incolpata con provvedimenti resi nel luglio 2014 in assenza di deliberazione collegiale.

Il fatto è emerso, secondo la narrativa della sentenza impugnata, perchè un magistrato del tribunale, indicato, pur trovandosi in ferie, quale componente del Collegio in uno dei provvedimenti, aveva segnalato al Presidente del tribunale che “nel periodo feriale erano stati emessi dal Tribunale” due decreti con elevate liquidazioni di acconto sul compenso, sebbene fosse stato preventivamente comunicato ai professionisti che in quel periodo sarebbero stati trattati solo affari urgenti.

La narrativa della sentenza riferisce anche le difese addotte dall’incolpata, che, quale presidente del Collegio che in quella data aveva trattato alcune cause civili e fallimentari, aveva dichiarato di aver raccolto l’intendimento del giudice fallimentare di definire nel periodo feriale il maggior numero di pratiche, al fine di non lasciare arretrato prima del proprio trasferimento ad altra sede; di aver ritenuto di apporre le proprie firme sui provvedimenti di liquidazione quale naturale completamento del processo deliberativo svoltosi in camera di consiglio e dell’interpretazione come assenso del silenzio del terzo componente del collegio; di essere incorsa in un refuso materiale quando aveva indicato quale terzo componente la collega che aveva riferito il fatto al Presidente.

La Sezione disciplinare con sentenza 13 maggio 2016 ha ritenuto che sia mancata la deliberazione collegiale sulle istanze di liquidazione.

Ha reputato configurabile una grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, “consistita nella adozione dei quattro provvedimenti affetti da nullità assoluta derivante da vizio di costituzione del giudice rientrante nella fattispecie astratta di cui alla lett. G” (art. 2 comma 1 del decreto 109).

Ha condannato l’incolpata alla sanzione disciplinare della censura, assolvendola dalle altre incolpazioni.

Il ricorso per la cassazione di questa sentenza non è stato resistito da attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) La Sezione disciplinare ha rilevato che dalla stessa descrizione degli avvenimenti esposta dall’incolpata era emersa la assenza del terzo giudice al momento in cui ella aveva esaminato i decreti di liquidazione predisposti dal relatore, verificato la congruità degli importi e sottoscritto i provvedimenti.

Ha aggiunto che il terzo giudice era rimasto estraneo al confronto collegiale, come emerso anche dalle dichiarazioni di questo magistrato “rese più volte e in tutte le sedi”, nonchè dalla dichiarazione del giudice relatore, che aveva detto di aver lasciato i due provvedimenti oggetto di imputazione penale (400.000 Euro di acconto in favore del dr B. e 700.000 Euro in favore della dott. F., la quale aveva già ricevuto 220.000 Euro il 31 marzo 2014) sopra altri fascicoli portati nell’ufficio della incolpata, dicendole che c’erano “questi da firmare”.

Il Collegio giudicante ha osservato che la violazione della collegialità che ha riguardato “diversi provvedimenti di importo molto rilevante” è grave e non consente l’applicazione dell’esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis.

Ha sottolineato la rilevanza del fatto nel contesto dell’ufficio.

3) Il primo motivo di ricorso muove dalla considerazione che, secondo la preferibile chiave di lettura della normativa disciplinare, adottata anche dalla sezione, i comportamenti del magistrato sono punibili solo se ne comportano compromissione dell’immagine.

Deduce che la sezione disciplinare avrebbe ritenuto che i fatti oggetto violazione avevano coinvolto molti giudici del civile, spingendoli anche ad assumere posizioni critiche; che le fonti di queste affermazioni non sono comprensibili; che per contro le risultanze avrebbero dovuto condurre a diverse conclusioni.

La Sezione avrebbe affermato che la gravità della violazione sussisterebbe per il solo fatto di aver violato la norma e ciò sarebbe dimostrato anche dalla circostanza che “nel motivare che il fatto addebitato è grave” è stata esclusa l’esimente di cui all’art. 3 bis.

