Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13908 del 24/06/2011

Cassazione civile sez. un., 24/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 24/06/2011), n.13908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente Sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9017/2005 proposto da:

D.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso GARDIN LUIGI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GABRIELI TOMMASI MASSIMO, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO GIOVANNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SARACINO DONATO, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2004 del TRIBUNALE di Lecce Sezione

distaccata di MAGLIE, depositata il 29/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito l’Avvocato Donato SARACINO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 25 ottobre 2000, il Giudice di pace di Otranto, accogliendo parzialmente la domanda proposta dal signor D. A. nei confronti del signor L.L., condannò questi al pagamento, a titolo di rimborso spese di energia elettrica e risarcimento danni, di somme dovute a causa dell’esecuzione di un appalto, e respinse la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, di pagamento di L. 4.450.000, poi aumentate a L. 8.451.205, per corrispettivo di lavori extracontrattuali.

2. Il Tribunale di Lecce, decidendo con sentenza 29 marzo 2004 sull’appello proposto dal Lupetto, respinta l’eccezione di competenza per valore del primo giudice, perchè inidonea a giustificare la rimessione della causa al primo giudice, e premesso che la sentenza di primo grado, pur avendo provveduto alla liquidazione equitativa del danno, non era stata pronunciata secondo equità, accolse la domanda dell’appellante nei limiti di Euro 799,48. Il tribunale ridusse la somma dovuta all’appellato nei limiti di Euro 180,16, pari a quella offerta dal Lupetto, non essendo nel resto provata la domanda attrice, e pose le spese del doppio grado di giudizio a carico del D..

3. Con atto notificato il 5 aprile 2005 D.A. ha proposto ricorso alla Suprema Corte per cinque motivi:

Il L. resiste con controricorso notificato il 18 maggio 2005 (consegna all’uff. postale 13 maggio).

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

4. Con ordinanza dell’8-7-2010 la Sezione Seconda della Suprema Corte ha disposto rimettersi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, avendo ravvisato questione di massima di particolare importanza in ordine alle conseguenze derivanti dal decesso del domiciliatario del difensore fuori distretto del ricorrente, accertata con la notificazione dell’avviso di udienza di discussione del giudizio di legittimità.

A seguito di ciò la causa viene all’esame delle Sezioni unite.

5. Per l’udienza dei giorno 1 marzo 2011, l’avviso è stato comunicato al difensore del ricorrente nel luogo indicato nel domicilio eletto, ma a mani di Marco Gardin, essendo il domiciliatario Luigi Gardin deceduto. La corte ha rinviato la causa, ordinando la rinnovazione della notifica dell’avviso per la successiva udienza con le modalità dell’art. 366 cpv. c.p.c., presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Deve esaminarsi in via pregiudiziale la questione, per la quale è stato richiesto l’intervento delle sezioni unite, degli effetti nel giudizio di cassazione del decesso del domiciliatario del difensore non residente in Roma.

6.1. L’orientamento tradizionale della corte, sul punto, è che la morte del domiciliatario del ricorrente, documentato dalla relazione di notifica dell’avviso d’udienza, determina, ai sensi dell’art. 141 c.p.c., comma 4, l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che la comunicazione degli atti va eseguita nei modi previsti per le ipotesi nelle quali non vi sia stata elezione di domicilio, e quindi l’avviso d’udienza va comunicato con deposito presso la Cancelleria della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, (in questo senso si vedano le sentenze Sez. un 6 settembre 1990 n. 9198, e Sez. un. 7 maggio 1998 n. 4632; nonchè la sentenza 1 marzo 1993 n. 2507).

