Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13910 del 03/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 13910 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 4099-2008 proposto da:
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE

DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario

della

S.C.C.I.

S.P.A.

Società

di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
2013
833

domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, CORRERA
FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 03/06/2013

contro

AUTOTRASPORTI C.D.R. S.R.L. in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio
dell’avvocato DI NEO STEFANO, che la rappresenta e

delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 502/2006 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 31/01/2007 r.g.n. 858/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito l’Avvocato DI NEO STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine accoglimento.

difende unitamente all’avvocato CASINI PARIDE, giusta

Svolgimento del processo
Con sentenza del 20/6 — 31/1/07 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato
l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del
Tribunale di Modena con la quale era stata annullata la cartella esattoriale

rimasti insoluti.
La Corte territoriale ha spiegato che l’Inps avrebbe dovuto integrare il
contraddittorio nei confronti del soggetto esattore della cartella opposta e che era
risultata infondata l’eccezione di decadenza sollevata con riferimento
all’inosservanza del termine di quaranta giorni per la proposizione dell’opposizione
da parte dell’intimato, in quanto l’ente previdenziale non aveva prodotto
documentazione idonea a certificare l’esatta decorrenza dello stesso; inoltre,
secondo la Corte, l’appello dell’Inps si era rilevato carente per quel che
concerneva il merito della causa che verteva sul presunto protrarsi dell’orario
normale di lavoro da parte del dipendente Houssine, circostanza, questa, che il
primo giudice aveva ritenuto essere stata genericamente dedotta.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps che affida l’impugnazione
a quattro motivi di censura.
Resiste con controricorso la società Autotrasporti C.D.R. s.r.l.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e
falsa applicazione dell’art. 24, comma 5, del D.Lvo 26/2/1999 n. 46, l’Inps, nel
contestare l’affermazione del giudice d’appello secondo il quale l’ente
previdenziale avrebbe dovuto farsi carico di integrare il contraddittorio nei confronti
del soggetto esattore, obietta che, nelle ipotesi di ricorso in opposizione ai sensi
dell’art. 46 del citato decreto legislativo, la notifica al concessionario assolve alla
funzione di mera “denuntiatio litis”, per cui deve escludersi che nel giudizio di
opposizione a cartella esattoriale il concessionario, soggetto destinatario del

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notificata alla società Autotrasporti C.D.R. s.r.I per il pagamento di contributi

pagamento, ma non contitolare del diritto di credito, assuma la qualità di
contraddittore necessario.
2. Col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’ad. 24,
comma 5, del D.Lvo n. 46/1999, in relazione all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 421 e

quale la Corte d’appello, ritenendo ordinatorio il termine di quaranta giorni per la
proposizione dell’opposizione alla cartella esattoriale, ha deciso il rigetto della
propria eccezione di decadenza della controparte dalla possibilità di proporre il
suddetto rimedio. Il ricorrente precisa, invero, che la suddetta eccezione di
decadenza, oltretutto di natura pubblicistica e come tale rilevabile d’ufficio, era
stata, comunque, sollevata proprio a ragione del carattere perentorio del predetto
termine non osservato dalla controparte.
3. Col terzo motivo è denunziata l’omessa motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio in quanto si sostiene che non era stata considerata la
circostanza che in sede di appello era stato prodotto il documento inviato dal
concessionario per la riscossione che conteneva al suo interno la data di notifica
della cartella, avvenuta ad opera della Uniriscossioni S.p.a, già Gespro s.p.a, il
15/9/2000, data, quest’ultima, rispetto alla quale l’opposizione, proposta il
22/1/2001, era indubbiamente tardiva, a nulla valendo l’affermazione della
controparte, presa erroneamente in considerazione dal giudice di secondo grado,
in merito alla diversa data di notifica del 28/12/2000.
4. Con l’ultimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’ad. 24,
commi 3, 5 e 6 del D.Ivo 26/2/99 n. 46, dell’ad, 26 del Divo 13/4/99 n. 112, in
relazione all’ad. 13, commi 6 e 8, della legge 23/12/98 n. 448, nonché dell’ad.
2909 c.c. e degli artt. 442 e segg. c.p.c. con riferimento al fatto che i giudici
d’appello hanno affermato la natura ordinatoria del termine di quaranta giorni per
la proposizione dell’opposizione, mentre lo stesso non poteva che essere
perentorio in considerazione dell’esigenza di rendere non più contestabile da parte

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437 c.p.c., la difesa dell’istituto previdenziale contesta la motivazione attraverso la

del debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa
impugnazione tempestiva.
Osserva la Corte che i quattro motivi possono essere trattati congiuntamente in
quanto tra loro connessi.

nascere dalla disamina del primo motivo, atteso che la vera ragione per la quale
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente deputato alla riscossione
non era necessaria nella fattispecie discende solo dalla considerazione che non si
vedeva in ipotesi di irregolarità formale della cartella, casi nei quali la
giurisprudenza di legittimità (v. ad esempio Cass. Sez. lav. n. 18522 del 9/9/2011
e Cass. Sez. 2 n. 709 del 16/1/2008) riconosce che tale ente è litisconsorte
necessario, bensì in ipotesi di contestazione in radice dei presupposti legittimanti
la pretesa contributiva da parte dell’Inps.
Tanto chiarito si osserva che il ricorso è fondato.
E’, infatti, dirimente la questione sollevata in merito alla rilevabilità d’ufficio della
decadenza in conseguenza delle contestazioni formulate con riguardo alla
tempestività del rimedio dell’opposizione a cartella esattoriale.
Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare (Cass. Sez. 6 L, Ordinanza n. 8931 del 19 aprile 2011) che ” in tema di iscrizione a ruolo dei
crediti previdenziali, il termine previsto dall’ad. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46
del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della
pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un’espressa
indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito
contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed
a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non
fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 24 Cost.,
poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di
esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007),

Orbene, va anzitutto rilevato che occorre eliminare un equivoco di fondo che può

né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell’ambito
della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne
consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla

l’esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni
mosse dal debitore. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, primo comma,
cod. proc. civ.).”
Ancor prima si era statuito (Cass. Sez. Lav. n. 11274 del 16/5/2007) che” in tema
di opposizione a cartella esattoriale, emessa dall’istituto concessionario della
gestione del servizio di riscossione, per il mancato pagamento di contributi pretesi
dall’I.N.P.S., l’accertamento della tempestività del ricorso proposto dall’ingiunto,
con riguardo all’osservanza del termine prescritto dall’art. 24, quinto comma, del d.
Igs. 26 febbraio 1999, n. 46, in quanto involge la verifica di un presupposto
processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi
di decadenza prevista “ex lege”, avente natura pubblicistica), è un compito che il
giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo
l’acquisizione degli elementi utili anche “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e
437 cod. proc. civ., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso
dell’eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza,
rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di
“potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell’azione giudiziale. (Nella
specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato,
per assunta violazione del predetto termine, l’inammissibilità della
formulata opposizione a cartella esattoriale emessa nell’interesse dell’I.N.P.S., sul
presupposto che il relativo onere attinente alla tempestività del ricorso spettasse
all’opponente, senza, perciò, che lo stesso giudice avesse proceduto ai necessari
accertamenti probatori integrativi sulla scorta dei documenti già acquisiti al

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proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d’ufficio, preclude

processo in relazione al riscontro della data di ricevimento dell’avviso di
notificazione della cartella esattoriale impugnata).”
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza
impugnata e rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Bologna che, nel

provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P. Q. M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 6 marzo 2013
Il Consigliere estensore

verificare in diversa composizione la sussistenza o meno della decadenza,

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