Parte ricorrente lamenta quindi che la gravità sarebbe stata ritenuta in re ipsa, in violazione dell’art. 2 comma 1 lett. G, da coordinare con il 3 bis.

In subordine denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè non risulterebbe provato il pregiudizio al prestigio della magistratura.

In proposito sottolinea che la violazione della norma sulla collegialità era emersa casualmente da dichiarazioni del terzo membro del collegio; che il numero di giudici coinvolti era limitato; che “si trattava di un collegio (feriale) costituito ad hoc” perchè solo il relatore era componente della sezione fallimentare; che il prestigio della ricorrente non era stato intaccato, in quanto ella aveva successivamente ricevuto incarichi delicati.

3.1) La censura, pur abilmente costruita, non è fondata.

La sentenza impugnata ha ribadito un concetto già da tempo emerso (cfr Cass. 5943/13) – e che tuttavia richiede in taluni casi opportune precisazioni secondo cui è l’immagine del magistrato il bene giuridico a tutela del quale è diretta la previsione di ogni illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006. Ha in proposito precisato che si tratta di preservare da compromissione l’immagine, la fiducia e la considerazione (SU 7194/11) di cui l’ordine giudiziario e il magistrato devono godere nella collettività in cui questi opera. L’accertamento che è stato svolto dalla sezione, con apprezzamento di merito congruo e logico, è stato nel segno della configurabilità dell’illecito disciplinare, configurabilità che muove pur sempre, “nell’attuale quadro di tipizzazione dell’illecito disciplinare”, dal riscontro di una violazione di legge della cui gravità sono stati puntualmente tratteggiati i contorni.

3.2) Le Sezioni Unite (n. 25091/2010) hanno stabilito che “in tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, la norma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3 bis aggiunta dalla L. 24 ottobre 2006, n. 269, art. 1 (secondo cui “l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza”), introduce nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell’illecito va, comunque, riscontrata alla luce della lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto, effettuato “ex post”; tale bene giuridico va considerato unico per tutte le ipotesi di illecito disciplinare ed è identificabile – secondo quanto emerge esplicitamente dal D.Lgs. n. 109 cit., art. 3, lett. h), e art. 4, lett. d), – con la compromissione dell’immagine del magistrato.”

Questa affermazione conduce a credere che, ai sensi dell’art. 3-bis citato, la condotta disciplinare irrilevante va identificata, una volta accertata la realizzazione della fattispecie tipica, in quella che non compromette l’immagine del magistrato, ma essa non consente di rovesciare la prospettazione e di sovvertire il principio della tipizzazione degli illeciti disciplinari.

Non consente cioè di ritenere che qualsivoglia violazione di legge, ancorchè rientrante nelle ipotesi tipizzate, non possa assurgere a rilievo disciplinare sol perchè nel corso del prosieguo della vita professionale del magistrato questi continui ad essere circondato da “prestigio e fiducia”, che nel caso in esame, secondo il ricorso, la dottoressa incolpata può ancora vantare.

Ciò che rileva è infatti che la fattispecie tipica risulti essere stata realizzata e il fatto risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, senza che vi siano particolari circostanze che escludano tale lesione.

Tale valutazione va effettuata anche considerando come diversamente si atteggi, in relazione alle ipotesi specifiche di illecito, l’insieme degli interessi generali considerati e protetti dal legislatore disciplinare, che talora delineano intrinsecamente l’offensività di cui la condotta sanzionata è portatrice.

Mette conto ricordare in proposito che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ai fini della sussistenza dell’illecito, non è ostativa la mancata percezione della gravità dei fatti nella ristretta cerchia giudiziaria, la quale può riflettere una desensibilizzazione circa la gravità della condotta, condizione che non la rende legittima, nè elide la sua rilevanza. (Sez. U, n. 4629 del 06/03/2015, e SU n.15688 del 27.7.2015).