6.2. Dubbi sono sorti, in seguito, con riferimento alla distinta ipotesi della morte dell’unico difensore della parte nel giudizio di cassazione, verificatasi prima della notifica dell’avviso di udienza, evento che, nell’impostazione tradizionale, comportava esclusivamente la necessità di notificare l’avviso medesimo presso la cancelleria della corte, a norma dell’art. 366 cpv. c.p.c., tanto essendo ritenuto sufficiente a garantire la regolarità formale del contraddittorio. A questo riguardo le sezioni unite, nel ribadire che l’istituto dell’interruzione del processo per morte del difensore, elaborato con riferimento ai giudizi di merito, nei quali lo svolgimento è affidato in linea di principio all’iniziativa di parte, è inapplicabile nel giudizio di cassazione, per il quale l’art. 377 c.p.c., prevede un impulso d’ufficio, hanno considerato che quell’evento incide tuttavia negativamente sul diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, privando la parte – la quale, se ignara della morte del suo difensore, non avrebbe alcuna possibilità di conoscere la data dell’udienza di discussione del ricorso – della possibilità di partecipare alla discussione attraverso un nuovo difensore appositamente nominato. Ravvisando in tale situazione una potenziale lesione del diritto di difesa e dell’integrità del contraddittorio, la corte è dunque pervenuta all’affermazione del principio che, nel giudizio di cassazione, la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, ed attestata dalla relazione di notifica dell’avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall’art. 377 c.p.c., comma 2, (Cass. Sez. un. 13 gennaio 2006 n. 477).

6.3. La giurisprudenza successiva della corte ha escluso che il principio appena ricordato, affermato con riguardo all’ipotesi di morte dell’unico difensore domiciliatario della parte, possa essere esteso a quella della morte del domiciliatario del difensore non residente in Roma (Cass. 25 maggio 2006 n. 12424, 31 marzo 2006 n. 7694). Sul piano della ricostruzione del tessuto normativo si è ribadito che le notificazioni e le comunicazioni degli atti, nel caso in cui le parti non abbiano eletto domicilio in Roma, devono essere fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione (art. 366 c.p.c, comma 2); e che nel caso in cui il domiciliatario di una parte sia deceduto deve ritenersi che l’elezione di domicilio resti priva di efficacia (art. 141 c.p.c., comma 2). Si è quindi osservato che, verifican-dosi una situazione in tutto assimilabile alla mancata elezione di domicilio in Roma, trova applicazione il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 2, – dettato per l’omessa elezione di domicilio del ricorrente, ma integrante e-spressione di un principio generale (in questo senso, con riguardo all’ipotesi, considerata equivalente, del trasferimento della sede del domiciliatario, Cass. Sez. un. 1 dicembre 1988 n. 739; Cass. 28 novembre 1992 n. 12723; 21 gennaio 1995 n. 683; v. anche Cass. 24 marzo 2000 n. 3523); principio estensibile a tutte le notificazioni o comunicazioni ad entrambe le parti, anche alla stregua del richiamo contenuto nell’art. 370 c.p.c., comma 2. Le ragioni dell’impossibilità di applicare il principio affermato dalle Sezioni unite a proposito della diversa ipotesi della morte dell’unico difensore, sono state individuate nella diversità tra i diritti e le prerogative della difesa e quelli derivanti dalla domiciliazione. Più specificamente, si è osservato (Cass. n. 7694/2000) che nel caso del decesso del domiciliatario non sussiste l’esigenza imprescindibile di avvertire la parte personalmente per l’ipotesi di una nuova difesa, avendo avuto il difensore non residente in Roma, da un lato, piena possibilità di contattare il domiciliatario in ogni momento e, dall’altro, l’opportunità, assicuratagli dal codice di rito, di essere informato personalmente dalla cancelleria a mezzo posta della fissazione dell’udienza (art. 135 disp. att. c.p.c.).

