Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13909 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26736-2018 proposto da:

A.D.B.M.A., domiciliata in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO PANNONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMEMTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2986/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/05/2018 R.G.N. 6773/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona cel Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, che ha concluso per: in via principale

rimessione alle SS.UU. e in subordine accoglimento;

udito l’Avvocato STEFANO FANNONE;

udito l’Avvocato MANUELA MASSA, per delega verbale Avvocato EMANUELA

CAPANNOLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 12986 del 2018, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione proposta da A.D.B.M.A. avverso la sentenza di primo grado di accoglimento solo per il periodo compreso tra il primo settembre 2010 ed il 22 aprile 2013 della domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’assegno di invalidità, revocatole dall’Inps dal primo giugno 2010 in seguito all’esito negativo della visita di revisione per il venir meno del requisito sanitario richiesto dalla legge.

In particolare, l’appellante si doleva del fatto che la revoca della prestazione, intervenuta al sessantaquattresimo anno di età, non le avrebbe permesso di raggiungere il requisito anagrafico (sessantacinque anni) utile a beneficiare dell’assegno sociale.

La Corte d’appello ha ricordato la giurisprudenza di legittimità che aveva affermato il principio, in caso di revoca della prestazione, della necessità di instaurare un nuovo procedimento amministrativo al fine di ottenerne il ripristino e, poichè nel caso di specie non vi era prova dell’avvenuta proposizione della relativa domanda amministrativa, ha rilevato d’ufficio la circostanza a cui ha fatto seguire la declaratoria di improponibilità della domanda giudiziaria non potendosi ritenere ciò impedito dall’avvenuta pronuncia nel merito in primo grado.

Tuttavia, in difetto di appello incidentale da parte dell’Inps ed in virtù del generale divieto di reformatio in pejus, la Corte territoriale ha fatto salvi gli effetti della pronuncia di prime cure con cui il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto all’appellante il diritto a percepire l’assegno d’invalidità fino al raggiungimento del sessantaquattresimo anno di età ((OMISSIS)).

La cassazione della sentenza è domandata da A.d.B.M.A. sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria.

l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso e successiva memoria.

La Sesta Sezione di questa Corte ha sollecitato l’intervento della Sezione ordinaria con ordinanza interlocutoria n. 15170 del 2020.

Il Procuratore generale ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

In via preliminare, in risposta alle richieste delle parti, deve affermarsi che non sussistono i presupposti per investire le Sezioni Unite della questione introdotta con il secondo motivo di ricorso il quale ha formato oggetto delle considerazioni svolte dall’ordinanza interlocutoria sopra indicata nonchè di quelle che il P.G. ha rassegnato nelle proprie conclusioni.

La complessiva questione dedotta in causa va risolta con l’accoglimento del terzo motivo la cui disamina, per ragioni logiche, va preposta a quella del secondo, con la conseguenza che la sentenza impugnata va cassata quanto al medesimo motivo accolto restando assorbito ogni altro profilo.

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, parte ricorrente denuncia violazione e o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe rilevato d’ufficio la carenza della domanda amministrativa senza concedere alle parti un termine per il deposito delle memorie, così come prescritto dall’art. 101 c.p.c., modificato dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile al caso in esame (art. 101 c.p.c., comma 2).

Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, deduce violazione e o falsa applicazione del D.L. n. 20 giugno 1996, n. 323, art. 4, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1996, n. 425, come modificato dalla L. 27 dicembre 1997, art. 52, nonchè dell’art. 24 Cost. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che, in caso di revoca del beneficio da parte dell’Istituto concedente, la legge consentirebbe la proposizione diretta del ricorso per il riconoscimento della prestazione, senza prescrivere in capo al beneficiario l’obbligo di proporre una nuova domanda amministrativa.

Nella memoria illustrativa – appellandosi al principio jura novit curia – la ricorrente sostiene la fondatezza del secondo motivo anche sotto il diverso profilo della violazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 102 del 2009 e del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5; l’accertamento negativo del requisito sanitario in esito a visita di revisione non rientrerebbe nel tipo legale della revoca, nè darebbe luogo all’estinzione del diritto alla prestazione sociale per il cui ripristino l’interessato è tenuto ad attivarsi per l’avvio di un nuovo procedimento amministrativo.

