Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13909 del 01/06/2017
Cassazione civile, sez. III, 01/06/2017, (ud. 04/05/2017, dep.01/06/2017), n. 13909
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28868-2015 proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE
CAROLIS 34-B, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO BUFALINI
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SICURITALIA GROUP HOLDING SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore Sig. M.L., SICURITALIA FIDES SRL IN
LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
C.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA
3, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MARTUCCI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI GRANATO giusta
procura speciale a margine del controricorso;
SICURITALIA FIDES SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig. C.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO MARTUCCI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUIGI GRANATO giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
V.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1025/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 29/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto il
rigetto;
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con sentenza resa in data 29/5/2015, la Corte d’appello di Firenze, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato inopponibile alle società Sicuritalia Group Holding s.p.a. (SGH) e Sicuritalia Fides s.r.l. (Fides), ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto con il quale P.E. ha ceduto, alla coniuge V.F., la quota di partecipazione alla società Fides di pertinenza dello stesso P.;
che, con la medesima sentenza, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla SGH e dalla Fides, la corte territoriale ha condannato il P. e la V. al rimborso, in favore delle società appellanti incidentali, delle spese del doppio grado del giudizio di merito;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria promossa dalla SGH e dalla Fides (creditrici del P.), e segnatamente del requisito dell’eventus damni, tenuto conto che l’azzeramento per perdite del capitale sociale della Fides, deliberato successivamente alla cessione della quota in favore della V., e il successivo esercizio, da parte di quest’ultima, del diritto di opzione per la sottoscrizione dell’aumento di capitale, non avevano destituito di significato patrimoniale l’oggetto dell’atto di cessione (id est, la quota societaria) posto in essere dal P. in frode delle società creditrici;
che, avverso la sentenza d’appello, Enrico P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
che la Sicuritalia Group Holding s.p.a. e la Sicuritalia Fides s.r.l. resistono con controricorso, seguito dal deposito di memoria;
che le stesse società controricorrenti hanno depositato controricorso avverso il controricorso con ricorso incidentale alle stesse notificato da V.F.;
che V.F. non ha provveduto al deposito del ridetto controricorso con ricorso incidentale;
che il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso principale; considerato, preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione;
che, pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinchè ne sia fissata la discussione in pubblica udienza.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017