Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1391 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1391 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 14473-2012 proposto da:
MAUTONE SAVERIO MTNSVR49P21E95M, elettivamente
domiciliato in ROMA, V2ZE LIEGI 44 presso lo studio dell’avvocato
,

CALIENDO ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato
SALOMONE ANTONIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE di MARIGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. DEGLI UBALDI 330,
presso lo studio dell’avvocato IASEVOLI MARIA ASSUNTA,
rappresentato e difeso dagli avvocati MOLARO LUIGI, ESPOSITO
SEBASTIANO giusta procura a margine del controricorso;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 23/01/2014

avverso la sentenza n. 1507/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 02/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2012 n. 14473 sez. M3 – ud. 07-11-2013
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45) R. G. n. 14473/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (App. Napoli, 02/05/2011) ha, per quanto qui
rileva, rigettato l’appello proposto da Saverio Mautone avverso la sentenza
emessa dal Tribunale di Nola, confermando quanto da essa statuito circa il

pagamento di canoni dovuti per l’utilizzo, da parte del Comune di
Marigliano, di un’area scoperta di proprietà del Mautone, il quale, in
subordine, spiegava domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.,

anch’essa rigettata. La Corte Territoriale riteneva, da un lato, priva di pregio
la “costruzione” del Mautone che riteneva essersi perfezionato un contratto
in forma scritta, consistito nella proposta da parte del Comune – costituita
dalla delibera della sua Giunta e dalla missiva del suo sindaco – e nella
“accettazione” asseritamente consistita dalla missiva con cui il Mautone
richiese il pagamento delle pigioni arretrate e mai pagate, in quanto i
suddetti documenti costituiscono meri atti interni al Comune e che la
delibera si limitò a prendere atto della disponibilità del Mautone rinviando
ogni decisione (dovendone acquisire la dichiarazione di disponibilità
all’affitto); mentre la nota del sindaco ha mero valore di ordine ai propri
dipendenti ed è quindi priva di effetto giuridico in favore del Mautone.
Dall’altro lato, rigettava la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., ritenendo
priva di pregio la tesi del Mautone secondo cui non sarebbe individuabile la
figura del funzionario che ha stipulato il contratto nullo, perché ben avrebbe
potuto individuarlo mediante l’esercizio del diritto all’accesso agli atti e
quindi agire contro di lui.
2. — Ricorre per Cassazione il Mautone con due motivi di ricorso; resiste
con controricorso il Comune di Marigliano. Le censure lamentate dal
ricorrente sono:
2.1 — Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto la sentenza
impugnata si sarebbe limitata a richiamare la motivazione espressa dal
giudice di primo grado, non risultando che il giudice d’appello avesse
3

rigetto della domanda principale del Mautone, avente ad oggetto il

esaminato e valutato l’infondatezza dei motivi di gravame, precisando che,
se non vi era stata la regolarizzazione del contratto attraverso la redazione di
un atto scritto, è indubbio che esisteva una delibera comunale, che non
costituirebbe mero atto interno alla P.A.
2.2 — Violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 e ss. c.c. — insufficiente
e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai
sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ritenendo, contrariamente al giudice di

arricchimento, avendo il Comune goduto di un bene senza pagare i canoni
dovuti, con un conseguente danno all’odierno ricorrente in termini della
subita diminuzione patrimoniale.
3. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio.
3.1 — Quanto al primo motivo di ricorso, l’odierno ricorrente non tiene conto
dell’orientamento di questa S.C. secondo cui, qualora con il ricorso per
cassazione si sollevino censure che comportino l’esame
di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario
– in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso – che il testo di
tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di
ermeneutica asseritamente violati, con l’indicazione delle modalità
attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la
relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato
interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza, in quanto
l’interpretazione dell’atto amministrativo costituisce un accertamento di
fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 1893/2009; n.
18661/2006; n. 3015/2006). Il controllo sull’interpretazione dei
regolamenti comunali, delle delibere del sindaco e della giunta di un
comune, nonché delle conseguenti determinazioni dirigenziali e sindacali,
rimesso alla Corte di cassazione presuppone che la Corte stessa, mediante la
lettura del solo ricorso, possa effettuare un confronto tra il contenuto degli
atti contestati e la lettura datane dal giudice del merito. Conseguentemente il
ricorso, ove non riporti il contenuto degli atti contestati, è privo del requisito
dell’autosufficienza e deve essere rigettato (Cass. n. 29322/2008; n.
13711/2007).
Inoltre,

occorre

considerare

la motivazione della sentenza di secondo grado per relationem
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che
concreta

secondo grado, sussistenti i presupposti e i requisiti per l’azione di indebito

carenza di motivazione qualora consista in un mero rinvio alla precedente
decisione, risolventesi in un’acritica approvazione della predetta. È invece
legittima quando il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia
punti essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si
limiti a farli propri, ma confuti le censure contro di questa formulate con il
gravame, attraverso un itinerario argomentativo ricavabile dall’integrazione
della parte motiva delle due sentenze di merito (Cass. n. 12625/2010; n.

impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati.
3.2 — Quanto al secondo motivo di impugnazione, non sussiste la lamentata
violazione di legge, né il prospettato vizio motivazionale. La decisione
impugnata ha fatto buon governo del pacifico orientamento di questa S.C.
che ha adattato all’introduzione della 1. n. 144/1989 i consolidati principi in
tema di sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c., affermando che “in tema
di spese dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali) in difetto dei
necessari presupposti, agli effetti di quanto disposto dall’art. 23, quarto
comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con
modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144), l’insorgenza del rapporto
obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l’amministratore
o il funzionario che abbia consentito la prestazione – con conseguente
impossibilità di esperire nei confronti del Comune l’azione di
arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della
sussidiarietà – si ha in tutti i casi in cui manchi — come nella specie – una
valida ed impegnativa obbligazione dell’ente locale”

(Cass. n.

10640/2007; v. anche Cass. n. 12880/2010; 11854/2007), con la
conseguenza che, dopo l’introduzione di tale normativa, la questione del
riconoscimento dell’utilità della prestazione si pone, di regola, solo allorché
sia il funzionario o l’amministratore che, responsabile verso il privato,
intenti poi l’azione ex art. 2041 nei confronti della P.A. (argomento
desumibile, tra le altre, da Cass. n. 9447/2010).
Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha ritenuto — con congrua e
corretta motivazione relativa, in sostanza, proprio all’assenza del requisito
della sussidiarietà in relazione alla domanda di cui all’art. 2041 c.c. – di
condividere pienamente le conclusioni del Tribunale e ha valutato come
priva di pregio la tesi del Mautone che “nel caso di specie non è
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15483/2008; n. 2268/2006; n. 3066/2002). Nel caso di specie, la sentenza

individuabile la figura del funzionario che ha stipulato il contratto nullo -,
perché l’odierno ricorrente avrebbe ben potuto individuarlo mediante
l’esercizio all’accesso agli atti (o comunque identificarlo sulla base degli
stessi atti del Comune, facilmente accessibili) e, quindi, agire contro di lui
come per legge.
4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”

difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
le spese seguono la soccombenza nel rapporto con la parte costituita;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 2500,00=, di cui Euro 2300,00= per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai

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