6.4. La sezione rimettente ritiene di non poter condividere questo orientamento. Le ragioni che hanno indotto le Sezioni unite ad attribuire rilevanza, nel giudizio di legittimità, al decesso dell’unico difensore della parte, sussisterebbero nella stessa misura anche nel caso di decesso del domiciliatario del difensore della parte del giudizio di legittimità, perchè: a) il fatto che il difensore abbia eletto domicilio in Roma denota la sua volontà di essere informato in termini effettivi e non solo formali; b) al contrario il difensore che ritenga di non domiciliarsi assume su di sè sin dall’inizio l’onere di verificare presso la cancelleria della corte se sia o no stata fissata la trattazione del ricorso; c) nel caso di decesso del suo domiciliatario, il difensore sarebbe nell’impossibilità di essere informato della fissazione dell’udienza di discussione, e di esercitare pienamente il diritto di difesa, altrimenti dovendo sopportare l’onere di assumere informazioni periodicamente, giudicato inesigibile e irragionevole, tenuto conto che i tempi di trattazione dei ricorsi ne comporterebbero la protrazione per periodi non prevedibili e spesso superiori ai cinque anni; d) nella specie il difensore non si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 135 disp. att. c.p.c. (richiesta di copia dell’avviso di udienza), il cui esercizio in ogni caso, con riferimento al diritto di difesa, svolge una funzione meramente informativa e non costitutiva, assolta invece dall’adempimento regolato dall’art. 366 c.p.c., comma 2; e) l’opposta interpretazione dell’art. 135 disp. att. c.p.c., vale a dire la sua utilizzazione quale rimedio per il caso di morte del domiciliatario, renderebbe ordinaria la richiesta del difensore non residente a Roma di essere informato a mezzo raccomandata della fissazione dell’udienza, e porrebbe a carico della cancelleria della corte una duplicazione di oneri (notificazione al domiciliatario e comunicazione ex art. 135 disp. att. c.p.c.). Ciò induce la sezione remittente a ritenere che, nel caso di morte del domiciliatario, sia soluzione più congrua, in luogo della notificazione dell’avviso di udienza mediante deposito in cancelleria, il rinnovo della notificazione dell’avviso al difensore non residente a Roma.

6.5. La decisione richiesta alle Sezioni unite coinvolge la sfera di applicazione, e ancor prima la puntuale identificazione della funzione normativa dell’art. 366 cpv. c.p.c., e art. 315 disp. att. c.p.c.. Occorre tuttavia considerare che il problema posto dalla morte del domiciliatario del difensore non residente – che non è necessariamente un avvocato, e per il quale nei giudizi di merito la morte non è neppure causa d’interruzione del processo – non si pone soltanto nel giudizio di cassazione, in forza della disciplina contenuta nell’art. 366 c.p.c.. Una disposizione più generale, che pone problemi sostanzialmente simili nei giudizi di merito, si rinviene infatti nel R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, per cui i procuratori (oggi: “avvocati”, L. 24 febbraio 1997, n. 27, ex art. 3), i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso; con l’effetto che, in mancanza dell’elezione di domicilio, questo s’intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria (per i giudizi davanti al giudice di pace valgono i corrispondenti art. 319 c.p.c., e art. 58 disp. att. c.p.c.). La giurisprudenza ne ha tratto il corollario della validità – ai fini del decorso del termine d’impugnazione – della notifica della sentenza eseguita presso la cancelleria della corte d’appello, dopo che il procuratore nominato per il giudizio d’appello e residente extra districtum era deceduto (Cass. 26 ottobre 2007 n. 22542). Questa disciplina ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, essendosi ritenuto – con argomenti che appaiono pertinenti anche alla trattazione del problema qui più specificamente considerato, quantunque non si riferiscano al caso particolare della morte del domiciliatario – che la prescrizione dell’onere di indicazione della residenza o dell’elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito, con i sacrifici che ad essa si correlano, esprime una scelta ragionevole e quindi non lesiva del diritto di azione, in quanto funzionale a un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione; mentre la mancata elezione di domicilio non impedisce nè rende particolarmente gravoso il diritto di difesa, perchè ben può il difensore con l’ordinaria diligenza informarsi presso il cancelliere, ritirare l’atto e provvedere così alla sua difesa, e perchè detta forma di notificazione consegue al mancato adempimento dell’onere imposto al difensore dalle norme impugnate e quindi è a lui imputabile (Corte cost. ord. n. 5 del 2007).