Col il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c. in quanto il giudice dell’appello, nel ritenere improponibile il ricorso, avrebbe omesso di considerare che l’odierna ricorrente, in data 21 maggio 2010, aveva presentato una domanda amministrativa per sollecitare la visita di revisione fissata per il novembre dello stesso anno.

Il primo motivo, che denuncia la violazione di un principio direttamente ricavabile dagli artt. 24 e 111 Cost., già recepito nell’art. 183 c.p.c., comma 4, e art. 384 c.p.c., comma 3, e che è stato poi formalizzato con l’art. 101 c.p.c., comma 1 aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 (Cass. Sez. un., n. 20935 del 2009, nonchè Cass. n. 10062 del 2010, n. 9591 e 17495 del 2011, n. 11928 del 2012, n. 25054 del 2013, n. 11453 del 2014), è infondato.

Questa Corte di cassazione ha costantemente affermato il principio secondo il quale la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di “error in iudicando”, ovvero di “error in iudicando de iure procedendi”, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini (Cass. n. 2984 del 2015; Cass. n. 17473 del 2018; Cass. n. 16129 del 2015).

Dunque, la parte che si dolga di tale vizio ha l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in sua difesa qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente attivato, in quanto, alla stregua del canone costituzionale di ragionevole durata del processo, detta indicazione non costituisce un adempimento fine a sè stesso, la cui omissione è censurabile in sede d’impugnazione a prescindere dalle sue conseguenze pratiche, ma assume rilievo solo in quanto finalizzata all’esercizio effettivo dei poteri di difesa (si vedano, in tali termini, Cass. 12 marzo 2010, n. 6051; Cass. 30 aprile 2011, n. 9591; Cass. 7 novembre 2013, n. 25054).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto, a sostegno della decisività del rilievo e dell’ipotizzato pregiudizio, quali istanze istruttorie e allegazioni difensive non avrebbe avuto modo di sviluppare, per la mancata attivazione del dialogo. D’altra parte non avrebbe potuto trovare ingresso in sede di giudizio di appello la produzione della domanda amministrativa ritenuta assente dalla sentenza impugnata (laddove pure ritualmente presentata) in ragione dell’estinzione del relativo diritto, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali (cfr. Cass., Sez Un., 20 aprile 2005, n. 8202).

Neppure può ipotizzarsi una violazione del diritto di difesa non concernendo la pronuncia qui impugnata fatti o motivi nuovi e diversi da quelli trattati nel giudizio bensì aspetti (l’esistenza o meno della domanda amministrativa integrante una condizione di proponibilità) che, inerendo al processo o alla posizione delle parti nello stesso, sono o devono essere da queste conosciuti ed attengono al precedente dibattito, rientrando nella cognizione ex officio del giudice.

Come anticipato in premessa, va esaminato per priorità logica il terzo motivo con il quale la ricorrente critica la sentenza impugnata in punto di omessa valutazione di un fatto storico, ritualmente dedotto in atti, e relativo all’avvenuta presentazione della domanda di conferma dell’assegno di invalidità in data 21 maggio 2010 con modalità telematica.

La circostanza, ritualmente riportata alla pagina 17 del ricorso con l’indicazione dell’ulteriore corredo documentale a suo tempo allegato al fascicolo di parte al momento della costituzione in primo grado, è in effetti decisiva quanto all’esito del giudizio relativo alla sussistenza delle condizioni di proponibilità del ricorso.

Deve, in particolare, ricordarsi il quadro normativo al cui interno si colloca la fattispecie in esame.

In particolare, la L. n. 102 del 2009, art. 20, comma 2, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 78 del 2009, applicabile ratione temporis, ha previsto: “l’INPS accerta la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità ed in caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l’art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 21 settembre 1994, n. 698. Per il triennio 2010 – 2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile”.

Il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, richiamato prevede: “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell’accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità”.

Nel caso di specie, in vista del programmato svolgimento del procedimento di verifica del mantenimento del requisito sanitario, poi definito con l’adozione dell’atto formale di revoca del 20 giugno 2011, la ricorrente propose la domanda amministrativa del 21 maggio 2010.

Tale specifica circostanza, riferita alla prestazione richiesta, alla data ed alle modalità di presentazione, non risulta essere stata posta in contestazione, per cui il fatto potenzialmente idoneo ad integrare la condizione di proponibilità dell’azione deve ritenersi definitivamente comprovato (in tal senso, vd. Cass. n. 16164 del 2004).

