Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1391 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. III, 22/01/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28233/19 proposto da:

-) D.S., elettivamente domiciliato a Cosenza, via Cesare

Gabriele n. 12, presso l’avvocato Ida Stefania Quaglio, che lo

difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro 2.9.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.9.2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.S., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo che il proprio padre, avendo scoperto che egli aveva una relazione omosessuale, minacciò di ucciderlo.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento D.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro, che la rigettò con ordinanza 9.2.2018.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 2.9.2019.

Quest’ultima ritenne (con ampia motivazione) che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè in (OMISSIS) non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva non solo provato, ma – prima ancora – nemmeno allegato specifiche circostanze, legate alla sua persona, idonee a qualificarlo come “vulnerabile”; non vi era prova di un inserimento lavorativo in Italia da parte del richiedente; il racconto del richiedente non era credibile; in ogni caso il suo racconto evidenziava che le ragioni per le quali aveva lasciato il Paese erano permanenti e non transeunti (e che ciò impediva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da D.S. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi posti a fondamento del ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c.. Al ricorso, infatti, non è allegata alcuna procura speciale in originale, ma solo una fotocopia (in larga parte illeggibile) di un documento sul quale è estesa la procura alle liti, l’attestazione di conformità di essa all’originale, la sottoscrizione dall’avvocato del ricorrente.

La sottoscrizione della procura, la sottoscrizione dell’autentica della firma e la sottoscrizione dell’attestazione di conformità della fotocopia all’originale non sono originali, ma fotocopie.

1.1. Orbene, se è consentito all’avvocato del ricorrente scansionare e sottoscrivere digitalmente il ricorso per cassazione e la procura, depositando la copia cartacea, resta pur sempre fermo l’obbligo di attestare la conformità della copia c.d. analogica all’originale c.d. digitale, e di farlo con una sottoscrizione autografa (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019, Rv. 654622 – 01).

Nel caso di specie, per contro, non solo la procura non risulta sottoscritta digitalmente, ma persino l’attestazione di conformità all’originale della fotocopia della procura è stata depositata solo in fotocopia.

Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile per il mancato deposito in atti d’una valida procura.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa della parte intimata.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

(-) dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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