6.6. La domiciliazione in Roma, prescritta dall’art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione, assolve una funzione analoga, in relazione a un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione. Nella giurisprudenza di questa corte, l’art. 366, comma 2 – avente natura di disposizione generale, atta a regolare non solo la notificazione del controricorso e dell’eventuale ricorso incidentale, ma tutte le notificazioni e comunicazioni da farsi agli avvocati delle parti nel giudizio di cassazione e, quindi, anche quelle di cui all’art. 375 comma 3, e art. 377, comma 2 – impone di configurare l’elezione di domicilio come una dichiarazione indirizzata ai soggetti che a diverso titolo operano nel giudizio di cassazione, cioè alla controparte, al giudice (per quel che attiene alla rilevanza che essa ha ai fini della regolarità dello svolgimento del processo e dell’esecuzione dei relativi controlli), all’ausiliario, tenuto ad individuare il luogo cui indirizzare le comunicazioni e notificazioni cui la Cancelleria della Corte deve provvedere (Cass. Sez. un. 14 giugno 1999 n. 92). Occorre qui rilevare, in particolare, che la domiciliazione in Roma costituisce, per la parte che voglia evitare di ricevere le notificazioni in cancelleria, un onere, posto a tutela non già della parte medesima, bensì della controparte (Cass. sez., un. 28 gennaio 1983 n. 766;

conf. Cass. 22 marzo 1989 n. 1446, 11 settembre 1997 n. 8972, 10 aprile 2000 n. 4529), secondo un’opinione del resto largamente condivisa anche dalla dottrina.

6.7. Quanto all’art. 135 disp. att., che consente agli avvocati non residenti in Roma, che ne abbiano fatto richiesta, di ricevere in copia, mediante lettera raccomandata, l’avviso di udienza della discussione, le sezioni unite della corte hanno chiarito che, nell’ipotesi di difetto di elezione di domicilio in Roma, la comunicazione dell’avviso di udienza al difensore va effettuata e si perfeziona con il deposito dell’avviso stesso presso la cancelleria della Corte di cassazione, così realizzandosi compiutamente il diritto di difesa della parte, mentre l’invio di copia dell’avviso stesso al difensore, ai sensi dell’art. 135 disp. att. c.p.c., come sostituito dalla L. 7 febbraio 1979, n. 59, art. 4, svolge una funzione meramente informativa (Cass. Sez. un. 24 luglio 2003 n. 11526, nonchè Sez. un. 25 gennaio 2007 n. 1614; conformi le successive pronunce delle singole sezioni, per le quali v. Cass. 6 settembre 2007 n. 18721; Cass. 16 luglio 2010 n. 16615). La norma in questione, infatti, con l’uso del termine “copia” e con l’impiego dello strumento della “raccomandata” (e non della raccomandata con avviso di ricevimento, richiesta invece dalla L. 20 novembre 1982, n. 890), rende evidente che la formalità prevista si pone su un piano funzionale equivalente a quello della notizia che il domiciliatario è tenuto ad inviare al domiciliato dell’avviso di udienza pervenutogli.

6.8. Tali essendo la funzione e la portata delle norme che vengono all’esame, ritiene il collegio che, stante l’essenziale differenza tra le figure del domiciliatario e del difensore, l’orientamento tradizionale circa gli effetti del decesso del domiciliatario del difensore debba essere confermato, non essendo possibile estendere a questo caso la disciplina delineata dal precedente delle sezioni unite della corte per il caso di decesso dell’unico difensore, e che la disciplina che ne deriva non comporti una lesione del diritto di difesa, che giustifichi interventi correttivi. Al riguardo valgono le considerazioni che seguono.

6.9. Fermo restando che tutte le notificazioni e le comunicazioni al difensore della parte, nel giudizio di cassazione, devono potersi eseguire in Roma, a tutela di interessi che non sono quelli della parte medesima, bensì interessi della controparte o esigenze dell’ufficio, l’art. 366 c.p.c. – già nel testo anteriore alla Novella del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5, – offre al ricorrente la possibilità di ricevere le notificazioni, e le comunicazioni, in un domicilio da lui eletto in Roma, stabilendo che, in difetto di elezione di domicilio, le notificazioni abbiano luogo presso la cancelleria della corte. La prima alternativa tutela la parte in ragione del rapporto fiduciario con il domiciliatario, ma deve scontare il rischio – oltre che dell’inadempimento o inesatto adempimento da parte del domiciliatario dei suoi obblighi – del trasferimento della sede del domiciliatario e dell’estinzione del rapporto per effetto del suo decesso. La seconda alternativa – costituita dalla domiciliazione ex lege presso la cancelleria – mette la parte al riparo da eventi, quali la morte o il trasferimento del domiciliatario, non ipotizzabili per un pubblico ufficio, ma impone un onere di costante verifica dello stato del ricorso. L’art. 135 disp. att. c.p.c., offre tuttavia all’avvocato, alla sola condizione che non sia residente in Roma, e indipendentemente dalla scelta tra domiciliazione elettiva e domiciliazione ex lege, uno strumento efficace di tutela, che gli consente di essere informato direttamente dalla cancelleria della data di discussione del ricorso. La possibilità di avvalersi di tale facoltà vale ad escludere ogni profilo di lesione del diritto di difesa della parte, o del contraddittorio, imponendo di ravvisare nell’ipotesi che il difensore abbia ignorato la data fissata per la discussione del ricorso, in conseguenza del fatto di aver ignorato la morte del suo domiciliatario, un fatto a lui stesso imputabile.