3.3) Nella specie la Sezione disciplinare ha adeguatamente esaminato ogni profilo rilevante.

Ha rilevato che la constatazione della congruità degli importi liquidati in riferimento ai valori medi era stata fatta al momento della sottoposizione dei decreti per la firma;

che il terzo giudice non aveva partecipato ad una discussione sulle specifiche istanze di liquidazione nè in quel momento nè in fase precedente; che anzi la discussione collegiale con la partecipazione del terzo giudice era stata esclusa dal fatto che il relatore aveva riferito di aver solo concordato “i criteri di liquidazione” con il terzo giudice.

Ha dunque argomentatamene accertato che non vi era stata discussione e deliberazione collegiale nel senso proprio – ed esclusivo – che con queste parole si intende, cioè un contestuale confronto dei tre giudici su tutte le “questioni concernenti le quattro liquidazioni oggetto di contestazione”.

Emersione decisiva della attenta considerazione sulla gravità della violazione si è avuta con il rimprovero all’incolpata di non essersi confrontata anche con il terzo componente del collegio, sebbene le questioni meritassero adeguata attenzione, trattandosi di provvedimenti di liquidazione di importo “talmente rilevante da capitare assai raramente nell’arco della carriera professionale”.

La violazione della collegialità è stata considerata grave perchè costituente “negazione della natura stessa della funzione giurisdizionale (che deve essere sempre esercitata nel pieno rispetto delle regole) che ha riguardato diversi provvedimenti di importo molto rilevante”.

Un quadro definito così pesantemente implica considerazione inequivocabile sulla compromissione dell’immagine del giudice e dell’operato della magistratura nell’ambiente giudiziario in cui egli opera.

Questa considerazione è stata ulteriormente esplicitata per negare la lieve tenuità del fatto.

Le considerazioni ivi svolte non sono smentite, nonostante le osservazioni e le critiche mosse in ricorso.

Il coinvolgimento negativo dell’ambiente giudiziario nella vicenda risulta dai nomi di magistrati del tribunale indicati in sentenza (oltre a quelli direttamente coinvolti nei provvedimenti, il collega subentrato al relatore nelle funzioni di giudice delegato, il presidente del tribunale che aveva effettuato un’indagine interna, il direttore di sezione di cancelleria che aveva allarmato la dottoressa indicata in uno dei provvedimenti come terzo giudice).

L’inchiesta interna è implicitamente ammessa dalle deduzioni di ricorso relative al fatto che il Presidente del tribunale l’avesse iniziata nella convinzione che le liquidazioni fossero eccessive o di favore, circostanza rivelatasi infondata.

Ne discende l’infondatezza della censura sotto tutti i profili svolti.

4) Il secondo motivo sostiene, in via subordinata, vizi di motivazione relativamente alla prova del mancato rispetto della collegialità.

Il ricorso si affida alla ricostruzione e valutazione dei fatti offerta dal pubblico ministero nel richiedere l’archiviazione del procedimento penale a carico del giudice relatore. Riporta, in 4 delle 21 pagine che lo compongono, le congetture del magistrato inquirente circa gli equivoci in cui potrebbe essere incorso il relatore dei provvedimenti di liquidazione dei compensi sulla brevità e sommarietà della discussione, sull’ipotesi che la stessa possa esservi stata, per quanto “particolarmente stringata”.

Le valutazioni del pubblico ministero sulla non sostenibilità “dell’accusa in giudizio” e la successiva archiviazione non possono in alcun modo prevalere, non avendo effetto di giudicato, sulla autonoma ricostruzione spettante al giudice disciplinare.

La loro tessitura, densa di ipotesi, supposizioni, dubbi non impone di ripercorrere quanto già si è detto, nell’esaminare il primo motivo, circa l’accuratezza e la precisione della sentenza impugnata nel verificare che venne omessa una deliberazione collegiale nel senso proprio di queste parole, pretesa dal codice di rito e imposta al collegio del tribunale in sede camerale.