E’ opportuno, a questo punto, ricordare che il peculiare procedimento amministrativo di verifica della permanenza del requisito sanitario applicato nel caso di specie, di cui sono state riportate le specifiche disposizioni, realizza la finalità, oggetto nel tempo di numerosi interventi (L. n. 381 del 1970; L. n. 382 del 1970; L. n. 118 del 1971; L. n. 29 del 1977; L. n. 291 del 1988 e succ. D.M. 20 luglio 1989, n. 293 e D.M. 3 gennaio 1992, n. 148; L. n. 295 del 1990 e D.M. 5 agosto 1991, n. 387; L. n. 449 del 1997; L. n. 448 del 1998; L. n. 326 del 2003; L. n. 248 del 2005 e attuato con il D.P.C.M. 30 marzo 2007; L. n. 102 del 2009; L. n. 114 del 2014), di contenere l’intervento dello Stato ai soli casi in cui il bisogno di protezione sociale della persona affetta da invalidità risulti essere effettivo.

In questo contesto, l’assistito soggetto all’azione di verifica può, ove lo ritenga opportuno, non limitarsi ad attendere l’esito dell’accertamento (che non potrebbe che confermare, nella migliore delle possibilità, il permanere della condizione sanitaria anche se in atto la stessa si fosse aggravata in ragione del disposto, relativo alle verifiche straordinarie, del D.M. Tesoro 20 settembre 1989, n. 293, art. 2, comma 3) ma inserirsi attivamente anche presentando domanda di aggravamento ai sensi della L. n. 80 del 2006 (alla ASL), con la consueta procedura (vd. in tal senso anche la circolare INPS n. 77 del 2008).

Ciò risponde ad una logica di efficienza dell’azione amministrativa e di effettività della tutela della persona invalida che riemerge anche in sede giudiziale con l’art. 149 disp. att. c.p.c., laddove è disposto che nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l’aggravamento della malattia, nonchè tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.

Se, dunque, è immanente nel sistema l’interesse pubblico a che si tenga conto dell’effettivo stato di invalidità anche nel corso del procedimento amministrativo, a prescindere dalle condizioni esistenti al momento della iniziale domanda, è evidente che è ben possibile che l’interessato proponga – come è avvenuto nel caso di specie – nell’ambito di una programmata attività di verifica di permanenza del requisito sanitario, una istanza amministrativa finalizzata ad ottenere la riconferma della prestazione, in via preventiva, rispetto ad un eventuale esito negativo della verifica.

Tale possibile iniziativa del cittadino, che certamente accresce la sfera delle sue tutele, si innesta validamente nel programmato iter della verifica amministrativa anche se quest’ultimo sfoci comunque nella revoca della prestazione.

Nel senso di una profonda modifica dell’esercizio della funzione di verifica della permanenza dei requisiti sanitari si è del resto orientata anche la legislazione più recente, non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. Infatti, la L. n. 114 del 2014, in sede di conversione del D.L. n. 90 del 2014, con il comma 6 bis dell’art. 25 ha stabilito che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.

Come esplicita la stessa intitolazione, la norma si pone l’obiettivo primario della semplificazione degli adempimenti relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilità e consente la conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura almeno fino alle risultanze della visita di revisione.

In definitiva, l’istanza presentata dalla ricorrente in data 21 maggio 2010 è certamente idonea a realizzare la condizione di proponibilità richiesta in quanto assolve alla medesima finalità assunta dalla domanda originaria nell’ambito della fattispecie costitutiva del diritto; anche in questa occasione, infatti, l’interessato ha richiesto l’accertamento del requisito sanitario per mantenere il diritto alla prestazione e tale prestazione non potrebbe essere attribuita in sede giudiziale se non in relazione ad una specifica domanda rivolta all’Ente competente, con la sola salvezza dei procedimenti di liquidazione di prestazioni che devono essere iniziati di ufficio (vedi Cass. 24 febbraio 2004, n. 3679).

Da questi principi si è discostata la sentenza impugnata, ritenendo insussistente la domanda amministrativa tesa ad ottenere la riconferma dell’assegno di invalidità nonostante tale domanda fosse stata presentata e che la relativa circostanza fosse stata indicata e documentata in ricorso, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi proponibile.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata quanto al motivo accolto, restando assorbito il secondo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata quanto al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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