6.10. A questa conclusione non è di ostacolo il carattere meramente informativo dell’adempimento della cancelleria, che non offrirebbe le stesse garanzie di una notificazione, e ciò per più ragioni. Si deve innanzi tutto osservare che non vi è alcuna certezza che una notificazione all’avvocato non residente in Roma – al quale nessuna norma impone di dichiarare il luogo della sua residenza o la sede del suo studio professionale – possa essere utilmente eseguita (e ciò a differenza del caso – peraltro diverso per le ragioni sopra ricordate – della morte dell’unico difensore, in cui la comunicazione alla parte può essere utilmente tentata nel luogo di residenza o nella sede della parte, che il difensore deve dichiarare all’atto del deposito del ricorso, controricorso o memoria: art. 134 bis disp. att. c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 19). In secondo luogo, la garanzia offerta dalla raccomandata della cancelleria non è diversa nella sostanza da quella offerta dall’informazione proveniente dal domiciliatario, giacchè, in entrambi i casi, i relativi tempi di esecuzione sono posteriori alla data del perfezionamento della comunicazione. Infine, eventuali inconvenienti dovrebbero essere valutati come la conseguenza normale del temperamento delle opposte esigenze, delle parti in contraddittorio e dell’ufficio, operato dal legislatore, considerando in ogni caso che il giusto processo richiede la salvaguardia dell’interesse sostanziale del difensore ad essere informato della data dell’udienza, e non necessariamente adempimenti di tipo formale.

6.11. Non sono poi condivisibili i timori di una generalizzazione della richiesta dei difensori, non residenti in Roma, di avvalersi della possibilità di avere notizia diretta della data dell’udienza, con conseguente aggravio dei compiti della cancelleria della corte; e ciò, innanzi tutto, perchè la paventata duplicazione di oneri è argomento inconsistente nell’apprezzamento delle ragioni del giusto processo.

6.12. Sul punto, che investe la ricostruzione del tessuto normativo delle garanzie difensive nel giudizio di cassazione, è peraltro opportuno chiarire che il problema di causa, relativo ad un giudizio introdotto prima dell’entrata in vigore della novella dell’art. 366 c.p.c., u.c., contenuta nel D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5, deve prescindere dalle innovazioni contenute in questo decreto. La citata novella, prevedendo la possibilità che le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori siano fatte al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore, che così dichiara di volerle ricevere, consente tuttavia oggi una semplificazione degli adempimenti di cancelleria unitamente ad un significativo miglioramento delle garanzie di informazione, funzionali all’esercizio del diritto di difesa. Questa disciplina, integrata dalle corrispondenti modifiche apportate all’art. 134 c.p.c., u.c., e art. 176 c.p.c., u.c., dal D.L. n. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, attribuisce al difensore della parte il potere di ottenere un’informazione diretta dei provvedimenti comunicati dalla cancelleria, prescindendo dal riferimento alla residenza, e risolve così in radice il problema che in precedenza si poneva per il caso di decesso del domiciliatario, rendendo residuali i casi disciplinati dalla normativa anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

6.13. In conclusione il principio di diritto applicabile alla fattispecie è il seguente:

nel giudizio di cassazione, la morte del domiciliatario del ricorrente determina, ai sensi dell’art. 141 c.p.c., comma 4, l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che l’avviso d’udienza va notificato presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, essendo il diritto del difensore non domiciliato in Roma, di essere informato della data fissata per la discussione del ricorso, adeguatamente salvaguardato – nel contemperamento, operato dal legislatore, dei diversi interessi delle parti e delle esigenze dell’ufficio – dalla possibilità dello stesso difensore di chiedere che l’avviso gli sia inviato in copia mediante lettera raccomandata, a norma dell’art. 135 disp. att. c.p.c..

