Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13910 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 06/07/2020), n.13910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20885-2016 proposto da:

E.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO

FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO DE GIORGIO, GIUSEPPE

DELLOSSO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DI (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore fallimentare

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA

41, presso lo studio dell’avvocato MARGHERIDA VALENTINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO GAUDIO;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 84/2016 della CORTE D’APPELLO LECCE SEZ.DIST.

DI TARANTO, depositata il 18/05/2016 R.G.N. 182/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto -, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale E.V. aveva chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con la società (OMISSIS) s.r.l. nell’ambito della quale aveva rivestito la carica di amministratore unico;

1.1. secondo il giudice di appello le emergenze probatorie non dimostravano l’assunto dell’originario ricorrente circa la natura meramente formale della carica di amministratore unico della società dallo stesso rivestita, giustificato con l’essere la società, di fatto ed in via esclusiva, amministrata dall’altro socio, E.G., fratello del ricorrente;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, E.V. sulla base di cinque motivi; il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2086,2094,2104,2380,2381,2697, c.c.. Premessa la compatibilità della qualifica di amministratore di società di capitali con la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, qualora risulti in concreto l’effettivo assoggettamento, nonostante la carica di amministratore rivestita, dell’organo di amministrazione della società, ascrive alla sentenza impugnata l’errore in diritto di avere, in sintesi, ritenuto che la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non potesse che escludere il compimento di qualunque atto, anche meramente formale, rientrante nelle attribuzioni dell’amministratore della società;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Premesso l’obbligo del giudice di merito di decidere la controversia sulla base delle prove prodotte in giudizio dando conto di avere esaminato il materiale probatorio acquisito al processo senza ignorare elementi di prova astrattamente decisivi al fine della ricostruzione dei fatti, si duole della esclusione di ogni rilevanza alla deposizione testimoniale resa dal genitore dei germani E., esclusione scaturente dalla aprioristica valutazione di inattendibilità dello stesso;

3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’ulteriore profilo rappresentato dalla attribuzione agli elementi di prova di un contenuto difforme da quello effettivo. Richiama e trascrive in parte le deposizioni dei testi P.G. e E.G., contestando che essi si fossero limitati a riferire della modalità organizzativa della società e della divisione dei compiti fra i soci, come, invece, ritenuto dalla sentenza impugnata;

4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., denunziando il preteso travisamento del contenuto del verbale di assemblea del 25.11.2003;

5. con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 232,115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere omesso di valutare la circostanza relativa alla mancata presentazione – senza giustificato motivo – del legale rappresentante per rendere l’interrogatorio formale;

6. il primo motivo di ricorso è infondato;

6.1. il giudice di appello ha premesso che con la domanda di primo grado E.V. aveva dedotto il carattere solo formale della carica di amministratore unico della (OMISSIS) s.r.l. rivestito nel periodo in controversia per essere la società amministrata, di fatto ed in via esclusiva, dal fratello G., anch’esso socio; a questi competevano, infatti, le decisioni in ordine all’attività strategica e finanziaria della società mentre al ricorrente ed all’altro fratello, L., era riservato un ruolo meramente esecutivo, pur svolgendo i suddetti mansioni tecniche di rilevante importanza e responsabilità.

6.2. la sentenza impugnata si confronta con tale prospettazione laddove ritiene che le emergenze in atti deponevano per il carattere non formale dell’incarico rivestito dall’odierno ricorrente e che non aveva trovato conferma il preteso ruolo di sovraordinazione nella gestione della società ascritto al fratello G.. Le ragioni alla base del decisum non si pongono, quindi, in contrasto con i principi elaborati da questa Corte in tema di cumulabilità della carica di amministratore di una società di capitali con un rapporto di lavoro dipendente (cfr., tra le altre, Cass. n. 19596 del 2016) posto che la esclusione del ricorrere di tale ipotesi non è frutto della negazione in astratto di tale giuridica possibilità ma della ricognizione della concreta fattispecie a mezzo delle risultanze di causa alla stregua delle quali era da escludere che al fratello del ricorrente facessero capo gli effettivi poteri di direzione e gestione della società;

7. il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per l’evidente connessione, sono inammissibili, per non essere le censure articolate riconducibili all’ambito della violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. le quali non possono porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 1229 del 2019, Cass. n. 27000 del 2016);

7.1. le censure articolate dall’odierno ricorrente, infatti, sono incentrate sulla contestazione del significato probatorio delle emergenze della prova orale e documentale e della valutazione di inattendibilità della testimonianza del genitore dell’odierno ricorrente e, quindi, intese a sollecitare un sindacato di merito estraneo ai compiti del giudice di legittimità il quale non ha il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonchè scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 24679 del 2013, Cass. n. 2197 del 2011, Cass. n. 20455 del 2006, Cass. n. 7846 del 2006); tanto assorbe il rilievo dell’ulteriore profilo di inammissibilità rinvenibile nella violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 per mancata integrale trascrizione della risultanza processuale del cui apprezzamento ci si duole e per mancata indicazione della sede di relativa reperibilità nell’ambito del fascicolo di merito, come onere del ricorrente (Cass. n. 29093 del 2018, Cass. n. 195 del 2016Cass. n. 16900 del 2015, Cass. n. 26174 del 2014, Cass. Sez. Un, n. 7161 del 2010);

8. il quinto motivo è infondato. Premesso quanto osservato al paragrafo 7 in punto di configurabilità del vizio di violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento al dedotto vizio di motivazione si rileva che la ricostruzione fattuale alla base della sentenza impugnata non risulta incrinata dalla censura articolata dalla società ricorrente, non coerente con l’attuale configurazione del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, di un fatto un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto de gli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. Sez. Un. 8053 del 2014); tale connotato di decisività non è declinabile in relazione alla mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società posto che, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., alla stessa non è ricollegato alcun automatico effetto confessorio ma solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, unitamente agli altri elementi di prova (Cass. n. 9436 del 2018, Cass. n. 10099 del 2013, Cass. n. 5240 del 2006);

9. al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

10. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 6.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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