Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13910 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2017, (ud. 20/01/2017, dep.01/06/2017),  n. 13910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24174-2016 proposto da:

A.F.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIO DI FRENNA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 412/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

12/02/2016, depositata il 17/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE

CHIARA.

Fatto

RILEVATO

che:

il sig. A.F.J., cittadino nigeriano, ricorse avverso il provvedimento di diniego di qualsiasi forma di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale;

il Tribunale di Firenze respinse il ricorso con ordinanza confermata dalla Corte d’appello, che ha ritenuto il gravame del sig. A. inammissibile per difetto di specificità della censura, quanto al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, e infondato quanto al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, atteso che la parte meridionale della Nigeria, da cui proveniva l’appellante, non poteva dirsi preda di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c);

il sig. A. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo;

l’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di norme di diritto, è inammissibile: per la parte relativa al disconoscimento della protezione umanitaria, perchè non è attinente alla ratio della decisione impugnata (di inammissibilità, come si è visto, dell’appello per difetto di specificità); per il resto, perchè contiene esclusivamente censure di merito, peraltro generiche;

va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15 % e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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