7. Devono ora esaminarsi i motivi del ricorso.

I primo motivo, con il quale si ripropone la tesi dell’inappellabilità della sentenza di primo grado, perchè decisa secondo equità a norma dell’art. 339 cpv. c.p.c., è manifestamente infondato, ponendosi in contrato con la consolidata giurisprudenza di questa corte, per la quale, nel caso in cui sia proposta al giudice di pace domanda principale di valore non eccedente i limiti previsti per la decisione secondo equità e domanda riconvenzionale di valore eccedente detti limiti, l’intera causa va decisa secondo diritto e la sentenza è appellabile (e non ricorribile per cassazione), atteso che, nella determinazione del valore della causa, ai fini impugnatori, occorre tener conto della domanda riconvenzionale, mentre, ai fini dell’individuazione del regime impugnatorio, occorre aver riguardo all’intero ambito della controversia (Cass. 12 ottobre 2006 n. 21930; conformi le successive, per le quali v. da ultimo Cass. 2 aprile 2009 n. 8028). Non ricorre nella fattispecie il caso che il giudice di pace abbia risolto espressamente la questione del modo della decisione pronunciandosi sul punto ed affermando che la regola di decisione sulla domanda è quella secondo equità (v. Cass. 30 marzo 2009 n. 7676), avendo il primo giudice provveduto solo alla liquidazione equitativa del danno, come accertato già dal giudice d’appello con statuizione alla quale il ricorrente si limita ad opporre la sua contraria opinione, senza riportare le affermazioni del primo giudice dalle quali questa corte dovrebbe desumere la fondatezza della doglianza, come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso.

8. Il secondo motivo, con il quale si denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda proposta dal D. in primo grado per risarcimento del danno, nei termini nei quali è formulato, è inammissibile.

Premesso che dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince che il giudice s’è pronunciato sull’intera domanda del D. e l’ha giudicata non provata, accogliendola nei limiti della somma riconosciuta dovuta dal Lupetto, è assorbente il rilievo che il giudice d’appello si pronuncia sulle domande delle parti, proposte in via di gravame o riproposte a norma dell’art. 346 c.p.c., nello stesso grado di giudizio, e non sulle domande proposte in primo grado, fuori del caso – qui non ricorrente – che dichiari la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado senza rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c..

9. Il terzo motivo, con il quale si censura il regolamento delle spese poste a carico del ricorrente, nonostante l’accoglimento solo parziale dell’appello e l’omessa pronuncia sulla domanda di danni del D., è assorbita in parte dal rigetto del motivo precedente, e per il resto inammissibile, stante la natura discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità del potere del giudice di compensare in tutto o in parte le spese nel caso di soccombenza reciproca, ed avendo il tribunale legittimamente posto le spese a carico della parte prevalentemente soccombente.

10. Il quarto motivo, con il quale si denuncia un vizio di motivazione sull’accoglimento della riconvenzionale, è formulato come vera e propria domanda di merito sul contenuto delle previsioni contrattuali, ed è come tale inammissibile nel presente giudizio di legittimità.

11. Il quinto motivo, con il quale si denuncia l’illegittimità della riforma del regolamento delle spese del primo grado, per l’erroneità delle critiche espresse dal tribunale in ordine ai criteri seguiti in proposito dal primo giudice, è inammissibile per difetto di interesse e per mancanza di carattere decisorio delle affermazioni censurate. La riforma della decisione di primo grado nel merito comportava, infatti, di per sè una nuova valutazione del regime della soccombenza, e una nuova statuizione sul punto da parte del giudice d’appello.

Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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