Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13910 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24369-2017 proposto da:

S.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RITA MILANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1259/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/06/2017 R.G.N. 346/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2021 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. MUCCI ROBERTO,

visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.P. aveva convenuto in giudizio, ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 48 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Lombardia, innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Milano, perchè fosse accertata la nullità ovvero l’illegittimità dell’atto in data 19.11.2015 con il quale il Ministero aveva intimato ad esso ricorrente il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal 1.9.2015 e aveva disposto, ai sensi del D.P.R. n. 487 del 1997, che non avrebbe potuto accedere ad impieghi presso la Pubblica Amministrazione.

2. L’ordinanza di rigetto del ricorso fu confermata dal Tribunale, adito dallo S. ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 51.

3. Il reclamo proposto dallo S., ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58 avverso la sentenza di primo grado è stato- rigettato dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe.

4. Avverso questa sentenza S.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. Questa Corte (ordinanza interlocutoria pronunciata il 19 aprile 2019) ha concesso al ricorrente il termine di sessanta giorni per notificare il ricorso alla Avvocatura Generale dello Stato, avendo rilevato che lo stesso ricorso risultava notificato alla Avvocatura Distrettuale e che il Ministero non risultava costituito in giudizio.

6. All’esito della nuova notifica, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio depositando controricorso per resistere al ricorso avversario.

7. Il P.M. ha depositato memoria scritta ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 come conv. nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso è inammissibile.

9. la L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 62 dispone che “Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell’efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d’appello, che provvede a norma del comma 60”. Il successivo comma 64 stabilisce che “In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’art. 327 c.p.c.”.

10. Questa Corte (ex multis, Cass. 20922/2019, Cass. 26479/2017, Cass. n. 19177/2016, Cass. n. 16216/2016) ha reiteratamente affermato che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che, in via derogatoria, comporta la decorrenza dei termine dal suddetto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133 c.p.c., comma 2, nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.”, norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria.

11. Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate perchè ne condivide le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., e perchè nel ricorso e nella memoria non è stato apportato alcun argomento che imponga la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato.

12. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata è stata pubblicata il 6 giugno 2017 e, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente (cfr. intestazione ricorso, pg. 2 primo cpv.), è stata comunicata in pari data.

13. Il ricorso per cassazione è stato notificato, all’Avvocatura Distrettuale, in data 9/11 ottobre 2017, ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni stabilito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, decorrente dal 6 giugno 2017 (data di comunicazione della sentenza oggi impugnata).

14. Va precisato che la concessione del termine per la notifica del ricorso alla Avvocatura Generale dello Stato, stabilita, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., ai soli fini della regolarità del contraddittorio; non incide sulla decorrenza del termine per impugnare.

15. Va, poi, osservato che, trattandosi di controversia in materia di lavoro, non trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (Cass. Sez. Un. 749/2007).

16. Le spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.

17. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

LA CORTE

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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