4.1) Invano il ricorso addita una qualche confusione della Sezione nell’aver creduto che fosse mancata la collegialità perchè l’incolpata aveva narrato che il relatore le aveva esposto la necessità di provvedere “fuori udienza” alle richieste di liquidazione.

Nella ricostruzione della Sezione è ben chiaro che non è stato questo l’argomento decisivo per ritenere l’assenza di collegialità.

Lo si desume in primo luogo dal fatto (valorizzato in sentenza) che nello stesso periodo si chiarisce che il relatore, nel chiedere alla incolpata di provvedere, fece presente di aver concordato con l’altro componente del collegio i criteri di quantificazione, precisazione che non sarebbe stata necessaria – e che sarebbe stato superfluo riferire – se l’accordo sui criteri fosse avvenuto in presenza contestuale dei tre.

In secondo luogo la stessa sentenza, due pagine prima, ha dato atto della circostanza che la incolpata aveva detto che la rappresentazione iniziale della necessità di provvedere ad alcune liquidazioni le era stata fatta dal relatore a collegio “ancora riunito”.

Dunque è escluso ogni equivoco della Sezione.

E’ vero invece che all’inizio di pag. 10 la sentenza individua i fatti salienti comprovanti l’assenza di collegialità: oltre quanto sopra detto, il fatto che il controllo degli importi e la firma dei provvedimenti avvennero in assenza del terzo giudice, su presentazione degli elaborati da parte del relatore al presidente facente funzione; la circostanza che il terzo giudice ha negato recisamente di essere stato coinvolto o informato delle liquidazioni contestate; la coincidenza con dichiarazioni del relatore anche in sede penale, riprese e valorizzate dal giudice disciplinare.

Erra quindi il ricorso nell’affermare che non esiste prova certa dell’assenza di collegialità.

Sul punto v’è invece un motivato e puntuale accertamento, insindacabile in questa sede perchè immune da vizi logici o deficienze motivazionali anche ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, pure invocato dal ricorso.

5) Cade così anche il motivo successivo, secondo il quale, ove l’accertamento di fatto fosse basato solo su malintese ammissioni della ricorrente, tutta la motivazione verrebbe meno.

La sentenza è infatti più che argomentata.

6) Da ultimo il ricorso con riferimento alla sanzione applicata lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p. e omessa motivazione.

La doglianza è imperniata sulla tesi che la violazione di norma (lettera G della disposizione disciplinare) non sia stata provata e non sia grave, dovendo invece essere “particolarmente significativa” per giustificare la censura.

Tutto quanto riferito in precedenza in ordine all’accertamento dei fatti e alla loro valutazione in termini di accentuata gravità da parte della Sezione disciplinare smentisce questo assunto.

La valutazione severa che è stata resa in ordine alla gravità caratterizzante l’illecito, nonchè in ordine al riflesso del fatto oggetto dell’incolpazione sulla immagine del magistrato, sul prestigio e sulla fiducia di cui deve godere involge inscindibilmente la determinazione della sanzione adeguata nel caso di specie, la censura – poichè il motivato apprezzamento anzidetto è incompatibile con la minima sanzione dell’ammonimento, appena inferiore alla censura irrogata (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 5).

Dunque non sussiste la violazione denunciata, giacchè in questo contesto sanzionatorio, cioè per applicare la sanzione immediatamente superiore a quella minima, sarebbe contrario ai doveri di sintesi di ogni sentenza imporre al collegio giudicante una pedissequa ripetizione, in un paragrafo dedicato alla misura della sanzione, dei concetti e delle frasi con cui ha dimostrato di soppesare la rilevanza disciplinare del fatto, configurandolo con accenti incompatibili con la sanzione minima.

7) Il ricorso è rigettato.

Non v’è luogo a statuizione sulle spese di lite.

La materia è sottratta al versamento del contributo unificato.

PQM

 

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2017

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