Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13908 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A.M.J., con domicilio eletto in Roma, via Anastasio

II, presso l’Avv. MOIO Alberto Maria, come da procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA, MINISTERO DEGLI INTERNI;

– intimati –

per la cassazione del decreto del giudice di pace di Roma depositato

in data 12 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 21 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.M.J. ricorre per Cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale e’ stato convalidato il trattenimento della straniera presso un Centro di permanenza temporanea e di assistenza disposto dal Questore di Roma con provvedimento in data 10 febbraio 2009.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ inammissibile in quanto notificato unicamente alla Prefettura e al Ministero degli Interni mentre e’ gia’ stato ritenuto dalla Corte, con giurisprudenza cui il Collegio intende dare continuita’, che “il ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida del provvedimento questorile di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza deve essere proposto nei confronti del Questore e allo stesso notificato, atteso che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 individua nei Questore l’organo competente ad adottare provvedimenti della specie e che i ricorsi contro questi ultimi a norma dell’art. 13 bis del medesimo D.Lgs. – tuttora in vigore pur dopo l’emanazione della L. n. 189 del 2002 – devono essere notificati all’autorita’ che li ha emanati, la quale e’, quindi, l’unico soggetto legittimato a contraddire nei relativo giudizio di impugnazione” (Cassazione civile, sez. 1^, 17 luglio 2006, n. 16212;

conforme Cassazione civile, sez. 1^, 22 aprile 2005, n. 8531).

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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